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Osservatorio nazionale su dipendenze da gioco, inizia l’iter del ddl Binetti

07 agosto 2012 - 08:34

È stato assegnato alla XII Affari sociali della Camera l’esame in sede referente del disegno di legge presentato dagli onorevoli Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro e Volontè (Udc) dal titolo ‘Istituzione di un Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo e disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico’. Sono chiamate a esprimere il loro parere in sede consultiva le commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Scritto da Amr

LE FINALITA’ DEL DISEGNO DI LEGGE - La proposta di legge consta di sei articoli e ha come obiettivo principale quello di istituire un Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo per rendere più efficaci le iniziative che riguardano la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico.

GLI ARTICOLI DEL TESTO - Nell'articolo 1 si definiscono le finalità della legge: la tutela, la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari, nonché la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili.

Nell'articolo 2 si definisce chi sono i soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, attraverso una descrizione comportamentale: si tratta di soggetti che presentano sintomi o comportamenti clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco d'azzardo. Di fatto si adotta la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che considera patologico il gioco d'azzardo quando il soggetto perde il controllo sul proprio comportamento e ciò crea in lui una forte coazione a ripetere un vero e proprio comportamento compulsivo, tale da arrecare un grave deterioramento della sua personalità assimilabile ad altre dipendenze, quali la tossicodipendenza e l'alcolismo. Nell'articolo 3 si afferma l'assoluta necessità di includere il gioco d'azzardo patologico nei LEA, per cui occorre un'adeguata certificazione diagnostica. In tal modo i disturbi e le complicanze derivanti da gioco d'azzardo patologico sono a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali. La certificazione dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, all'immediato accesso alle strutture dei presídi regionali per la valutazione e la diagnosi, all'assistenza psicologica e farmacologica e al ricovero, se necessario, e all'esenzione dalla partecipazione al costo per l'acquisto dei presìdi necessari al trattamento e alla tutela della qualità della vita. L'articolo 4 prevede un incremento di risorse per gli interventi di cura in favore dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico da destinare al Fondo sanitario nazionale e al Fondo per le politiche sociali. Riduce dello 0,1 per cento le percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari e destina ai medesimi Fondi anche le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Con l'articolo 5 si istituisce l'Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo e si prevedono campagne informative. L'Osservatorio è istituito presso il Ministero della salute ed è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato, svolge la sua attività in stretta collaborazione con le regioni e ha il compito di monitorare il fenomeno della dipendenza patologica da gioco d'azzardo, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici associati al gioco eccessivo, nonché ai fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'indebitamento delle famiglie. L'osservatorio redige annualmente un rapporto sull'attività svolta e propone iniziative per migliorare gli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali. Esso redige inoltre, una relazione, in collaborazione con AAMS e con i concessionari e i gestori, sull'evoluzione del comparto dei giochi ai fini della tutela dei diritti dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti maggiormente vulnerabili. L'Osservatorio può inoltre promuovere ricerche cliniche o progetti di prevenzione, cura e riabilitazione a carattere innovativo, oltre a campagne informative utili a prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione derivanti dagli eccessi dell'attività di gioco, anche mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, ai fini della tutela dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti vulnerabili.

L'articolo 6 prevede misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili. Vieta la partecipazione ai giochi pubblici con vincite in denaro ai minori e punisce il titolare dell'esercizio commerciale o del locale che consente tale partecipazione. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, la violazione è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci a trenta giorni. Dispone la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Per rafforzare l'effettività del divieto alla partecipazione dei minori, l'AAMS, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto prevede l'uso di software speciali, veri e propri sistemi di filtro, che richiedono l'uso alla carta d'identità elettronica, della tessera sanitaria o del codice fiscale, nonché interventi di tipo dissuasivo, nel caso, in cui per esempio, l'entità della perdita supera un determinato livello.

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