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Tar: 'Limiti orari a Vlt, tener conto dei dati raccolti con Smart'

05 ottobre 2020 - 09:48

Per il Tar Lombardia nel disporre limiti al gioco i Comuni devono tenere conto delle disposizioni di legge che hanno sancito l'obbligo della tessera sanitaria e il varo dell'applicativo Smart.

Scritto da Fm
Tar: 'Limiti orari a Vlt, tener conto dei dati raccolti con Smart'

“L’articolo 6 del regolamento sulla ludopatia e l’ordinanza del sindaco n. 4 di data 1 agosto 2019 hanno seguito un’impostazione non coerente con i dati raccolti, e scollegata dalle nuove disposizioni di legge (almeno per quanto riguarda l’ordinanza sindacale, che stata adottata successivamente). In definitiva, si tratta di un’impostazione rigida, che priva la licenza rilasciata dalla Questura di una porzione significativa del suo contenuto economico senza incidere sul principale fattore di rischio per i giocatori, ossia l’eccessiva durata delle sessioni di gioco individuali, chiaro indice del rischio di ludopatia”.

 

A rilevarlo sono i giudici del Tar Lombardia, che così accolgono in parte il ricorso di un operatore contro il regolamento per il contrasto al Gap e l'ordinanza del sindaco che nel 2019 ha disposto l’interruzione del gioco con slot e Vlt dalle ore 23 alle 9 nel nel Comune di Cavernago, in provincia di Bergamo.
L'operatore, gestore di una sala Vlt, si era visto annullare la licenza per la raccolta rilasciata dalla Questura di Bergamo nel luglio 2018, per il mancato rispetto dei limiti orari.
 
A tal proposito però il Tar evidenzia che “l’obbligo posto dalla Questura a proposito del rispetto degli orari comunali è legittimo”, perché “l’autorizzazione degli apparecchi per il gioco lecito di cui agli art. 88 e 110 comma 6 del Tulps è rimasta nella competenza della Questura”.
 
Inoltre, “poiché l’utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito è possibile solo negli orari di apertura delle relative sale, che ricadono nella competenza del sindaco in base all’art. 50 comma 7 del Dlgs. 267/2000, è evidente la necessità di un coordinamento. Da un lato, infatti, i Comuni possono regolare gli orari di apertura, ma senza spingersi fino a cancellare il valore economico delle licenze rilasciate dalla Questura, dall’altro non spetta alla Questura valutare interessi pubblici rimessi alle cure dei Comuni, anche quando potrebbero giustificare una limitazione degli orari di apertura, come la prevenzione della ludopatia.
La forma di coordinamento più adeguata appare precisamente il rinvio operato dalla Questura agli orari stabiliti dal Comune. Il punto di equilibrio così raggiunto fa salva la competenza comunale per tutte le valutazioni di natura amministrativa aventi conseguenze sugli orari, ma tutela implicitamente anche i privati contro una regolamentazione comunale sostanzialmente espropriativa del valore della licenza, e al tempo stesso salvaguarda il potere di sospensione e revoca della Questura per ragioni di ordine pubblico ex art. 100 del Tulps”, si legge nella sentenza.
 
Quanto ai limiti orari decisi dal sindaco di Cavernago, sancisce il Collegio rispondendo al ricorso dell'operatore, “il problema non è tanto il superamento delle ore complessive di interruzione del gioco indicate dalla Conferenza unificata del 7 settembre 2017, ma l’articolazione delle fasce di interruzione nel corso della giornata. È infatti la presenza di più pause che, in mancanza di limiti interni al sistema informatico, dovrebbe impedire sessioni di gioco troppo estese. Non è utile invece imporre una lunga pausa serale e notturna, se poi durante il giorno un soggetto a rischio può proseguire la propria sessione di gioco per molte ore.
La disciplina comunale deve quindi essere riformulata. Essendo nel frattempo sopravvenute le norme tecniche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che attuano le sopra richiamate norme statali sul controllo del gioco d’azzardo e sulla prevenzione della ludopatia, sarà necessario tenerne conto nel bilanciamento tra la riduzione delle sessioni di gioco continuativo e le aspettative economiche dei gestori delle sale dedicate ai videoterminali Vlt”.
 
Le innovazioni a cui si fa riferimento sono l'accesso agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6-a-b del Tulps esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire il coinvolgimento dei minori (sancita dall’art. 9-quater del Dl 12 luglio 2018 n. 87), l’introduzione di formule di avvertimento sui medesimi apparecchi (v. art. 9-bis comma 4 del Dl 87/2018), e il monitoraggio dei volumi di gioco e della sua distribuzione sul territorio nazionale attraverso l'applicativo Smart, anche al fine di tenere sotto controllo (secondo quanto prescritto dall’art. 9-ter del DL 87/2018) le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da ludopatia.
I giudici quindi concludono che “l’intervento regolatorio dei Comuni deve tenere conto della nuova disciplina del gioco d’azzardo, e delle norme tecniche adottate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per consentirne l’implementazione. Inoltre, l’intervento regolatorio dei Comuni deve utilizzare la sempre maggiore quantità di dati disponibili, dopo che il legislatore nazionale, attraverso l’art. 1 comma 569 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha obbligato l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a mettere a disposizione degli Enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6-a-b del Tulps”.
 

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