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Comune Aosta: 'Gioco, no a ulteriore riduzione degli orari'

22 febbraio 2018 - 12:24

Il consiglio comunale di Aosta approva deliberazione che sospende ulteriori riduzioni degli orari del gioco in attesa di regolamento unitario del Celva.

Scritto da Redazione
Comune Aosta: 'Gioco, no a ulteriore riduzione degli orari'

"Sospendere i termini per l’emanazione delle apposite ordinanze del sindaco di ulteriore riduzione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco e stabilire che si provvederà, non appena disponibile il Regolamento tipo predisposto dal Celva, ad apportare ogni più utile modifica/aggiornamento al vigente Regolamento comunale, sia in riferimento ai punti 1.2 e 1.3 del comma 1 art. 6, sia ad eventuali altri aspetti ritenuti meritevoli, al fine di armonizzare le nostre disposizioni con quelle contenute nel Regolamento tipo medesimo".


Lo dispone la proposta di deliberazione approvata dal consiglio comunale di Aosta nella seduta di oggi, 22 febbraio, in materia di regolamento delle sale gioco e degli apparecchi elettronici.

 

La deliberazione, proposta da Antonella Marcoz, vicesindaco e assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo economico, impone uno stop momentaneo della norma che obbligava il Comune, entro un anno dal varo del regolamento, a ridurre ulteriormente gli orari del gioco (punti 1.2. e 1.3. del comma 1 dell’art. 6, Ndr).
 
 
LE MOTIVAZIONI - Con particolare riferimento ai punti 1.2. (seconda fase) e 1.3. (terza fase) del sopra richiamato comma 1 dell’art. 6, "una ulteriore, seppure in ordine a precise fasi temporali, riduzione degli orari di esercizio delle attività, rispetto a quanto previsto al punto 1.1. (prima fase) e già in vigore dal 1.4.2017, comporterebbe una grande disparità di trattamento rispetto agli altri analoghi esercizi che gravitano sui comuni limitrofi al nostro, nella totalità dei quali un regolamento in materia non è stato ancora approvato", si legge nella deliberazione.
Pertanto, "una ulteriore limitazione degli orari avrebbe come unico effetto quello di spostare, come risulta stia già avvenendo, gli avventori delle sale da gioco della Città di Aosta, verso i locali dei comuni limitrofi che offrono la stessa tipologia di intrattenimento e svago, senza, quindi, ottenere dal punto di vista sociale, i risultati sperati in materia di contrasto all’azzardopatia". Il Comune di Aosta poi fa riferimento alla proposta di regolamento unitario allo studio del Celva – Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta, che "al fine di rispondere in maniera sinergica a tale grave problema sociale, che colpisce in modo allarmante anche la comunità valdostana, e con l’obiettivo di fornire un supporto ai sindaci affinché possano disporre di strumenti comuni per il contrasto all’azzardopatia, ha deciso di istituire un apposito gruppo di lavoro interistituzionale per la predisposizione di un Regolamento tipo sulle sale giochi e sugli apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco e per la valutazione di eventuali modifiche da apportare alla citata legge regionale 15 giugno 2015, n. 14".
Altro obiettivo, infine, è "evitare potenziali ricadute negative sulla libertà di iniziativa economica dei singoli operatori nel territorio di un comune strettamente connesso, sia per ragioni di affinità del tessuto economico, sia per le caratteristiche fisico morfologiche e di estensione, con il territorio dei comuni confinanti".
 

COSA PREVEDEVA IL REGOLAMENTO DI AOSTA - L'articolo 6 del regolamento di Aosta prevedeva i seguenti orari di esercizio per le attività con offerta di gioco: "1.1 prima fase di applicazione, di durata non superiore ad un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento; gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6 del Tulps collocati nelle sale giochi autorizzate ex art. 86 Tulps e in altre tipologie di esercizi, ovvero autorizzati ex art 86 del Tulps (bar, ristoranti, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitori lotto) e/o autorizzati ex art 88 del Tulps (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco) saranno i seguenti: - orario massimo di funzionamento degli apparecchi: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e dalle ore 21:00 alle ore 01:00 di tutti i giorni, compresi i festivi; 1.2 seconda fase, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, da determinarsi in collaborazione con la sanità, servizio Serd: - gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1.1, dovranno essere ulteriormente ridotti come segue: si dovrà ridurre di almeno un’ulteriore ora l’orario di funzionamento con specifica ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000.
1.3. terza fase: entro due anni dall’applicazione del regolamento gli orari
di esercizio delle attività di cui al comma 1.1, dovranno essere ulteriormente ridotti, con specifica ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000, sino a pervenire ad un massimo di 8 ore di funzionamento giornaliero".
 

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