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Liguria, proroga legge Gap al voto: Rossetti 'Colpo di mano di Toti'

11 aprile 2018 - 14:48

Pronti i Ddl della Giunta per prorogare legge ligure sul Gap del 2012 entro il 30 aprile, con un distanziometro di 500 metri per nuove aperture. Critico Pippo Rossetti (Pd).

Scritto da Fm
Liguria, proroga legge Gap al voto: Rossetti 'Colpo di mano di Toti'

 Sul filo di lana. Dovrebbe essere approvata nella seduta del consiglio regionale della Liguria del 23 aprile la "proroga" alla scadenza delle autorizzazioni per le attività di gioco previste dalla legge sul Gap (varata nel 2012 dalla maggioranza Pd) avviata dalla giunta Toti nell'aprile 2017.

Dovrebbe, perché in questi casi il condizionale è sempre d'obbligo, mentre è pronto anche il disegno di legge sulla nuova normativa per il contrasto al Gap, con un distanziometro elevato dai 300 metri ai 500 metri ma valido solo per le nuove aperture.
Nonostante le critiche avanzate dal consigliere regionale Pd Pippo Rossetti, intervistato a riguardo da Gioconews.it.

 

ROSSETTI "LA GIUNTA HA PRESO TEMPO" - "Dalla proroga decisa nel 2017 sono stati aperti due tavoli di lavoro per la stesura del nuovo testo - uno coordinato dall'assessore Sonia Viale, per la parte relativa al sociale, e l'altro dall'assessore allo Sviluppo economico Edoardo Rixi, con gli operatori del settore del gioco - e la giunta ha sempre preso tempo, nella speranza che l'accordo sul riordino in Conferenza unificata Stato-Regioni risolvesse loro i problemi, ma sfortuna vuole che Viviana Beccalossi (ex assessore al Territorio della Regione Lombardia, Ndr) abbia preteso che leggi precedenti all'accordo potessero essere salvaguardate. Quindi siamo arrivati sotto data, le promesse fatte 12 mesi fa non sono state mantenute, complice il rinvio a data da destinarsi dei decreti attuativi dell'intesa, i tavoli di lavoro convocati di nascosto. La maggioranza ci dice di bloccare le nostre proposte di legge sul Gap in attesa della loro, e ora che si accorge che il 30 aprile le concessioni in essere per il gioco sono in scadenza ci chiedono una nuova proroga della norma", puntualizza Rossetti.
 
 
LE PROPOSTE DEL PD - "In realtà alla Giunta Toti non interessa toccare l'esistente: prima dà l'ok alla riduzione del 30 percento degli apparecchi prevista in Conferenza unificata, ma intanto non riduce il gioco, e introduce un distanziometro di 500 metri solo per le nuove aperture. Le attività in essere vengono mantenute, e le altre vengono toccate solo se e quando arriverà il decreto attuativo dell'intesa", sottolinea ancora il consigliere Pd, ricordando le proposte avanzate da tempo dal suo gruppo. "Noi abbiamo sempre sostenuto l'esigenza di esaminare concretamente le conseguenze della legge sul gioco sugli esercizi commerciali e sui posti di lavoro, quindi di attivare sostegni economici a tali attività e persone, poiché la riduzione del gioco è una necessità, poi abbiamo chiesto un tavolo di lavoro serio per valutare cosa si può fare a riguardo con i fondi europei e regionali. Inoltre, bisogna affinare la gestione del gioco, l'allestimento delle sale, l'organizzazione, la formazione del personale, l'informazione, attuare la riduzione del 30 percento degli apparecchi e capire come su base locale si possa bloccare la pubblicità al gioco.
A Giovanni Toti e agli assessori Edoardo Rixi e Sonia Viale tutto questo non interessa".
 
 

LA "PROROGA" DELLA PROROGA - Secondo il testo del disegno di legge sulla "proroga" della normativa sul Gap che Gioconews.it ha potuto visionare integralmente, la Giunta "intende prorogare il termine stabilito dall’articolo 2, comma 1 della legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 concernente le autorizzazioni all’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico fino alla data di entrata in vigore del testo unico regionale in materia di prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (Gap). È stato, infatti, contestualmente presentato apposito ddl per l’approvazione del testo unico che rivedere in modo organico la disciplina della prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (Gap).
L’articolo 1 stabilisce che il termine di sei anni previsto per le autorizzazioni all’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico è prorogato fino alla data di entrata in vigore del testo unico in materia di prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (Gap). L’articolo 2 reca la disposizione d’urgenza in considerazione della scadenza ad oggi prevista nella l.r. 17/2012".
 
 
LA BOZZA DELLA LEGGE SUL GAP - Quanto al disegno di legge "Testo unico in materia di prevenzione e trattamento del Gap", "È vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da: a) istituti scolastici a partire dalle scuole secondarie di primo grado; b) luoghi di culto; c) centri socio-ricreativi; d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;  e) strutture ricettive per categorie protette f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.
3. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, e tenuto conto dell’Intesa sancita in Conferenza Unificata, i Comuni possono disciplinare, nell’ambito dei regolamenti edilizi, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare, nei propri regolamenti in materia, altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione, quali edifici monumentali, ambiti di concentrazione turistica o di particolare rilievo paesaggistico e culturale, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 
4. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, e tenuto conto dell’Intesa sancita in Conferenza Unificata i Comuni possono stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco. La distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell’arco della giornata va definita, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il supporto di Anci Liguria in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio regionale". Quanto ai limiti alle autorizzazioni, "Il Comune può rilasciare, ai sensi della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza e nei limiti dei contingentamenti conseguenti alle riduzioni di cui all’articolo 2, nuove autorizzazioni o rinnovi delle autorizzazioni ai fini dell’utilizzo di apparecchi di gioco lecito, solo alle seguenti tipologie distributive: a) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; b) esercizi che svolgono congiuntamente in un solo esercizio, oltre all’attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni; c) esercizi di monopolio, quali le rivendite di Sali e tabacchi. Sono fatte salve le autorizzazioni relative ad esercizi diversi da quelli indicati al comma 1, già rilasciate al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
3. Le variazioni del rappresentante legale e della denominazione o ragione sociale delle attività commerciali di cui al comma 2, non comportano il rilascio di una nuova autorizzazione".
 

POTERI DEI COMUNI, SANITÀ E FORMAZIONE - Tale legge, che abroga la legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 (Disciplina delle sale da gioco) e la legge regionale 30 aprile 2012, n. 18 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico) - prevede che i Comuni adeguino "i propri regolamenti in materia entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
I Comuni possono, sulla base di caratteristiche specifiche del singolo territorio di competenza, prevedere misure più restrittive rispetto a quanto previsto dall’articolo 3. La Regione, per favorire l’uniformità delle politiche di governo del territorio, nel rispetto comunque delle differenze presenti a livello comunale, auspica la partecipazione attiva di Anci Liguria nella definizione di linee guida quali strumenti di armonizzazione a supporto della funzione regolamentare dei comuni nelle materie oggetto della presente legge".
Infine, la nuova normativa regionale comprende "la formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari, sociosanitari e sociali e dei servizi preposti alla presa in carico e alla cura dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico", l'istituzione dell’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo patologico, attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze promosse dalla Regione, l'istituzione di un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica, l'approvazione del logo “No Slot” che identifica gli esercizi che scelgono di non installare le apparecchiature per il gioco.
 

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