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Tar Bologna: 'Distanziometro 1000 m, no risarcimento per diniego sala Vlt'

04 febbraio 2022 - 09:26

Il Tar conferma il no all'apertura di una sala Vlt troppo vicina a istituti scolastici, a nulla vale l'illegittimità acclarata del distanziometro di 1000 metri di Bologna del 2013.

Scritto da Fm
Tar Bologna: 'Distanziometro 1000 m, no risarcimento per diniego sala Vlt'

L’illegittimità di un provvedimento non comporta, di per sé, la spettanza di un risarcimento danni al titolare della posizione sostanziale poiché, a tal fine, occorre anche verificare se la lesione abbia inciso sul bene della vita collegato all'interesse leso: il Tar deve accertare, con giudizio controfattuale, se laddove l’amministrazione avesse agito con atti legittimi il ricorrente avrebbe conseguito o mantenuto il bene della vita, e il giudizio a fini risarcitori implica quindi l’estensione del medesimo dall’atto al rapporto, verificando la spettanza del bene della vita con applicazione delle norme sostanziali e prescindendo dalla violazione di norme meramente procedurali”.

 

Questo il “quid” della sentenza con la quale il Tar Emilia Romagna ha respinto il ricorso presentato da una società del settore del gioco pubblico contro il Comune di Bologna per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali provocati dal regolamento di Polizia urbana che nel 2013 ha introdotto per le attività del comparto dei limiti di distanza pari a mille metri dai cosiddetti “luoghi sensibili” portando, nel 2014, al diniego della licenza ex art. 88 Tulps per l’attività di sala Vlt in un locale che l'anno precedente era stato sottoposto a dei lavori per il cambio di destinazione d’uso e quindi affittato ad un esercente.
 
Pur riconoscendo, come fatto da altri giudici amministrativi nel 2015 e successivamente anche dal Consiglio di Stato, l’illegittimità della disposizione regolamentare del Comune di Bologna, - evidenziando che l'Amministrazione “avrebbe dovuto analizzare in modo approfondito l’incidenza delle ludopatie nel proprio territorio, valutare in relazione ad essa quale distanza di rispetto poteva ritenersi astrattamente adeguata alla consistenza del fenomeno da contrastare, e verificare se, in relazione alla diffusione dei siti sensibili, una simile distanza fosse misura proporzionata e sostenibile” - il Tar in questo caso afferma che “laddove il Comune intimato non avesse adottato la previsione regolamentare illegittima, la società ricorrente non avrebbe potuto comunque dare impulso all’iniziativa economica che intendeva intraprendere”. 
 
Come correttamente dedotto dalla difesa del Comune, si legge ancora nella sentenza, “l’indicazione di una distanza di 300 metri – soglia inferiore a quella dei 500 diffusamente adottata e avvalorata dalla legge regionale successiva n. 18/2016 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27/2019 – avrebbe inibito l’attività in quanto all’epoca dei fatti il punto prescelto era a 210 metri da un istituto professionale e a 257,71 metri dalla succursale di un liceo”.
 
Ciò detto, conclude il Collegio, “Allo stato attuale delle conoscenze, non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta di introduzione di una sorta di “proibizionismo”, che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari”. Inoltre, nel caso esaminato si è osservato che “l'amministrazione ha nel caso di specie realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie”.
 

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