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Tar Calabria: 'No all'esclusione dal Ries per un errore scusabile'

21 febbraio 2020 - 08:38

Il Tar Calabria accoglie il ricorso di una società contro la cancellazione dall'elenco Ries per rinnovo dell'iscrizione non accompagnato dal versamento della quota di 150 euro.

Scritto da Fm
Tar Calabria: 'No all'esclusione dal Ries per un errore scusabile'

"Il regolamento risulta disapplicabile per palese violazione del principio di di proporzionalità nella parte in cui fa conseguire la cancellazione per mancato versamento di appena 150 euro a fronte di attività abilitate per centinaia di migliaia di euro, senza disciplinare puntualmente la facoltà di regolarizzazione".

A decretarlo è il Tar Calabria, in una sentenza con cui accoglie il ricorso di una società il ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'annullamento, previa sospensiva, della nota con cui ha disposto la cancellazione dall’elenco Ries entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

La società aveva impugnato, con richiesta di sospensione, la cancellazione dall’elenco "sul presupposto che il rinnovo dell’iscrizione del 5 gennaio 2019 non era accompagnato dal versamento della quota di iscrizione di 150 euro, deducendo incompetenza dell’organo che l’aveva disposta, nullità comunicazioni alla persona e non alla società, violazione dell’art. 21 noniesl. proc. ed eccesso di potere, per ingiustizia manifesta, erroneità della motivazione, sproporzione e violazione dell’art. 6 l. 241/1990", si legge nella sentenza
La ricorrente, avvedutasi del provvedimento di cancellazione, "ha nello stesso giorno e, dunque, nel corso dell’anno di durata dell’iscrizione, provveduto al pagamento 'in ravvedimento', senza che anteriormente fosse derivato danno a p.a. o terzi", ricordano i giudici. "L’attestazione di essere in possesso del versamento deve dirsi nella specie giustificabile per errore scusabile alla luce della procedura telematica di rinnovo e tenuto conto del costante versamento degli anni precedenti dell’importo da parte della società, della dimostrazione del decesso della collaboratrice che negli anni precedenti aveva provveduto alla compilazione ed all’invio dell’istanza di rinnovo".

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