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Dario Minieri vince in Cassazione: ricorso accolto su vincite a Las Vegas

05 marzo 2025 - 12:23

La Corte di Cassazione cassa la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio che contestava al campione del mondo di poker Dario Minieri alcuni passaggi finanziari e valutari sulle vincite alle Wsop di Las Vegas.

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È possibile vincere lo stesso braccialetto alle World Series of Poker due volte nella stessa esistenza? Per Dario Minieri è possibile anche questo. Ovviamente, si tratta di una vincita in tribunale. Oggi è stata resa nota un’ordinanza della sezione 5 della Corte di Cassazione, presieduta da Andreina Giudicepietro, pubblicata lo scorso 26 febbraio.

Si parla ancora degli anni 2006, 2008 e 2009; nel secondo anno fiscale in oggetto, Darietto vinse con la sciarpa della Roma al collo, il braccialetto No Limit Hold’em, da 2.500 dollari per una prima moneta da 528.000 dollari.

Dopo il vario percorso, dall’Agenzia delle Entrate alle varie commissioni tributarie, Minieri aveva presentato ricorso proprio contro la commissione regionale del Lazio, che gli contestava una serie di presunte irregolarità.

Si tratta di una vittoria di tipo valutario e relativa al quadro RW, una sezione della dichiarazione dei redditi destinata alla segnalazione di investimenti patrimoniali e attività finanziarie detenute all'estero da parte di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia (cosiddetto "monitoraggio fiscale").

 

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Queste le basi del provvedimento:Dario Minieri (d’ora in poi, “il contribuente”), negli anni cui si riferiscono gli atti di contestazione impugnati, era dedito all’attività di gioco d’azzardo, svolta in Italia e all’estero, mediante partecipazione a svariati giochi da casinò, in relazione ai quali effettuava diversi trasferimenti di capitale, sia dall’Italia verso l’estero, sia dall’estero verso l’Italia. L’Agenzia delle Entrate emise nei confronti del contribuente tre atti di contestazione, rispettivamente per gli anni 2006, 2008 e 2009, e nei relativi provvedimenti di determinazione delle sanzioni irrogò la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 5, commi 5 e 6, del d.l. n. 167 del 1990 per omessa dichiarazione dei trasferimenti dei capitali dall’Italia verso l’estero e viceversa, non anche quella prevista dall’art. 5, comma 4 del detto d.l. Con distinti ricorsi, il contribuente impugnò i citati atti di contestazione dinanzi alla C.T.P. di Roma. Nel contraddittorio con l’ufficio, il giudice di primo grado accolse i ricorsi, ritenendo che le norme violate fossero di incerta interpretazione. Su appello dell’ufficio, nel contraddittorio con il contribuente, che ripropose le eccezioni non esaminate in primo grado, relative alla pretesa abrogazione degli obblighi di monitoraggio fiscale dei trasferimenti di capitali dall’Italia e verso l’estero e delle relative Corte di Cassazione - copia non ufficiale r.g. n. 5977/2017 a.c. 19/12/2024 Cons. est. Angelo Napolitano - le sanzioni, di cui all’art. 9 della legge n. 97 del 2013, e all’applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, la C.T.R. riformò totalmente la sentenza di primo grado, rigettando i ricorsi del contribuente. Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La sezione 5 della Cassazione ha motivato i motivi del ricorso che ha accolto. Il primo è “l’omessa pronuncia, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 5 e 112 c.p.c., in relazione al motivo di gravame avente ad oggetto lo ius superveniens più favorevole al contribuente, ex art. 9 – Legge n. 97 del 2013, e il principio del favor rei, e art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997.”

Minieri e i suoi legali fanno notare, e la Cassazione riporta che “il contribuente premette che non vi sarebbe dubbio sul fatto che i comportamenti oggetto di contestazione riguardassero esclusivamente il trasferimento di capitali connessi all’attività di gioco, dall’Italia verso l’estero e viceversa, già oggetto di monitoraggio da parte delle banche quale intermediari, con la conseguenza che se omissione vi sia stata, essa riguarderebbe obblighi degli intermediari, non del contribuente odierno ricorrente.” La suprema Corte sottolinea anche che in primo grado aveva avuto parere favorevole.

La corte segnala che “La motivazione contenuta nella sentenza impugnata è gravemente carente. Dal complesso della sentenza impugnata non è chiaro quali fossero le condotte amministrativamente illecite imputate al contribuente e sanzionate. La C.T.R. parla di “omessa indicazione” nelle dichiarazioni dei redditi “di trasferimenti all’estero di attività finanziarie”. E raccomanda al giudice del rinvio che “dovrà attentamente esaminare gli atti di contestazione impugnati per verificare quali illeciti siano stati imputati al contribuente, traendo le debite conseguenze alla luce di quanto qui chiarito.”

Anche il secondo motivo del ricorso di Minieri è fondato: “La sentenza non affronta il tema dell’incertezza oggettiva delle disposizioni sanzionatorie applicate, posto dal contribuente, con una motivazione adeguata. Ne deriva che, nel caso in cui il giudice del rinvio arrivi alla conclusione che, nel caso di specie, l’illecito concretamente imputato al contribuente non sia stato oggetto di abolitio, dovrà adeguatamente pronunciarsi sulla dedotta incertezza del perimetro applicativo delle disposizioni sanzionatorie applicate”

Pertanto il ricorso è accolto e “la sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio”.

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