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Gioco fuori orario, Tar Lombardia: 'Sì a sospensione dell'attività'

04 gennaio 2021 - 15:17

Il Tar Lombardia conferma limiti orari al gioco di Milano ribadendo che l'intesa siglata in Conferenza unificata nel 2017 per il riordino del settore non ha 'natura cogente'.

Scritto da Fm
Gioco fuori orario, Tar Lombardia: 'Sì a sospensione dell'attività'


L'intesa sul riordino del gioco pubblico raggiunta in Conferenza unificata nel 2017 non ha natura cogente quindi restano valide le ordinanze sindacali che limitano gli orari di funzionamento degli apparecchi.
A ribadire il concetto, già oggetto delle pronunce di vari tribunali ammnistrativi nei mesi scorsi, è il Tar Lombardia in una sentenza con cui respinge il ricorso avanzato da una società contro la sospensione per un giorno dell'attività disposta dal Comune di Milano, per la violazione dei limiti orari vigenti.

Secondo quanto riportato, tale sospensione era stata disposta a seguito di un controllo della polizia locale che aveva rilevato la presenza di apparecchi in funzione alle ore 15,25, in violazione degli orari previsti dalle ordinanze sindacali nn. 63 del 15 ottobre 2014 e n. 65 del 23 ottobre 2014, che limitavano l’apertura degli esercizi agli orari compresi nelle due fasce giornaliere 9-12 e 18-23.


Nel ripercorrere la vicenda, i giudici amministrativi ricordano che "Il Comune di Milano motivava invero la disposta sospensione in relazione alla previsione dell’art. 9 del Tulps, in virtù del quale: 'Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse'.
La mancata osservanza della regolamentazione oraria stabilita dal sindaco può integrare abuso del titolo autorizzatorio; fattispecie, quest’ultima, che legittima, ai sensi dell’art. 10 del Tulps, anch’esso richiamato dal provvedimento impugnato, la sospensione dell’esercizio: 'Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata'.
La sanzione gravata risulta dunque esaustivamente motivata in virtù del combinato disposto tra gli artt. 9 e 10 del Testo Unico".
 

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