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Un decreto nato sbagliato: se non cambia la forma limiti solo ai casinò e non a slot o vlt

29 agosto 2012 - 08:32

Se la bozza di decreto predisposta dal Ministero della Salute sta preoccupando (e non poco) gli addetti ai lavori del comparto del gioco pubblico e, in particolare, del settore delle new slot, da un'analisi più approfondita del progetto di legge emergono delle (evidenti) lacune che, in un certo qual modo, potrebbero far dormire sonni tranquilli agli operatori qualora tale bozza diventasse effettivamente legge. Basta guardare, ad esempio, l'articolo 11 del decreto, quello cioè potenzialmente più critico per il segmento delle new slot, il quale contiene “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, di bevande e misure di prevenzione per contrastare la dipendenza da gioco d´azzardo patologico”. E, tra queste, include la pesante limitazione all'installazione delle slot spiegando come: “Gli apparecchi idonei al gioco d’azzardo non possono essere installati all’interno ovvero in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto”.

Scritto da Alessio Crisantemi

Con ulteriori limitazioni che possono essere stabilite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute.

Al di là della evidente incoerenza politica dovuta al fatto che lo Stato prima impone ai concessionari l'acquisto (e a  caro prezzo) di 57mila diritti per le videolottery per far fronte alla emergenza Abruzzo e, al tempo stesso, aumenta la possibilità di installazione delle new slot sul territorio nazionale ritoccando la disciplina sul contingentamento, per poi limitarne le istallazioni, la vera castroneria appare nella forma del nuovo decreto. Il suddetto articolo di legge parla infatti, testualmente, di “ apparecchi idonei al gioco d’azzardo”. Una definizione giuridicamente ben definita, ma non dal Comma 6 dell'articolo 110 del Tulps – quello cioè che identifica le new slot e le vlt – quanto, piuttosto, dal comma 5 dello stesso Testo di Pubblica sicurezza, il quale recita come segue: “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatici per il giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6”.
Con tale esposto, pertanto, si andrebbero a considerare inevitabilmente le sole slot ritenute 'di azzardo': ovvero, quelle che sono oggi installate nei casinò italiani. Ergo, il decreto proveniente dal Ministero della Salute, così come formulato, vieterebbe l'installazione  “all’interno ovvero in un raggio di 500 metri” dai luoghi “sensibili” non di sale slot o di sale vlt, bensì di nuovi casinò. Cosa che non serviva certo vietare, visto che nuove case da gioco non potrebbero aprire nella Penisola a meno di una sostanziale modifica legislativa.
E' evidente, pertanto, che tale progetto di legge contenga qualche “svista” grossolana e qualche difetto di forma, alcuni dei quali peraltro già evidenziati dagli organismi del settore. Una cosa è però lecito domandarsi, al di là degli obiettivi politici e normativi: ma non si poteva almeno leggere il Testo di Pubblica Sicurezza prima di pensare di intervenire nei confronti di questo settore?

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