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Comune di Anzio: firmata ordinanza su orari gioco

08 agosto 2018 - 10:51

Firmata l'ordinanza sui limiti orario di gioco nel comune di Anzio (Rm). Il funzionamento è dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23 di tutti i giorni, festivi compresi.

Scritto da Redazione
Comune di Anzio: firmata ordinanza su orari gioco

Il comune di Anzio (Rm) firma l'ordinanza sugli orari di gioco delle slot machine. L'orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, ovunque collocati nelle sale gioco e/o nelle altre tipologie di esercizi autorizzati è fissato dalle ore 9 alle 12 e dalle 18 alle 23 di tutti i giorni, festivi compresi.

 

Inoltre "gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, debbano essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili; l'obbligo di esposizione, all'esterno ed all'interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, di apposito avviso (di dimensioni minime cm 20x30) che renda noto la fascia oraria, fissata con il presente provvedimento, in cui è consentito l'utilizzo dei dispositivi da gioco d'azzardo lecito; che, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni della presente Ordinanza siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 del pagamento di una somma da 150 a 450 euro, da applicare secondo i principi di cui alla L. 689/1981; che la sanzione amministrativa pecuniaria debba intendersi riferita ad ogni singolo locale o punto di vendita di gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi di intrattenimento ivi collocati; che in caso di recidiva si applichi, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Tulps, per un periodo non superiore a cinque (5) giorni, la sanzione accessoria della sospensione del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6, del Tulps, collocati nel locale o nel punto di vendita di gioco, autorizzato ex artt. 86 e 88 del Tulps. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno solare, e per ogni ulteriore violazione successiva alla seconda, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24novembre 1981, n. 689".

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