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Tassa 500 milioni, Tar Lazio ribadisce: 'Prelievo legittimo'

31 ottobre 2019 - 09:00

Con una nuova sentenza, il Tar Lazio ribadisce la legittimità della tassa dei 500 milioni evidenziando che rispetta il principio di proporzionalità.

Scritto da Fm
Tassa 500 milioni, Tar Lazio ribadisce: 'Prelievo legittimo'

Nuova conferma del Tar Lazio della legittimità della cosiddetta "tassa dei 500 milioni"  e dell'addizionale istituita ai sensi della legge di Stabilità 2015 .

I giudici amministrativi capitolini, con una sentenza appena pubblicata che rigetta il ricorso di alcuni gestori, ricordano che "il gravato decreto direttoriale del 15 gennaio 2015 è stato adottato nell’esercizio di un potere assolutamente vincolato e, segnatamente, in applicazione necessitata della contestata norma di legge, con la conseguenza che la già prospettata risoluzione dei dubbi di legittimità costituzionale rilevano positivamente anche onde ritenere insussistente la lamentata illegittimità derivata.

Giova ribadire infatti che il prelievo forzoso de quo tanto più rispetta il principio di proporzionalità dopo l’entrata in vigore dei commi 920 e 921 dell’art. 1 della L. 208/2015.
Per effetto del ius superveniens, i gestori e gli esercenti, inizialmente obbligati a versare l’interi ricavato delle giocate, senza possibilità di trattenere il compenso loro spettante, restano attualmente tenuti in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015".
 
 
Il riferimento è al decreto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli datato 15 gennaio 2015, "con il quale è stato determinato il numero degli apparecchi riferibili a ciascuno dei concessionari ripartendo tra gli stessi, su tale base, il versamento annuale dell’importo di 500 milioni di euro in maniera proporzionale al numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario, versamento da effettuarsi nella misura del 40 percento entro il 30 aprile 2015 ed il residuo entro il 31 ottobre".
 
 
Un decreto attaccato dai gestori che hanno " lamentato la radicale trasformazione in pejus della disciplina normativa e convenzionale del rapporto concessorio de quo, come prodotta per effetto delle nuove norme introdotte dal comma 649 dell’art. 1 L. n. 190/2014 e dal decreto dell’Adm, che incidono nei confronti di tutti gli operatori della filiera, ivi compresi i gestori, obbligati così a versare ai concessionari l’intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di gioco, al netto delle vincite pagate, quando in precedenza gli stessi trattenevano invece dall’ammontare della raccolta i propri compensi, pagando le restanti somme al concessionario".
 
 
Secondo i gestori "la nuova disciplina contrasterebbe con i principi e le regole romananti dalle convenzioni di concessioni sottoscritte nel 2013, con particolare riferimento al cd. 'importo residuo', quale importo risultante dalla differenza tra la raccolta di gioco tramite apparecchi, vincite erogate e compenso contrattualmente spettante all’incaricato del versamento, nonché con la definizione di compenso del concessionario". Violando i principi europei e costituzionali relativi allo 'jus variandi' (in particolare, di trasparenza, imparzialità e par condicio) e quelli in materia di contratti pubblici (in particolare, di legittimo affidamento, certezza delle situazioni giuridiche, adeguatezza e proporzionalità e di concorrenza), oltre alla libertà d’impresa, di stabilimento e di prestazione dei servizi garantite a livello costituzionale ed europeo".
 
Per il Tar Lazio non "è dato riscontrare alcun vizio proprio nell’impugnato decreto. Non è identificabile nessuna delle violazioni di legge lamentate dalla parte ricorrente e declinate quali vizi di legittimità, né i denunciati profili di eccesso di potere ovvero di violazione di regole procedimentali. Va infatti ribadita la natura necessitata dell’impugnato decreto direttoriale del 15 gennaio 2015, emanato in dichiarata applicazione della contestata normativa, con il corollario che, ritenuta la piena legittimità costituzionale della stessa, del tutto legittimo appare il pedissequo provvedimento amministrativo. Quanto poi alla lamentata violazione degli artt. 1339 e 1342 del c.c., nonché dell’art. 24 comma 35 Dl n. 98/2011 e dell’art. 3 dello schema di convenzione di concessione, deve innanzitutto essere reiterata la natura vincolata e meramente attuativa del decreto direttoriale. Mentre d’altro canto, non si versa in ipotesi di inammissibile eterointegrazione della disciplina convenzionale, bensì della coerente applicazione di una disciplina imperativa di legge, della cui costituzionalità non è dato dubitarsi. Inferendosi dunque che la modifica del rapporto non è altro che l’effetto diretto della normativa sopravvenuta, la quale ha previsto un (legittimo) prelievo forzoso che si sovrappone all’originario assetto consensuale del rapporto, senza che possa l’istante lamentare un perturbamento irragionevole ed inammissibile dell’equilibrio contrattuale. Alle luce di tutte le sopra esposte considerazioni, tutte le istanze proposte dalla parte ricorrente, sia sotto il profilo della denunciata illegittimità costituzionale della normativa de qua, sia sotto il profilo della lamentata illegittimità del gravato decreto, devono essere disattese e per l’effetto il ricorso rigettato, con assorbimento di ogni altra questione e/o eccezione pure prospettata dalle parti contrapposte", prosegue la sentenza.
 
 
GARANTITA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - Quanto alla legittimità costituzionale contestata dai ricorrenti, il Tar Lazio evidenzia: "In sostanza le norme sopravvenute hanno precisato che, limitatamente al solo anno 2015, il versamento della somma definita in capo a ciascuno dei concessionari, in proporzione al numero di apparecchi riferibili alla data del 31 dicembre 2014, deve essere ripartito tra ciascuno operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali e tenuto conto della loro durata nel 2015. La novella ha dunque chiarito che il versamento deve essere ripartito pro quota tra ciascuno operatore della filiera e in ragione delle condizioni contrattuali già in essere. Con il che risulta superata la problematica evidenziata dal Collegio in ordine alla sostenibilità della misura per gli anni successivi, con potenziale turbamento delle condizioni economiche pattuite in convenzione dai concessionari. Osserva insomma il Collegio che nessuna delle ragioni che hanno imposto la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità sono più allo stato sussistenti, proprio per effetto della modifica apportata dalla novella del 2015. I concessionari non sono infatti più i soli tenuti per l’intero a corrispondere il contributo pari a 500 milioni di euro per il solo anno 2015, atteso che, per effetto della disposizione sopravvenuta, anche tutti gli altri operatori della filiera sono tenuti in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015. Mentre d’altra parte i gestori, odierni ricorrenti, mentre erano originariamente obbligati a riversare l’interi ricavato delle giocate, senza possibilità di trattenere il compenso loro spettante, attualmente sono invece solo obbligati in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015 e non devono più rinegoziare i rapporti in essere con i concessionari. Quanto esposto vale a superare ogni dubbio di illegittimità costituzionale, come ancora prospettato dalla parte ricorrente".
 

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