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Tar Lombardia: 'No stop lavori edilizi sala giochi, ulteriori accertamenti'

24 aprile 2017 - 08:22

Il Tar Lombardia dispone una serie di relazioni per accertare liceità dello stop ai lavori edilizi in una sala giochi di Castegnato (Bs) vicina ad asilo nido.

Scritto da Redazione
Tar Lombardia: 'No stop lavori edilizi sala giochi, ulteriori accertamenti'

 


"Parte ricorrente ha comprovato in causa l’avvenuta ultimazione dei lavori in data 22 dicembre 2016; ciò depotenzia l’istanza di revoca presentata dal Comune e motivata anche con l’esigenza di 'fermare i lavori edilizi della società ricorrente', con la conseguenza di esimere il Collegio dal dare corso alla trattazione di questa istanza, tanto nel merito quanto nei profili in rito sollevati dalla società ricorrente".


Lo sottolinea il Tar Lombardia nel confermare la sospensione del provvedimento con cui il Comune di Castagnato (Bs) aveva bloccato i lavori edilizi avviati da una sala giochi per la vicinanza con un asilo nido, qualificato come "luogo sensibile" dalla legge sul Gap della Lombardia.

 

Il Comune ha infatti sottolineato che successivamente all'emissione del suddetto provvedimento e nelle more del giudizio, l'art. 13, co. 1, lett. a) della L.R. 29 dicembre 2016, n. 34, ha inserito anche gli "asili nido d'infanzia" fra i luoghi a rischio, mentre la società di gioco ha contestato l'ordinanza affermando che "l’istanza di revoca presentata dal Comune sarebbe inammissibile sotto il duplice profilo della mancata impugnazione dell’ordinanza di cui si  chiede la revoca e della insussistenza dei presupposti ex art. 58 c.p.a.; i lavori di adeguamento attivati con Cila sono terminati il giorno 22.12.2016, come da dichiarazione asseverata eseguita dal direttore dei lavori;  la struttura controinteressata non sarebbe un asilo nido d’infanzia in senso proprio del termine, bensì è una associazione di promozione sociale, come  risulterebbe da una interrogazione eseguita presso all’Agenzia delle Entrate utilizzando la partita iva”.

Secondo i giudici "le sopravvenienze normative poste alla base dell’istanza medesima, sia i nuovi elementi fattuali addotti dalla società di gioco impongono,  viceversa, di passare direttamente - come peraltro rappresentato dal Presidente ai difensori delle parti nel corso dell’odierna camera di consiglio - alla  fase di trattazione del merito del ricorso, anche anticipatamente rispetto all’udienza pubblica del 21 marzo 2018, in precedenza fissata con la menzionata ordinanza n. 736/2016.
A tal fine può essere utilmente fissata l’udienza pubblica del 12 luglio 2017 e in funzione della delibazione collegiale da svolgere in quella sede si  ravvisano le seguenti esigenze istruttorie, occasionate anche dalle documentate difese dispiegate dalla società il 14 aprile 2017; entro il 31 maggio 2017, il sindaco del Comune di Castegnato dovrà depositare in giudizio dettagliata relazione sui seguenti punti: se l’asilo nido privato figuri nell’elenco delle associazioni comunali e nel Piano comunale di offerta formativa per l’anno scolastico in corso; se in ogni caso l’Asilo nido risulti provvisto di autorizzazione comunale o altro allo svolgimento della propria attività ovvero se e quando abbia provveduto a segnalare al Comune l’attivazione e il periodico svolgimento della stessa; quale sia la destinazione urbanistica dell’immobile in cui si svolge detta attività del suddetto asilo nido; quali siano le modalità di accesso da parte dell’utenza (iscrizione o meno per l’anno scolastico, ecc.), di fruizione temporale del servizio (se continuativa, occasionale e per quale arco di tempo); di svolgimento dell’attività stessa (numero e qualificazione del personale impiegato); quale si il numero di minori iscritti in via continuativa e di minori frequentanti in via occasionale".
 

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