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Ok dell’Agcm ad acquisizione Friulgames da parte di Sisal Slot: “Due anni massimo durata patto di non concorrenza”

31 dicembre 2012 - 11:29

L’acquisizione, da parte di Sisal Slot, del 60% del capitale sociale di Friulgames e, di conseguenza, del controllo esclusivo di quest’ultima, grazie al quale il concessionario acquisirà la gestione diretta delle 2.100 new slot attualmente nella disponibilità di Friulgames, “non appare idonea ad alterare significativamente le condizioni concorrenziali attualmente esistenti sul mercato di riferimento”.

Scritto da Amr

Con questa motivazione l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. L’Agcm sottolinea come “ai fini della valutazione della presente operazione, si consideri che risultano connessi alla rete telematica di Sisal Slot circa 35.000 apparecchi da intrattenimento, sia di proprietà che di terzi, potendosi attribuire a Sisal Slot una quota pari a circa il 9,6% del totale degli apparecchi da intrattenimento installati, e che la quota attribuibile all’impresa oggetto di acquisizione risulta largamente inferiore all’1 %.

Parte integrante dell’operazione è un patto in base al quale gli attuali soci di Friulgames si obbligano a non svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quella svolta da Friulgames, per un periodo di 5 anni dalla data di perfezionamento dell’operazione.

Secondo l’Agcm tale patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione e l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre la durata ivi indicata. “Il patto di non concorrenza descritto costituisce una restrizione accessoria all’operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell’azienda acquisita, a condizione che abbia durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione. Al riguardo occorre osservare che un patto di non concorrenza di durata superiore a due anni risulterebbe eccedere l’esigenza di garantire all’acquirente il trasferimento dell’effettivo valore dell’acquisizione”.

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