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Tar Piemonte conferma limiti orari Chieri: 'Proporzionati e ragionevoli'

07 maggio 2018 - 13:51

Per il Tar Piemonte l'ordinanza del Comune di Chieri (To) che limita gli orari del gioco rispetta i criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

Scritto da Fm
Tar Piemonte conferma limiti orari Chieri: 'Proporzionati e ragionevoli'

 

"L’ordinanza impugnata è stata dichiaratamente adottata per finalità di contrasto del gioco patologico d’azzardo, e quindi 'per esigenze di tutela della salute pubblica', così come previsto dalla citata legge regionale piemontese n. 9 del 2016. L’ordinanza del sindaco di Chieri, nel sottoporre a limiti di orario l’utilizzo di talune tipologie di giochi, ha dato puntuale applicazione alla legge regionale piemontese n. 9 del 2016, il cui art. 6 ha previsto l’introduzione, da parte dei Comuni, di limitazioni temporali con specifico riferimento all’esercizio del gioco 'tramite gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Tulps'. In ogni caso, il principio di uguaglianza impone discipline eguali per situazioni eguali e discipline diverse per situazioni diverse, con il limite generale di proporzionalità e ragionevolezza".

 

Questa una delle motivazioni con cui il Tar Piemonte ha respinto il ricorso presentato da una società attiva nel settore del gioco contro il Comune di Chieri (To),  per l'annullamento dell’ordinanza n. 38 del 6 marzo 2017 del sindaco, avente ad oggetto gli "orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del Tulps R.D. 773/1931 e negli esercizi commerciali ove è consentita l'installazione – art. 6 L.R. 2 maggio 2016, n. 9" con cui si limita ad otto ore giornaliere il funzionamento degli apparecchi, dalle ore 14 alle 18 e dalle ore 20 alle 24.
 

"L’idoneità dell’atto impugnato a realizzare l’obiettivo perseguito deve essere apprezzata, tenendo presente che scopo dell’ordinanza comunale non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da gratta e vinci, lotto, superenalotto, giochi on line, etc.), obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune, ma solo quello di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco. La riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è, in altre, parole, solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono adottare per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto", si legge nella sentenza del Tar.
 
 
"Si può affermare che la realtà regionale piemontese è caratterizzata da un’accentuata propensione delle amministrazioni comunali ad affrontare e disciplinare, a livello locale, un fenomeno (quello del gioco d’azzardo patologico o ludopatia) la cui rilevanza e pericolosità, a livello sociale e sanitario, non può essere seriamente messa in discussione, se non altro tenuto conto dalla particolare attenzione che il legislatore vi ha riservato. E sempre in attesa che lo Stato faccia la sua parte, adottando una disciplina organica della materia che copra l’intero territorio nazionale, così da garantire quella uniformità di regole che è ragionevolmente auspicabile", evidenziano i giudici amministrativi.

 

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