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Legge regionale Lombardia assegnata in commissione Finanze e Affari sociali

20 giugno 2014 - 07:36

Assegnata alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali la legge del Consiglio regionale della Lombardia: ‘Misure per il contrasto del fenomeno della ludopatia e razionalizzazione dei punti di rivendita di gioco pubblico’, con il parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Scritto da Sm
Legge regionale Lombardia assegnata in commissione Finanze e Affari sociali

LA LEGGE - Finalità della presente legge è ridurre l’attuale frazionamento e frammentazione dei punti di offerta di gioco esistenti sul territorio, tale da renderne impossibile in controllo da parte degli Organi a ciò deputati, e dove non è parimenti possibile assicurare l’idonea professionalità degli operatori a tutela delle fasce più deboli di giocatori, ovvero dei minorenni a cui il gioco è vietato.

2. Inoltre, finalità della presente legge è stimolare l’adeguamento professionale degli operatori del gioco legale, contrastare il gioco illegale o irregolare, limitare gli eccessi di gioco che possono favorire l’insorgenza di Gioco d’Azzardo Patologico.

Art. 2

Nuovi criteri per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento

1. A partire dal 1 gennaio 2014: è vietata: 1) nei punti vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, con superficie destinata all'attività principale non superiore a 20 metri quadrati, l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773.

2) negli stabilimenti balneari e nei circoli privati di qualsiasi natura e scopo sociale, l’'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6;

3) nei centri di trasmissione dati (CTD) per la raccolta di scommesse operanti sul territorio nazionale in base alla sentenza della Corte Europea di Giustizia del16 febbraio 2012, l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

4) nelle sale pubbliche da gioco in cui è concesso l'accesso ai minori di anni 18, l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

5) in ciascun bar, ristorante e esercizi assimilati con superficie non inferiore ai 20 metri quadrati e non superiore ai 50 metri quadrati l’installazione di oltre 2 apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a). Il numero degli apparecchi è elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo di 6 apparecchi.

6) in ciascun albergo ed esercizio assimilabile l’installazione di un numero di apparecchiature di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) superiore a uno ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriore 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.

b) In tutti gli esercizi commerciali di cui al presente articolo gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) sono collocati in locali strutturalmente e architettonicamente separati dalle aree destinate dall'attività principale dell'esercizio. Tali locali separati prevedono un'apposita area dedicata ai fumatori realizzata sulla base dei requisiti tecnici di cui al D.P.C.M. 23

dicembre 2003 di attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori. La superficie complessiva destinata all'installazione degli apparecchi da intrattenimento non può essere superiore a quella dedicata all'attività principale del locale.

c) Il limite orario al gioco di Stato è fissato nelle ore 2,00 per i giorni feriali e la domenica, e nelle ore 3,00 per le giornate di venerdì e sabato, salvo orari più restrittivi approvati da parte delle Regioni. Dopo questi orari viene interdetta la possibilità telematica di utilizzo delle apparecchiature.

d) I preposti alle sale gioco devono far parte di un apposito albo, a cui si accede dopo aver seguito apposito corso abilitante, organizzato a cura delle Regioni.

Art. 3

Devoluzione del Prelievo Unico Erariale ai territori

1. Un importo pari al 30% delle entrate derivanti dal prelievo erariale unico (PREU) applicato sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 lettera a) e b), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è devoluta ai comuni per il finanziamento delle attività civico amministrative di competenza.

2. Al fine di corrispondere ai comuni le entrate di cui al precedente comma, il Ministero dell'economia e finanze individua con apposito decreto le modalità attraverso le quali i concessionari di rete comunicano periodicamente i proventi da raccolta delle giocate su base comunale e le modalità di attribuzione ai comuni della quota parte ad essi spettante.

Art. 4

Divieto d'utilizzo delle carte di debito per il pagamento delle puntate di gioco

1. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 1 è vietato mettere a disposizione del giocatore strumenti per il pagamento delle giocate effettuate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza mediante carte di debito.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000 per ogni violazione del divieto.

Articolo 5

Contrasto al gioco illegale ed irregolare

1. L’apertura ed attività di soggetti che effettuino la raccolta di gioco attraverso l’utilizzo di CTD (centri trasmissioni dati) con operatori esteri privi di concessione governativa è vietata. Tale divieto vale anche qualora l’attività legata al gioco non sia quella prevalente.

2. Il gioco del poker con vincita in denaro, in tutte le sue varianti, non è ammesso all’interno dei circoli privati.

3. E’ vietato installare apparecchi di intrattenimento ex art. 110 comma 6 del TULPS presso i circoli privati.

4. L’esercizio dell’attività da parte di soggetti che effettuano la trasmissione dati verso operatori di scommesse esteri in possesso di concessione governativa è soggetto al versamento di una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.

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