Le cinquanta modifiche relative all'articolo 10 non compaiono nell'elenco degli inammissibili elencato dalla Commissione Finanze della Camera, così come superano il primo vaglio di ammissibilità anche i tre emendamenti presentati all'articolo 4: il 4.159 (presentato dai leghisti Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin) propone che "I comuni hanno facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, un'imposta a carico dei gestori degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in ragione del numero di apparecchi messi a disposizione del pubblico. L'imposta è dovuta nella misura stabilita da ciascun comune, da un minimo di 100 euro fino ad un massimo di 500 euro annui per ciascun apparecchio da gioco. I comuni hanno facoltà di prevedere misure differenziate esclusivamente in ragione del reddito imponibile di ciascun soggetto tenuto, riferibile all'anno precedente. Dall'imposta sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio del 2000, n. 212, l'imposta è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2012".
Il 4.160, sempre a firma di Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, prevede invece che "in coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed alfine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti od inibire per via telematica le transazioni ed i trasferimenti di denaro da ed in favore dei soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
Stamattina toccherà a relatore e Governo esprimere il parere sugli emendamenti, di cui seguirà l'esame a partire dal pomeriggio del prossimo lunedì.