skin

Tar Veneto: 'Lavori per sala giochi, accertare doppia conformità'

28 giugno 2019 - 14:45

Il Tar Veneto invita il Comune di Porto Viro (Ro) a esaminare possibilità di sanatoria per opere edilizie eseguite in un locale per aprire sala giochi.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'Lavori per sala giochi, accertare doppia conformità'

“Secondo il Consiglio di Stato la sanabilità degli abusi formali è il punto di equilibrio tra efficienza e legalità, e quindi è sempre possibile (1874/19 Sez. IV) se c’è doppia conformità. Dunque sono fondate ed assorbenti le censure di violazione dell’art. 10 bis L. 241/90 e 54 L. R.V. 30/16. Quindi il Comune dovrà rideterminarsi a prescindere dalla motivazione addotta, accertando e dichiarando se sussista in concreto la doppia conformità (tenuto conto anche che con nota 6 aprile 2018 ha già attestato la compatibilità, necessaria ma non sufficiente, della destinazione di zona), unico presupposto di legge per la sanatoria, e rilasciarla ove tale presupposto ricorra”.

A stabilirlo il Tar Veneto, con una sentenza che accoglie il ricorso di un'impresa edile e di società titolare una sala giochi contro il diniego dell'accertamento di conformità disposto dal Comune di Porto Viro (Ro) a seguito di alcuni lavori edilizi nel locale.

 

 

LA VICENDA – La società aveva presentato Scia per opere interne, “per l’apertura di una sala giochi nel locale di proprietà dell'impresa edile in zona D1, compatibile giusta attestazione del Comune del 6 aprile 18. Il 23 novembre (125 giorni dopo la presentazione) il Comune preavvertiva che per la sala giochi occorre il permesso di costruire ex art. 54/7° c. L.R. 30/16, e il 12 dicembre inibiva la Scia e ne annullava gli effetti.
Nel frattempo, a seguito del preavviso, la società aveva subito (il 7 dicembre) richiesto il permesso di costruire, poi il Comune chiedeva integrazioni senza nulla eccepire in merito (16 gennaio), e il 21 gennaio la società chiedeva la conversione della domanda in accertamento di conformità, essendo i lavori già iniziati in forza del supposto silenzio/assenso sulla Scia.
Il 7 febbraio presentava domanda di accertamento di conformità, non avendo avuto riscontri su quella di conversione.
Senza preavviso il Comune comunicava diniego del 18 marzo, in quanto per la sala giochi l’art. 54/8 non ammetterebbe la sanatoria, recitando che 'non può essere irrogata la sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione'.
In pari data negava il permesso di costruire, essendo i lavori già eseguiti come da sopralluogo (atto impugnato con separato ricorso n. 486/19)”.
Il ricorso ha quindi impugnato il diniego di sanatoria per difetto di motivazione e violazione art. 10 bis L. 241/90 e art. 54 L.R.V. 30/16.
I giudici quindi affermano che la società eventualmente “dovrà presentare nuova domanda per i lavori che non siano ancora stati eseguiti e il Comune dovrà esaminarla secondo buona fede”.
 

Articoli correlati