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Marche, primo ok a delibere Gap: 'Ma altri criteri per formazione'

13 luglio 2017 - 15:36

Le delibere attuative della legge sul Gap delle Marche incassano il favore della commissione Commercio, modificati alcuni criteri per la formazione degli esercenti.

Scritto da Fm
Marche, primo ok a delibere Gap: 'Ma altri criteri per formazione'

Nuovi passi in avanti, nel consiglio regionale delle Marche, verso l'attuazione della legge sul Gap.  Dopo il confronto con alcuni operatori del settore,  e il rinvio del parere nella scorsa seduta, proprio per approfondire le criticità emerse durante le audizioni, la commissione Commercio ha dato parere positivo alle delibere su formazione del personale delle sale e logo "No slot", con alcune osservazioni che Gioconews.it è in grado di anticipare.

Stando ad alcune fonti interne alla commissione, "la formazione si potrà fare anche nei centri provinciali per l'impiego, con il ricorso a docenti con esperienza documentata. Per quanto riguarda i corsi destinati agli stranieri, si è poi richiesto di aumentare il livello di conoscenza dell'italiano da 1 a 2, vale a dire oltre il livello base. Inoltre, è previsto l'obbligo di aggiornamento formativo dopo un tot di anni, almeno quattro".


La commissione poi ha "risposto" ad un'altra domanda avanzata dagli esercenti nel corso delle audizioni: chi deve frequentare il corso? Tutto il personale, compresi i cuochi? "Abbiamo raccomandato alla Giunta di determinare l'obbligo della formazione solo ai lavoratori che sono a diretto contatto con gli utenti degli apparecchi da gioco", fanno sapere ancora dalla commissione, che ha espresso parere positivo, ma senza osservazioni, anche nei confronti della delibera sul logo "No slot".
 
A questo punto, l'iter delle due delibere attuative dovrebbe proseguire con una nuova tappa in commissione Sanità, e l'approdo finale in Giunta.
L'auspicio da parte dei consiglieri delle Marche è che l'appprovazione finale ci sia entro l'estate.
 
LA DELIBERA SULLA FORMAZIONE - Nelle intenzioni dell'amministrazione, secondo quanto apprende Gioconews.it, la prima delibera stabilisce che a proporre i percorsi formativi possano essere solo gli organismi accreditati dalla Regione Marche, e che l'obbligo di frequenza per gli operatori del gioco debba essere assolto entro il 17 febbraio 2018, mentre i nuovi gestori dovranno farlo entro sei mesi dalla data di installazione degli apparecchi. Per essere ammessi ai corsi gli esercenti devono essere maggiori di 18 anni e, se si è stranieri, bisogna dimostrare la conoscenza scritta e orale della lingua italiana. Il corso, della durata di 12 ore, ruota intorno alle caratteristiche del disturbo da gioco patologico e sui diritti, doveri e ruolo dei gestori, con un focus sui comportamenti di prevenzione e contrasto e riduzione del rischio di dipendenza nei clienti. La frequenza è obbligatoria al 100 percento e non è consentita la formazione a distanza.


LA DELIBERA SUL LOGO - Secondo la delibera sul logo "No slot", in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale delle Marche, i soggetti che intendono richiederlo devono presentare alla struttura regionale competente in materia di commercio domanda su apposito modulo e attestare, con una dichiarazione sostitutiva, di aver scelto di non installare o di aver dismesso tutti gli apparecchi da gioco installati nei locali in cui esercitano l'attività. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda la struttura regionale rilascia il diritto d'uso del logo. L'elenco dei soggetti è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche e sul Bollettino ufficiale regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, i Comuni istituiscono un elenco pubblico degli esercizi presenti sul proprio territorio in possesso del marchio "No slot" e possono prevedere forme premianti, nonché esercitare la vigilanza sul rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento dei diritti d'uso del logo. In caso di decadenza si perdono anche i benefici derivanti dal possesso del logo. La durata del logoo e di tre anni e si intende tacitamente rinnovata a meno che la struttura competente non ne disponga la sospensione, la decadenza o la revoca.
 

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