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Decreto fiscale, emendamenti sui giochi ad articoli 4 e 10 superano il vaglio di ammissibilità

13 aprile 2012 - 07:59

Tutti gli emendamenti al decreto fiscale relativi al giochi e presentati all'articolo 10 del testo approvato dal Senato sono stati dichiarati ammissibili dalla sesta Commissione Finanze della Camera, che ieri ne ha verificato i requisiti formali, per esempio la pertinenza con le materie disciplinate nel decreto stesso. Normal 0 14 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Tabella normale; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:Times New Roman; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ecco la tempistica del decreto dopo la seduta di stamattina

Scritto da Amr

Le cinquanta modifiche relative all'articolo 10 non compaiono nell'elenco degli inammissibili elencato dalla Commissione Finanze della Camera, così come superano il primo vaglio di ammissibilità anche i tre emendamenti presentati all'articolo 4: il 4.159 (presentato dai leghisti Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin) propone che "I comuni hanno facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, un'imposta a carico dei gestori degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in ragione del numero di apparecchi messi a disposizione del pubblico. L'imposta è dovuta nella misura stabilita da ciascun comune, da un minimo di 100 euro fino ad un massimo di 500 euro annui per ciascun apparecchio da gioco. I comuni hanno facoltà di prevedere misure differenziate esclusivamente in ragione del reddito imponibile di ciascun soggetto tenuto, riferibile all'anno precedente. Dall'imposta sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio del 2000, n. 212, l'imposta è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2012".

Il 4.160, sempre a firma di Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, prevede invece che "in coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed alfine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti od inibire per via telematica le transazioni ed i trasferimenti di denaro da ed in favore dei soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

Stamattina toccherà a relatore e Governo esprimere il parere sugli emendamenti, di cui seguirà l'esame a partire dal pomeriggio del prossimo lunedì.

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