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Gioco ed enti territoriali, il Viminale: “Regolamenti hanno valore”

17 settembre 2014 - 16:44

Con tre diverse note in risposta a quesiti posti dalle Questure di Milano e di Lecco, il Ministero dell’Interno riconosce il valore dei Regolamenti degli Enti territoriali, anche per quanto riguarda il gioco d'azzardo.

Scritto da Amr
Gioco ed enti territoriali, il Viminale: “Regolamenti hanno valore”

Le Questure, come ricorda Legautonomie, avevano interpellato il Viminale dopo l’approvazione della legge della Regione Lombardia n.8/2013 recante ‘Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico’ che stabilisce per le sale del gioco d'azzardo distanze minime di 500 metri dai luoghi sensibili, ottenendo diversi chiarimenti che sono estendibili a tutte le Questure.

 

IL PRONUNCIAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - In particolare, il Viminale rammenta la sentenza n. 300 del 9/11/2011 con la quale "la Corte Costituzionale ha separato nettamente i profili di ordine e sicurezza pubblica connessa alla materia delle sale da gioco da quelli legati al contrasto delle ludopatie, alla tutela del decoro urbano e dei minori nonché alla gestione del territorio (tra i quali vanno certamente ricompresi i profili relativi alla collocazione dei punti di "rete fisica" di raccolta del gioco) che non attengono alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica ma riguardano competenze delle autorità locali". Viene inoltre affermato che la valutazione del Questore deve rimanere circoscritta alla tutela dei profili legati all'ordine e alla sicurezza pubblica, e quindi alla verifica dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 88 Tulps in capo al richiedente, nell'ambito di una doverosa distinzione di competenze rispetto agli altri interessi pubblici che fanno capo alle Amministrazioni locali, riconoscendo che in questo settore di attività vi è un concorso di interessi pubblici di pari rilievo facenti capo ad Amministrazioni diverse.

 

LA VALIDITA' DEL TULPS - Ancora, si dichiara che in presenza di limitazioni poste da regolamentazioni territoriali, la soluzione interpretativa preferibile appare quella di ritenere circoscritti ai soli requisiti richiesti dal Tulps i presupposti per il rilascio della licenza, fermi restando i divieti e le limitazioni introdotte da normative locali, e viene ribadito che l'eventuale rilascio del titolo di polizia non consente di superare i divieti e le limitazioni territoriali, cui gli interessati devono attenersi, così come sono tenuti ad assolvere agli altri obblighi di legge inerenti all'esercizio dell'attività autorizzata (sanitari, urbanistici, di prevenzione incendi, tributari, ecc); ritiene opportuno, per chiarezza nei confronti degli interessati, che di tali circostanze essi siano informati anche attraverso un'esplicita avvertenza apposta in calce alla licenza.

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