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Cassazione: 'Gestore locale controlli regolarità apparecchi di gioco'

05 novembre 2020 - 15:49

La Cassazione accoglie ricorso di Adm contro il mancato pagamento del Preu per due apparecchi senza nulla osta, è irrilevante la buona fede del gestore.

Scritto da Redazione
Cassazione: 'Gestore locale controlli regolarità apparecchi di gioco'

“Il gestore del locale ha l'obbligo di controllare la regolarità degli apparecchi di gioco ed in particolare, poiché la mancanza del nulla osta impedisce il collegamento alla rete, sarebbe stata facilmente accertabile la mancanza di tale collegamento che avviene tramite il punto di accesso internet\intranet situato nel locale”.

Parola della Corte di Cassazione, che con una ordinanza ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha ingiunto al titolare di un bar - relativamente all'uso di apparecchi da intrattenimento comma 6 senza nulla osta (decaduti a febbraio 2007, quando il concessionario di rete ha il contratto con il noleggiatore) e senza collegamento alla rete telematica – di pagare il Preu dovuto, per l'importo di 42mila e 749,83 euro.

 

Alla decadenza, il 14 marzo 2007 era seguito il controllo dei funzionari Adm.
Per questo l'irregolarità rientra fra gli illeciti “disciplinati dall'articolo 39 quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 84, della L. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), entrato in vigore il i gennaio 2007, che, per quanto di interesse, prevede: 'Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni'.
Con tale modifica normativa in definitiva il legislatore ha inteso assicurare il gettito derivante dalle giocate (peraltro inserito nel bilancio dello Stato e quindi diretto a soddisfare preminenti interessi pubblici )assoggettando al pagamento del Preu sia il caso in cui gli apparecchi siano privi di nulla osta sia il diverso caso in cui l'esercizio degli apparecchi, pur muniti di nulla osta , sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo”, si legge nell'ordinanza della Cassazione.
Nel caso in cui manca il nulla osta il legislatore ha posto l'obbligo fiscale del Preu a carico del soggetto che ha provveduto alla loro installazione in via di responsabilità diretta, prevedendo la responsabilità solidale anche a carico del gestore del locale, trattandosi di soggetto in relazione al quale è possibile configurare una posizione di garanzia e controllo in ordine al corretto utilizzo degli apparecchi (e, conseguentemente, alla corretta trasmissione dei dati relativi alle giocate) in ragione del rapporto materiale con il bene utilizzato per le giocate .In tal modo si intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale già espresso da questa Corte (Ordinanza n. 14,35 del 28/05/2019)”, rimarcano i giudici.
Appare irrilevante la buona fede del gestore dei locali dove risultano installati gli apparecchi, in quanto lo stesso risponde del fatto altrui (autore dell'illecito ), e quindi avrebbe dovuto eventualmente dedurre la mancanza di colpa dell'installatore , da escludere proprio per la mancanza del nulla osta e del conseguente collegamento”, conclude la Cassazione, che ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla commissione regionale della Liguria in diversa composizione.
 

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