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CdS: 'Limiti gioco Montebelluna, fasce orarie non irragionevoli'

31 maggio 2019 - 08:16

Il Consiglio di Stato conferma la validità dell'ordinanza oraria sul gioco firmata dal sindaco di Montebelluna (Tv) nel 2018.

Scritto da Fm
CdS: 'Limiti gioco Montebelluna, fasce orarie non irragionevoli'

"Essendo stata l’attività commerciale, non impedita, ma sottoposta a limiti temporali, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, è preminente l’interesse pubblico alla limitazione dell’orario di esercizio, non risultando, allo stato, manifestamente irragionevole la scelta discrezionale dell’amministrazione circa l’individuazione della fascia oraria di apertura".

 

Lo rileva il Consiglio di Stato nell'ordinanza con cui respinge l'istanza cautelare presentata da una società di gioco per la riforma della sentenza breve del Tar Veneto concernente l'ordinanza emessa dal sindaco del comune di Montebelluna (Tv) in materia di “disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi anche commerciali ove è consentita la loro installazione” e di ogni atto preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso, anche se ignoto, ivi inclusa in particolare la delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 24/8/2017, con cui è stato approvato lo schema di “Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e dei sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse”, elaborato dall'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, nonché l'atto o gli atti, di estremi ignoti, con cui il Comune di Montebelluna ha deliberato di aderire agli indirizzi forniti in materia dalla predetta Associazione, ed ove occorrer possa la delibera del Consiglio Comunale del 2017 avente ad oggetto l'approvazione della mozione del consigliere Carmine Bianco su “ludopatia ed informazione”.
 

L'ORDINANZA DI MONTEBELLUNA – Varata nel 2018, l'ordinanza sindacale di Montebelluna ha stabilito l'orario di esercizio dalle ore 8 alle ore 22 di tutti i giorni, compresi i festivi, nelle seguenti attività: sale giochi autorizzate ex art. 86 del Tulps; funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento e svago slot machine e Vlt, nonché pratica di giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, collocati o praticati presso: esercizi autorizzati ex art. 86 del Tulps (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, ecc.); esercizi autorizzati ex art. 88 del Tulps (agenzie di scommesse, sale bingo, sale Vlt, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.); sale di raccolta scommesse ex art. 88 del Tulps; inoltre stabilisce l’orario di esercizio dalle ore 9 alle ore 12:30 e dalle 15 alle 22 di tutti i giorni per le attività di cui al punto ubicate a distanza minore di 500 metri dai “luoghi sensibili”; di stabilire che, al di fuori di tali fasce orarie, gli apparecchi da gioco devono essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di alcun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.
 
 

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