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Vlt e tassa sulle vincite: le motivazioni del Tar Lazio

27 luglio 2012 - 14:08

“Il Tribunale con l’ordinanza n. 304 in data 25 gennaio 2012 ha accolto la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso introduttivo, evidenziando «profili di fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, in particolar modo in ordine alla contestata legittimità della previsione, contenuta nelle espressioni amministrative provvedimentali dell’Amministrazione resistente, piuttosto che in necessarie disposizioni di fonte primaria, circa l’obbligo “imposto al concessionario di effettuare un prelievo erariale del 6 per cento sulle vincite” Sospensione minimi garantiti: Tar Lazio respinge ricorso Prevista la definizione delle controversie

Scritto da Sm

(per come testualmente indicato nel decreto presidenziale reso nel presente giudizio che in questa sede il Collegio ritiene di dover confermare) nonché con riferimento alle constatate difficoltà tecniche che rendono, allo stato, impossibile l’adempimento imposto ai concessionari dagli atti impugnati, con evidenti conseguenze pregiudizievoli in danno di essi”. Così il Tar del Lazio motiva la decisione di sospendere l’efficacia della nota dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato in data 8 maggio 2012 in merito all’applicazione della cosiddetta tassa sulla fortuna sulle vlt a partire dal primo settembre.

Il Tar aggiunge che “a fronte della necessità (evidenziata con la suddetta ordinanza n. 300/2012) di una copertura legislativa per le disposizioni introdotte con il decreto del direttore generale dell’A.A.M.S. del 12 ottobre 2011 – il legislatore è recentemente intervenuto con l’art. 10, comma 9, del decreto-legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, secondo il quale le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011. Conseguentemente, nel predetto decreto direttoriale: a) all’articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»; b) all’articolo 3, commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio»; c) all’articolo 5, comma 3, dopo le parole: «I prelievi sulle vincite di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 1° settembre 2012,»;

Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 marzo 2012, n. 1349), a fronte di una legge-provvedimento i diritti di difesa del soggetto leso non vengono ablati, ma si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale: e il corollario di tale ricostruzione dogmatica dell’assetto di tutela delle posizioni incise dalla legge - provvedimento è, dunque, la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, sino a renderlo anche più incisivo di quello giurisdizionale sull’eccesso di potere, e ciò in modo da riconoscere al privato, seppur nella forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed un’occasione di difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale degli atti amministrativi;

Nonostante le «constatate difficoltà tecniche che rendono, allo stato, impossibile l’adempimento imposto ai concessionari dagli atti impugnati, con evidenti conseguenze pregiudizievoli in danno di essi», già evidenziate nella suddetta ordinanza n. 299/2012 e ribadite con i motivi aggiunti, ove sono stati evidenziati i ritardi imputabili all’Amministrazione – l’art. 10, comma 9, del decreto-legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, fissa al 1° settembre 2012 la data di avvio dell’applicazione della ritenuta del 6% sulla parte della vincita eccedente € 500;

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (ex multis, sentenza n. 25 del 2006), il giudice amministrativo ben può sollevare questione di legittimità costituzionale in sede cautelare, sia quando non provveda sulla domanda cautelare, sia quando conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva, per le ragioni addotte a suo fondamento, nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice amministrativo fruisce: con la conseguenza che la questione di legittimità costituzionale è inammissibile - oltre che, ovviamente, se la misura è espressamente negata (ordinanza n. 82 del 2005) - quando essa sia concessa sulla base di ragioni, quanto al fumus boni juris, che prescindono dalla non manifesta infondatezza della questione stessa (sentenza n. 451 del 1993);

Il ricorso per motivi risulta supportato supportati dal fumus boni iuris, perché questo Tribunale con separata ordinanza, adottata nel giudizio introdotto con il ricorso n. 164/2012 di R.G., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 9, del decreto-legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, nella parte in cui fissa (attraverso la modifica dell’art. 5, comma 3, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011) al 1° settembre 2012 la data di avvio dell’applicazione della ritenuta del 6% sulla parte della vincita eccedente € 500”.

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