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Apparecchi da gioco, Agenzia entrate: 'Corrispettivi, no a trasmissione telematica'

22 gennaio 2020 - 12:15

L'Agenzia delle entrate risponde ad interpello sull'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per apparecchi da gioco.

Scritto da Redazione
Apparecchi da gioco, Agenzia entrate: 'Corrispettivi, no a trasmissione telematica'

"Anche i corrispettivi introitati con apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l'obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del decreto Iva".

È quanto si legge nella risposta dell'Agenzia delle entrate ad un interpello proposto da un gestore operante la raccolta del gioco lecito mediante apparecchi per conto di un concessionario che ha chiesto "se sia tenuto o meno alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi".

Il riferimento è all''articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con cui si dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri".
 
 
Nel parere, l'Agenzia ricorda che "le somme percepite con riferimento agli apparecchi ex articolo 110, comma 6, lettera a) del Tulps e Vlt costituiscono il compenso per il servizio di raccolta delle giocate, esente da Iva ex articolo 10, primo comma, n. 6) del decreto Iva.
L'articolo 22 del medesimo decreto consente di non emettere fattura con riferimento, tra l'altro, alle '[...] operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10', con esclusione quindi delle operazioni ex articolo 10, primo comma, n. 6), sicché detti compensi non sono riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015".
 

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