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Elenco operatori new slot: nuova iscrizione entro marzo, ma a dicembre parla il Tar

21 marzo 2012 - 08:59

Come noto, il comma 82 dell’art. 1 legge n. 220 del 2010 – ovvero, la legge di stabilità per il 2011 - ha sancito l’obbligatorietà di iscrizione, per gli operatori del settore new slot, in un elenco ad hoc, per un vero e proprio riconoscimento della filiera e, in particolare, dei gestori di apparecchi, superando il limite dei meri “terzi incaricati della raccolta delle giocate”. Nell'albo sono però inclusi tutti i soggetti che compongono la filiera dell’intrattenimento con vincite in denaro, ovvero di tutti coloro i quali svolgano in qualche misura attività funzionali alla raccolta mediante apparecchi da intrattenimento. Oggi però, dopo che l'intera filiera (seppure con varie difficoltà) ha portato a termine la propria iscrizione, con quella per il 2012 che si dovrà portare a termine entro il mese corrente, rimane ancora il dubbio sulla legittimità del provvedimento di Aams con cui l'elenco è stato istituito. Dubbio che risulta pendente nel Tribunale amministrativo del Lazio il quale è chiamato ad esprimere il proprio verdetto il prossimo 17 dicembre 2012, data in cui i giudici hanno fissato l'udienza di merito. Vietato aprire le (proprie) slot per il gestore non 'manutentore': e c'è chi aggiorna l'iscrizione all'elenco  

Scritto da Alessio Crisantemi

A impugnare l'elenco è stato un gestore di apparecchi secondo la cui difesa, in particolare, si prefigurerebbe una “violazione del principio di legalità”, con il decreto Aams da ritenere illegittimo, in particolare, nella parte in cui stabilisce che “l’iscrizione all’elenco costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate”.
Questa previsione, secondo la difesa, insieme a quelle che impongono il rinnovo periodico del “titolo abilitativo”, contrasterebbe con il principio di legalità della Cosituzione, essendo stata introdotta da Aams in assenza di adeguata copertura legislativa.
La Legge di stabilità, infatti, si era limitata a demandare semplicemente ad Aams di stabilire “gli ulteriori requisiti, nonché tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente di natura transitoria, relative alla tenuta dell’elenco, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dello stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento”.
Sembrerebbe quindi evidente che l’istituzione di un titolo abilitativo ulteriore rispetto a quelli di pubblica sicurezza previsti dagli artt. 86 e 88 Tulps non costituisca né un requisito, né tanto meno una “ulteriore disposizione applicativa” della norma primaria riguardo alla tenuta dell’elenco. Per un “eccesso di delega” in cui sarebbe incorsa Aams, secondo l'accusa.
Il Legislatore infatti, avrebbe espresso la necessità di procedere ad una ricognizione di tutti gli apparecchi da gioco che distribuiscono vincite in denaro presenti sul territorio nazionale, per un vero e proprio “censimento” dei soggetti che svolgono attività di raccolta delle giocate tramite slot, rendendo l’iscrizione “obbligatoria” e vietando l’instaurazione di rapporti contrattuali con soggetti non iscritti nell’elenco; ma non aveva imposto alle iscrizioni un “carattere abilitativo” o “autorizzatorio”.
Quindi, l'elenco, non avrebbe dovuto assolvere una funzione abilitativa-autorizzatoria bensì solo ed esclusivamente a quella di certezza pubblica o legale e, comunque, di pubblicità-trasparenza, rappresentando il documento ufficiale attestante l’esistenza nei soggetti iscritti di particolari requisiti stabiliti dalla legge – in particolare, quelli di moralità sanciti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e quelli eventuali, aggiuntivi, stabiliti in sede di regolazione sotto-ordinata – e, quindi, la loro idoneità all’esercizio dell’attività economica in discorso.
Dunque, se l’iscrizione nell’elenco “costituisce titolo abilitativo” per l’esercizio delle attività di raccolta delle new slot, non risulterebbe più sufficiente il possesso degli ulteriori titoli autorizzatori come quello delle licenze ex artt. 86 e 88 Tulps, col risultato di 'degradare' tali titoli di polizia a semplici “presupposti” per il conseguimento dell’ammissione nell’elenco medesimo.
Per un vero e proprio corto circuito normativo. E ora il Tar del Lazio è chiamato a dire la propria, chiarendo se l'elenco debba risultare legittimo così com'è oppure se sia necessaria una revisione da parte di Aams.

 

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