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Ticket redemption, Benelli: 'Così in Italia tra vecchi e nuovi divieti'

15 gennaio 2020 - 12:16

Il legale esperto di gaming Cino Benelli illustra la situazione delle ticket redemption in Italia nel panel di Gioconews.it organizzato all'Eag di Londra.

Scritto da Alessio Crisantemi
Ticket redemption, Benelli: 'Così in Italia tra vecchi e nuovi divieti'

LondraL'Italia al centro dell'attenzione, all'Eag di Londra, anche per quanto riguarda il mercato del cosiddetto “amusement”: ovvero, quello del puro intrattenimento, fatto di videogame, flipper e calcetti che tutti conoscono.

Se ne parla del panel organizzato da Gioconews.it dal titolo “Ticket redemption: in gioco c’è il futuro” e a illustrare la normativa in vigore nella Penisola è il legale esperto di gaming Cino Benelli, attraverso un suo contributo.

LA NORMATIVA - "Le 'ticket redemption' - spiega - sono state introdotte nella legislazione italiana con l’articolo 1, comma 475 della Legge n. 228/2012 (c.d. emendamento Giorgetti), entrato in vigore il 1° gennaio 2013, che ha definito tali apparecchi come 'quelli, meccanici ed elettromeccanici (…), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita. 
Come noto, si tratta di congegni ampiamente diffusi presso gli esercizi pubblici e commerciali del nostro Paese che scontano l’imposta sugli intrattenimenti ('Isi'), la quale viene periodicamente corrisposta all’Amministrazione Finanziaria dagli operatori del comparto.
In realtà, queste macchine hanno poco a che fare con il gioco d’azzardo, trattandosi di apparecchi di pura abilità che non erogano vincite in denaro, distribuendo semplici premi generalmente consistenti in oggettistica di modico valore".
 
 
I RITARDI - Nonostante siano trascorsi oltre sette anni dall’entrata in vigore della Legge n. 228/2012 (1° gennaio 2013), "lo Stato italiano, tramite il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non ha ancora emanato le 'regole tecniche' che dovrebbero consentire la produzione, importazione, distribuzione, gestione e installazione delle ticket redemption.
In realtà, queste regole tecniche avrebbero dovuto essere adottate entro il 1° aprile 2013, dal momento che la Legge n. 228/2012 ne aveva espressamente previsto l’emanazione “entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione” (intervenuta, come detto, il 1° gennaio 2013).
Lo Stato italiano si è limitato, infatti, a trasmettere alla Commissione Europea (con notifica n. 2016/211/I del 9 maggio 2016, effettuata ai sensi della Direttiva 2015/1535/Ue) un semplice progetto di regole tecniche, al quale non è seguita l’emanazione di atti normativi da parte dell’Amministrazione nazionale.
Questo progetto prevede, peraltro, una regolamentazione eccessiva e sproporzionata che non tiene conto delle effettive caratteristiche delle “ticket redemption” né di quanto previsto dalla Direttiva 2006/123/Ce (c.d. “Direttiva Bolkestein”). Infatti, trovandoci al di fuori del gioco d’azzardo, questi apparecchi non potrebbero essere sottoposti ad un regime di preventiva autorizzazione né comunque alle stesse regole e sanzioni stabilite dal legislatore per slot machine e videolotteries".
 
 
LE ULTIME NOVITÀ NORMATIVE - Venendo alla più recente attualità, "lo Stato italiano, con il Decreto-Legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, ha invece deciso di prevedere lo stesso identico trattamento sanzionatorio – consistente, per la precisione, in una sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 50mila euro per ciascun apparecchio e nella chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni – sia per coloro che producono, distribuiscono, installano o mettono a disposizione del pubblico ticket redemption che per quelli che producono, distribuiscono, installano o mettono a disposizione del pubblico apparecchi da gioco d’azzardo illegali, venendo così ad essere posti irrazionalmente sullo stesso piano congegni totalmente diversi per caratteristiche e pericolosità.
Nonostante le Autorità centrali sembrino considerare – senza tuttavia dichiararlo espressamente – vietata la diffusione degli apparecchi ticket redemption in assenza delle suddette regole tecniche (come si è visto, non ancora stabilite dall’Amministrazione finanziaria sebbene siano trascorsi oltre sette anni dall’entrata in vigore della Legge n. 228/2012), alcune Amministrazioni regionali (ad esempio, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Piemonte, Basilicata) e locali (ad esempio, il Comune di Prato), sul presupposto della loro liceità e, comunque, della loro di fatto tollerata collocazione presso gli esercizi pubblici e commerciali del nostro Paese, hanno deciso di vietarne l’utilizzo ai minori degli anni 18.

In realtà, qualora gli apparecchi in questione dovessero effettivamente ritenersi illeciti, non avrebbe alcun senso prevedere il divieto del loro utilizzo per il pubblico minorenne e, pertanto, viene da chiedersi se davvero le ticket redemption possano considerarsi in questo momento vietate dalla Legge italiana.
Per la verità, in assenza di seri e attendibili studi scientifici, non è ragionevole considerare queste macchine come pericolose per la salute dei consumatori o per gli stessi minori d’età.
Tanto che l’articolo 5 Decreto-Legge n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012 (cosiddetto “Decreto Balduzzi”) ha espressamente definito il disturbo da gioco d’azzardo come sindrome compulsiva ovvero dipendenza da gioco con vincita in denaro e non, quindi, da ticket redemption”.

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