In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, la mancata attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica, giustifica la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dai Monopoli di Stato per la violazione dell'art. 110, 9° co., lett. c), del Tulps che sanziona, fra l'altro, chi consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 della stessa normativa.
A ribadire tale principio è la Corte di Cassazione, in un'ordinanza con cui accoglie il ricorso presentato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce che ha accolto l'istanza di un esercente sanzionato per il rinvenimento nel suo locale di due apparecchi non conformi all'articolo 110 del Tulps.
La Corte d'appello aveva escluso la violazione di tali norme, "giacché, all'atto dell'accesso, i due apparecchi, indipendentemente dal loro collegamento alla rete elettrica, erano disattivati ed al loro interno non era stato rinvenuto denaro: ciò che deponeva per il loro mancato utilizzo, anche anteriormente all'accesso
e, dunque, per l'insussistenza della condotta illecita contestata dall'Ufficio di Adm".
Di avviso contrario i giudici della Cassazione: "Dal verbale di accertamento, infatti, emergevano gli
elementi in forza dei quali era stata accertata la potenzialità offensiva degli apparecchi: le schede di gioco, che consentivano l'uso contra legem degli stessi apparecchi, potevano essere inserite in qualsiasi momento dal gestore, e ciò configurava una detenzione rilevante ai fini della previsione contenuta nell'art. 110, coma 9, lett. c), Tulps che punisce la condotta di coloro che 'consentono l'uso' delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative.
Al contempo non assumono alcuna rilevanza le circostanze del mancato ritrovamento di danaro all'interno degli apparecchi e il fatto che l'apparecchiatura al momento del controllo non era allacciato, alla
rete elettrica atteso che solo la neutralizzazione dell'uso potenziale degli apparecchi può comportare l'esclusione della responsabilità per i gestori, gli esercenti ed anche il concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito da ogni rilievo (Sez. 2, Sent. n. 2960 del 2016)".
La Cassazione quindi ha rinviato alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione che sarà chiamata a decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.