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Preu gioco evaso, Cassazione: 'Fino al 2008 concessionario responsabile'

10 luglio 2019 - 14:19

La Cassazione ribadisce che  il concessionario di rete è responsabile del Preu evaso in caso di esercizio illecito degli apparecchi da gioco.

Scritto da Fm
Preu gioco evaso, Cassazione: 'Fino al 2008 concessionario responsabile'

"In tema di prelievo erariale unico (cd. Preu) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6, Tulps, in caso di esercizio illecito delle apparecchiature, sì da determinare una trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, il concessionario di rete, ai sensi dell'art. 39, quater, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, vigente ratione temporis, è responsabile in via principale per l'imposta evasa (cd. maggior Preu) e i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell'autore dell'illecito, mentre, qualora quest'ultimo sia identificato, ne risponde a titolo di solidarietà".

Così, dando continuità alle precedenti pronunce sul tema, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire che in caso di apparecchi da gioco irregolari ma comunque collegati alla rete se l'accaduto risale agli anni fino al 2008 a pagare il Preu deve essere il concessionario.

 

I giudici hanno infatti accolto il ricorso dei Monopoli di Stato contro la sentenza della Commissione regionale della Lombardia che aveva dato ragione ad un concessionario nell'opposizione all'avviso di accertamento emesso a suo carico dall'Agenzia.
L'avviso di accertamento era valido per l'anno 2008 “quale responsabile in solido relativamente all'uso illecito di apparecchi da intrattenimento rientranti nella tipologia di cui all'art. 110 comma 6 Tulps per l'importo di 7342,98 , oltre interessi e sanzioni. La pretesa fiscale sottesa all'accertamento, traeva origine dal verbale redatto il 25 luglio 2008 dalla Guardia di Finanza che aveva accertato che due apparecchi collocati presso un locale riconducibili alla tipologia di cui al comma 6 lett a) dell'art. 110 Tulps non erano conformi alle prescrizioni di legge in quanto, sebbene collegati alla rete, trasmettevano dati di gioco difformi da quelli effettivi”.
 
I Monopoli resistevano all'opposizione, con sentenza del 2014 la Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso e i Monopoli proponevano appello ritenendo errata l'interpretazione 3212 dell'art. 39 , comma 13 del Dl 269 /2003 conv. nella legge sigs7\2003 e dell'art. 39 quater successivo, chiedendo di “accertarsi l'obbligo solidale a carico della concessionaria appellata per le violazioni riscontrate. La Commissione regionale della Lombardia con sentenza del 2016 rigettava l'appello interpretando la normativa all'epoca vigente nel senso che la responsabilità del concessionario sussiste solo nel caso in cui per effetto di un illecito, civile , penale o amministrativo, nell'uso di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 Tulps 6, sia accertato e dovuto un maggior prelievo Preu e l'autore dell'illecito non è identificato od identificabile , mentre nel caso gli autori erano rimasti identificati”.
 

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