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Verifiche conformità, Tar ad Adm: 'Ai concessionari chiesti importi illegittimi'

03 agosto 2021 - 08:39

Il Tar Lazio accoglie ricorsi di alcuni concessionari contro importi chiesti dall'Agenzia dogane e monopoli a copertura dei costi per l'espletamento delle verifiche di conformità dei giochi eseguite da Sogei.

Scritto da Redazione
Verifiche conformità, Tar ad Adm: 'Ai concessionari chiesti importi illegittimi'

“Il Collegio è dell’avviso che la quantificazione di tali importi sia illegittima per la violazione della convezione di concessione del 2003 nonché perché, comunque, in contrasto con il principio generale di buona fede che regola 'i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione', per non aver l’Adm a tal fine considerato le singole attività concretamente svolte dall’ente certificatore in favore della ricorrente, così come specificate nell’articolato convenzionale – che, infatti, distingueva tra verifiche di conformità e semplici upgrade ed integrazioni - bensì assunto a parametro della contestata liquidazione dei valori medi complessivi, riferiti soltanto alla tipologia di prodotto oggetto di certificazione (gioco o sistema di gioco) ed al carattere innovativo o meno del prodotto medesimo ('nuovo' o 'clone'), per l’effetto irragionevolmente considerando dei meri interventi di sola parziale modifica del prodotto alla stregua di ben più complesse attività di prima certificazione”.

 

Questa è l'importante motivazione posta a base della sentenza con cui il Tar Lazio accoglie i ricorsi di alcuni concessionari di gioco contro le note con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in applicazione della convenzione di concessione, gli ha comunicato gli importi asseritamente dovuti da tale società a titolo di “costi per l'espletamento delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi Vlt eseguite e concluse dal partner tecnologico” (la Sogei s.p.a.) in relazione prima al periodo dal 20 marzo 2013 al 31 dicembre 2015 e poi all’anno 2016.
 
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di tali atti, “assumendo l’illegittimità della quantificazione (in tesi, forfettaria) dei richiesti corrispettivi in relazione alla metodologia di calcolo seguita, espressamente basata 'sulla determinazione preliminare di un corrispettivo medio per ogni singola tipologia di verifica svolta nel periodo considerato dal partner tecnologico, nonché sul numero di verifiche effettuate per codesto concessionario e conclusesi nel medesimo periodo' (in tal senso gli atti impugnati), affermando che 'sarebbe sembrato logico' procedere, invece, 'al computo numerico delle attività effettivamente realizzate (che non si risolvono solo in quelle individuate da Adm ma che contemplano anche gli aggiornamenti, le integrazioni, gli upgrade, etc.) per ogni singolo concessionario ed al relativo addebito dei costi riferibili a ciascuna di esse a titolo di certificazione'”.
 
Ad essere contestati, in particolare, “i parametri in base ai quali l’amministrazione è giunta alla determinazione dei relativi costi medi, evidenziando come l’amministrazione 'non av(rebbe) preso in considerazione le singole attività svolte dall'ente certificatore, così come specificate nell'articolato convenzionale, lasciando che ipotesi quali quelle delle parziali modifiche, delle integrazioni e degli upgrade, fossero considerate alla stessa stregua di certificazioni ex novo di sistemi/giochi' e che 'i costi unitari medi … avrebbero dovuto quantomeno essere parametrati a corrispondenti valori di mercato', atteso che 'i prezzi che potrebbero praticarsi sul mercato sono notevolmente inferiori a quelli imposti da Sogei'. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’Agenzia si sarebbe, infatti, sostanzialmente limitata a 'ribalta(re) i costi liquidati da Sogei (verosimilmente considerati in blocco) direttamente sui concessionari, … lasciando che fosse il partner tecnologico … a stabilire il prezzo complessivo ed il criterio di riparto dello stesso tra i singoli concessionari', nonostante la convenzione imponga 'all'Amministrazione non soltanto di dettagliare voce per voce le singole attività di certificazione con la relativa quotazione economica, ma anche di informare in via preventiva i concessionari, a maggior ragione se si opta per una richiesta complessiva formulata a distanza di tempo dall'espletamento delle attività medesime'”.
 
I giudici quindi rilevano che i concessionari, mediante la sottoscrizione della convenzione, “hanno accettato 'espressamente ed incondizionatamente di accollarsi' tutti gli oneri sostenuti e quantificati dall’amministrazione in relazione all’attività di certificazione dei propri giochi e sistemi di gioco Vlt, tale obbligazione non può, tuttavia, risolversi (come, invece, vorrebbe l’Agenzia), in una sorta di preventiva autorizzazione in favore dell’Adm a determinare forfettariamente i relativi costi che il concessionario è tenuto a rifondergli, dovendo il relativo impegno assunto dalla concessionaria essere interpretato, in ossequio al già richiamato principio generale di buona fede, nel senso di non recare a quest’ultima un significativo pregiudizio che, invero, si verificherebbe a suo danno, ove si consentisse all’Agenzia di prevedere ed imporre alla controparte dei costi non giustificati o, comunque, non determinabili né a priori né a posteriori.
Nel caso di specie, emerge dalla lettura delle determinazioni impugnate come l’Agenzia, attraverso la determinazione di un costo unitario riferito all’attività di verifica tout court eseguita sui giochi e sistemi di giochi nuovi o cloni, abbia operato una quantificazione inesatta dei costi dovuti dal concessionario, che mostra di non tener conto dell’effettiva complessità e della tipologia delle singole operazioni realmente compiute nei confronti di quest’ultima.
Né l’amministrazione, in sede di istruttoria, ha altrimenti documentato di aver assicurato un’opportuna ponderazione degli aspetti qualitativi e quantitativi delle attività specificamente svolte dalla Sogei Spa in favore di tale concessionario, confermando di aver richiesto alla società ricorrente il versamento di importi che sembrano non corrispondere a quelli certamente sostenuti da tale amministrazione per le operazioni effettivamente prestate a vantaggio del concessionario”.
 
Dalle argomentazioni svolte dall’Avvocatura, sottolinea la sentenza, “si trae conferma di come l’Adm abbia ribaltato direttamente sui concessionari i costi liquidati dalla Sogei Spa ripartendo l’ammontare complessivo delle somme versate al partner tecnologico in ragione di un criterio forfettario di riparto che non corrisponde al numero ed alla tipologia delle specifiche attività in concreto svolte presso ogni singolo concessionario (in tal senso, la nota della Sogei Spa versata in atti dalla resistente).
L’amministrazione, in ossequio a quanto stabilito nella convenzione di concessione, avrebbe, dunque, dovuto pretendere dalla ricorrente il ristoro dei soli oneri da costei sostenuti per le attività di certificazioni effettuate nei confronti di tale concessionario, dettagliando, in sede di relativa richiesta, le singole attività di certificazione specificamente eseguite dal partner tecnologico.
Deve, invece, essere disattesa la censura relativa alla pretesa parametrazione dei costi sostenuti dall’Agenzia alla luce della disciplina recata dalla legge di Stabilità 2016 e, quindi, secondo 'i valori di mercato', dovendo la legittimità delle note impugnate essere esaminata alla luce del principio del tempus regit actum, ovvero sulla base del quadro giuridico rappresentato dalla convezione del 2003, di cui tali note costituiscono attuazione”.
 
In conclusione, “il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti devono essere accolti e le note in epigrafe devono, per l’effetto, essere annullate, restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore atto che l’Agenzia intenderà assumere in sede di rideterminazione dei relativi importi dovuti dalla concessionaria, pur sempre nei limiti dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia”.
 

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