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Ceriani: "Bando scommesse non discriminatorio"

02 novembre 2012 - 11:00

Il sottosegretario all’Economia, Vieri Ceriani, ha risposto all’interrogazione dei deputati Pdl, Bernardo e Giammanco, sul bando scommesse. “L’interrogazione in parola intende evidenziare la restrittività, nei confronti di aziende di minori dimensioni, dei requisiti per l’accesso alla procedura, di selezione di cui all’articolo 10, comma 9-octies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha previsto l’indizione di una gara per l’affidamento di duemila concessioni per l’esercizio tramite rete fisica dei giochi pubblici su base ippica e sportiva.

Scritto da Sm

Al riguardo, è bene precisare che l’interrogazione attiene alla specifica cauzione che viene richiesta a tutela della serietà del candidato che partecipa ad una gara pubblica e che perciò ha carattere provvisorio (un anno di durata in correlazione alla massima presunta durata della gara); per quanto attiene al suo valore nominale, quello ivi presente, in misura di euro 20.000,00, è minore rispetto a precedenti analoghe gare, ma congruo rispetto alla consistenza finanziaria del settore.

Inoltre, giova rilevare come, nella non creduta ipotesi che l’impianto della citata lex specialis abbia privilegiato i concorrenti di medie o grandi dimensioni a discapito di quelli di ridotta struttura imprenditoriale – il che non è se si pone niente alla moderazione degli oneri di accesso rispetto alle precedenti selezioni – la giurisprudenza ha ammesso, entro certi limiti e a determinate condizioni, la limitazione all’accesso a imprese di ridotte dimensioni, affermando che è legittimo l’operato di una Amministrazione che abbia introdotto nella lex specialis di gara disposizioni atte a limitare il numero dei concorrenti al fine di consentire la partecipazione alla gara di soggetti altamente qualificati, purché le relative disposizioni non violino la concorrenza attraverso la predeterminazione di fatto del novero dei possibili partecipanti, fermo restando il limite della logicità e ragionevolezza delle informazioni richieste, nonché della loro pertinenza allo scopo perseguito.

Inoltre, nello stesso senso, è legittimo restringere l’accesso all’affidamento del relativo contratto alle imprese capaci per la specifica esperienza acquisita nel settore di garantire una corretta gestione della complessa attività organizzativa ed operativa presupposta dalla regolare esecuzione delle prestazioni richieste. Le Amministrazioni aggiudicatrici, infatti, hanno il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli previsti ex lege purché non irragionevoli o sproporzionati in relazione alle peculiari caratteristiche del servizio da affidare.

Detto potere, lungi dall’essere espressione di mero arbitrio dell’Amministrazione aggiudicatrice, costituisce in realtà precipua attuazione dei princìpi costituzionali d’imparzialità e di buon, andamento dell’azione amministrativa e si sostanzia quindi nel potere-dovere di apprestare gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto oggetto dell’appalto da affidare.

Nella fattispecie all’esame, il prevalente interesse primario della norma, come emerge dalla mera lettura della stessa disposizione, è quello di conformarsi ai dettami della legislazione comunitaria, colmando, con l’occasione, il vuoto creato dalla scadenza di un cospicuo numero di concessioni (quindi, a tutela dei soggetti affiliati al sindacato Assosnai), cui sono sottese le finalità giustificative del regime concessorio (prevenzione della criminalità, contrasto ai fenomeni di gioco illecito, tutela della fede e dell’ordine pubblico, interessi erariali, eccetera). È, quindi, evidente e non manifestamente irrazionale, che la delicatezza dell’oggetto della convenzione, per un verso, impone alla pubblica amministrazione una scelta orientata nei confronti non di ogni possibile imprenditore ma di operatori esperti della gestione dei giochi e delle reti di raccolta e, per altro verso grazie ai meccanismi dell’avvalimento, dei raggruppamenti d’impresa e dei consorzi (paragrafo 3.1 delle regole amministrative stabilite per la procedura di selezione) non restringere la platea dei possibili partecipanti soltanto alle imprese di maggiori dimensioni, consentendo a tutti di poter partecipare, utilizzando le predette figure giuridiche (cfr. TAR Lazio, Sez. II, su ricorso 8832/2007 Stanley International Betting LTD c/AAMS per l’affidamento del Superenalotto, Camera di consiglio del 21.11.2007 dep. Il 17.01.2008 n. 290/2008).

Da ultimo, l’Aams rappresenta che tutta la documentazione di gare, compresa quindi anche la parte in questione, è stata oggetto di un preventivo e specifico parere del Consiglio di Stato, che nulla ha osservato al riguardo.

Per quanto concerne le disposizioni cui agli articoli 5 e 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante 'Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute' (cosiddetto decreto Balduzzi), in corso di conversione al Senato, occorre evidenziare che la ratio sottesa alle medesime è quella della prevenzione della ludopatia ed appare quindi esulare da esigenze di sviluppo equilibrato e professionale del mercato dei giochi”.

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