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Cassazione: 'Slot lecite solo se collegate a rete Adm'

11 maggio 2018 - 11:39

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una società multata da Adm per 114mila euro per aver installato 57 slot non conformi al Tulps.

Scritto da Redazione
Cassazione: 'Slot lecite solo se collegate a rete Adm'

 

"La Corte distrettuale ha avuto modo di precisare '(...) dall'analisi tecnica fatta effettuare dal ministero opposto alla Società generale d'Informatica spa sono emersi in sintesi le seguenti conclusioni, conclusioni che sotto il profilo strettamente tecnico non sono contestate dalla società ( ) sostanzialmente le apparecchiature in esame sono dei slot machines vere e proprie a funzionamento elettronico e nel quale l'esito della partita ha un carattere assolutamente aleatorio. Ciò basta ad includere le apparecchiature de quibus nell'ambito della previsione di cui al Tulps art. 110 il quale consente l'impiego di apparecchiature che consentono giuochi che non necessita di abilità manuale o strategica solo in quanto esse siano collegate alla rete telematica di cui alla lett. b) del comma 6 della suddetta norma.
Collegamento pacificamente non ricorrente nella fattispecie. La tipologia dei giochi è stata quindi perfettamente individuata in negativo, con l'inclusione della loro sussumibilità nella previsione di liceità di cui ai comma 6 e 7 dell'art. 110 del Tulps e tanto basta all'applicazione della normativa sanzionatoria (.....)'. Si tratta come è evidente di una valutazione di merito non censurabile nel giudizio di cassazione non solo perché si fonda su un accertamento tecnico specifico ma soprattutto perché la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici".

 

Questa una delle motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società  contro l'ordinanza-ingiunzione notificata dal Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato della Liguria, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di 114mila euro per la violazione dell'art 110 comma 9 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, in relazione alla installazione di 57 apparecchiature da (considerate
come slot machines), non conformi a quanto previsto dal medesimo art. 110, ai commi 6 e 7.
 
 
L'opposizione, si legge nella sentenza, "si fondava sulla mancata audizione dell'ingiunto e, nel merito, sull'applicabilità alle slot machines installate della normativa invocata nell'ordinanza-ingiunzione.
Costituendosi, il Ministero rilevava di avere dato riscontro alla richiesta d'audizione della società con comunicazione scritta nella quale si offriva a disponibilità ad un incontro".
 

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