skin

Tar Emilia: 'Confermati legge sul gioco e regolamenti comunali'

21 novembre 2019 - 14:41

Con tre diverse ordinanze, il Tar conferma la validità della legge dell'Emilia Romagna sul gioco e dei regolamenti comunali di Riccione (Rn) e di Salsomaggiore Terme (Pr).

Scritto da Fm
Tar Emilia: 'Confermati legge sul gioco e regolamenti comunali'

Nuova serie di pronunce del Tar Emilia Romagna a proposito della normativa vigente sul gioco. Sotto la lente la mappatura dei luoghi sensibili, i criteri di determinazione delle distanze delle attività di gioco dai "luoghi sensibili" e le tempistiche concesse per la delocalizzazione agli esercizi risultati non in regola.

 

IL REGOLAMENTO DI RICCIONE RESTA IN VIGORE - Con un'ordinanza, la sezione di Bologna ha respinto l’istanza cautelare presentata da una società per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del consiglio comunale di Riccione relativa all'approvazione del "Regolamento delle sale da gioco, installazione apparecchi da intrattenimento e giochi leciti. Prevenzione e contrasto delle patologie e problematiche legate al gioco”, della delibera di ginta comunale sulla "Rideterminazione mappatura dei luoghi sensibili ai sensi Dgr 831/2017 al fine della prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito ai sensi della L.R. 5/2013 e s.m.i.”, e della la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 831/2017 . Secondo i giudici infatti il ricorso non contiene "elementi per ritenerne ragionevolmente prevedibile un esito favorevole per la ricorrente, tenuto anche conto che i motivi del ricorso principale, che si riverberano, in via derivata, sui motivi che aggrediscono i provvedimenti consequenziali impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti, erroneamente considerano l’atto comunale di rideterminazione della mappatura dei luoghi sensibili quale atto pianificatorio in materia urbanistica e di uso del territorio e non quale atto meramente ricognitorio di tali luoghi adottato in diretta applicazione della specifica disciplina regionale concernente la lotta alla patologia della 'ludopatia' di cui alla L.R. Emilia - Romagna n. 5 del 2013". Nel caso di specie e nella necessaria valutazione dei diversi contrapposti interessi in gioco, inoltre "appare preminente quello pubblico di cui sono portatori il Comune e la Regione resistenti diretto a contrastare il dilagante fenomeno della ludopatia rispetto a quelli, pur rilevanti e meritevoli di considerazione, sottesi alla presentazione del ricorso e agli atti d’intervento 'ad adiuvandum' le ragioni della ricorrente".
 
 
DISTANZE, VALE PERCORSO PEDONALE PIÙ BREVE SECONDO CODICE STRADA - Stessa sorte per l’istanza cautelare di un'altra società contro il provvedimento del Servizio attività produttive e Suap del Comune di Riccione avente ad oggetto il divieto di prosecuzione dell’attività di sala giochi/scommesse "per compimento dei termini di legge - ai sensi e per gli effetti della l. 241/90 s.m.i.”. In questo caso, secondo i giudici amministrativi "il provvedimento comunale impugnato è immune dai vizi di legittimità rassegnati in ricorso, tenuto anche conto che il criterio stabilito dalla legge e applicato dal Comune ai fini del calcolo della distanza tra la sala giochi della ricorrente e i 'luoghi sensibili' ad essa più vicini, è quello del percorso pedonale più breve da determinarsi nel rispetto delle norme del Codice della Strada e non quello, elaborato della ricorrente, del percorso più breve e sicuro per il pedone medio”.
 
 
"CONCESSO NOTEVOLE LASSO DI TEMPO PER DELOCALIZZARE" - Con una terza ordinanza, emessa dalla sezione di Parma, il Tar Emilia Romagna respinge la domanda cautelare contro il regolamento comunale di Salsomaggiore Terme sul gioco e contro i provvedimenti con cui ha disposto il “divieto di prosecuzione dell’attività di sala giochi, limitatamente alla installazione degli apparecchi automatici di cui all’art. 110 comma 6 del Tulps” ed è stata disposta, tra l’altro, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento, “la chiusura dell’esercizio” di cui è titolare il ricorrente.
Respinto, in quanto ritenuto infondato, anche il motivo di ricorso contro la deliberazione della Giunta regionale con cui, in asserita applicazione della L.R. Emilia Romagna n. 5/2013, sono state vietate non soltanto le nuove aperture di locali dedicati al gioco lecito, ma anche la conduzione di sale da gioco e sale scommesse già operanti alla data della sua entrata in vigore, che si trovino ad una distanza inferiore a cinquecento metri rispetto ad una serie di “luoghi sensibili”.
Il Tar ricorda che la normativa "impedisce esplicitamente non soltanto le nuove installazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 (all’interno di qualsiasi 'locale' già esistente), ma, più in generale, 'l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse (..) e i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223'.
Pertanto, non risulta, prima facie, che la delibera della Giunta regionale impugnata abbia violato i limiti prefissati dalla legge regionale da applicare".
Infine, "sotto altro, concorrente profilo, risulta prevalente l’interesse pubblico ad evitare la prosecuzione della specifica attività correlata all’utilizzo di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 (attività svolta in locali posti nelle immediate vicinanze di una scuola primaria) rispetto all’interesse privato evidenziato in ricorso, anche in considerazione del notevole lasso di tempo che è stato concesso alla ricorrente per delocalizzare la sala da gioco".
 

Articoli correlati