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Rivoluzione antiriciclaggio giochi: più controlli e freno a online

31 maggio 2018 - 08:22

In arrivo una stretta sui giochi con le linee guida sull'antiriciclaggio. Controlli e nuove procedure su Vlt, scommesse e bingo e un ritorno al passato che preoccupa gli operatori online.

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Rivoluzione antiriciclaggio giochi: più controlli e freno a online

La rivoluzione dell'antiriciclaggio è pronta a investire il mercato del gioco pubblico. Con una vera e propria stretta, disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – in base ai dettami previsti dalla Direttiva comunitaria e dalla legge attuativa emanata dal legislatore italiano – che prevede un innalzamento del livello dei controlli nel settore attraverso le linee guida che prevedono una serie di misure nuove e aggiuntive. Che riguardano in particolare le procedure di analisi, verifica e conservazione dei dati dei giocatori nei sistemi di gioco degli operatori. Nel documento predisposto in prima stesura dall'Agenzia – che GiocoNews.it ha visionato in anteprima – e sottoposto all'analisi preliminare delle rappresentanze di categoria, prima della presentazione del testo definitivo al Comitato di sicurezza finanziaria e alla successiva emanazione, si trovano in particole una serie di nuovi adempimenti nel sistema delle Videolottery tenendo conto delle indicazioni del National Risk Assessment, che ha evidenziato “un livello di rischio elevato”, si legge nel documento.

 

NUOVE DISPOSIZIONI GIA' ATTIVE DAL 2017 – Dopo le novità già introdotte a partire dalla scorsa estate e che prevedono per concessionari, distributori ed esercenti la verifica dell’identità dei clienti e la conservazione dei dati di ogni singolo “ticket” rilasciato dalle Vlt, se di importo pari o superiore a 500 euro, le linee guida ribadiscono l’adozione delle procedure che consentano di monitorare “le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana” e “i comportamenti anomali legati all’entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati”. Per farlo, però, gli operatori dovranno acquisire i dati identificativi del cliente, “all’atto della richiesta o dell’effettuazione dell’operazione di gioco”, oltre alla data delle operazioni di gioco, al valore delle operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati.

Tutti gli operatori della filiera dovranno quindi essere dotati di sistemi di gioco che consentano la verifica di ticket di importo nominale superiore ai 500 euro ma anche di biglietti “che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso”. Questo per evitare che un utente possa riciclare denaro inserendo banconote nelle macchine, stampando ricevute di incasso senza neppure giocare, incassando così soldi “puliti” in seguito a una presunta vincita, ma soltanto apparente. Ora i distributori ed esercenti sono tenuti all’invio dei dati relativi al cliente e all’operazione, al concessionario di riferimento, entro dieci giorni dall’effettuazione della giocata. Spetta però ai concessionari mettere a disposizione dei gestori di sala delle funzionalità specifiche per monitorare le attività dei giocatori e incrociare i dati per rilevare i comportamenti anomali. In modo da poter verificare nonn solo le giocate in contanti, ma anche le vincite e i crediti residui su conti gioco nominativi, carte di credito prepagate e ticket di gioco. Attraverso un'analisi basata su dei precisi indici, che prevedono per esempio il rapporto tra gli importi giocati rispetto a quelli introdotti, che risulta a rischio se inferiore al 20 percento, o quello tra le vincite e il valore nominale dei ticket. Ma vengono valutati anche gli eventuali importi non in linea con i valori medi rispetto alla stessa sala o alle sale della stessa zona, nel Comune o nella Provincia di riferimento.
 
LE MISURE PER IL BETTING – Le novità, tuttavia, riguardano anche le agenzie di scommesse sportive, per le quali le linee guida dei Monopoli individuano alcune minacce specifiche come “la portabilità” delle ricevute delle giocate, e le possibili frodi sportive che potrebbero portare alla “alterabilità delle quote”. Oppure, ancora, il “reinserimento del denaro” che può derivare da illeciti commessi nei punti vendita da parte degli stessi gestori delle agenzie. Insieme ad altri rischi derivanti da “fattori esterni” che caratterizzano alcune aree geografiche, come «e infiltrazioni criminali sul territorio, economia informale, o l'uso diffuso del contante. Il primo livello di allarme per i concessionari è dunque nella scelta “dei soggetti da contrattualizzare” nella gestione dei propri negozi di gioco e “corner”. I concessionari dovranno inoltre valutare “comportamenti di gestori e giocatori all’interno dei punti vendita” riguardo alle possibili frodi, rilevando la chiusura anticipata della raccolta o le “operazioni multiple” quando consistono in più giocate di importo inferiore rispetto a quello previsto per identificare i giocatori. Una analisi che dovrà essere basata sulla “raccolta media dei singoli punti vendita” e rispetto, anche qui, alle “aree geografiche predefinite”, come i Comuni o le Province. Anche in questo caso i concessionari dovranno fornire ai gestori degli strumenti per l’identificazione dei giocatori, l’incrocio e la verifica dei dati.
 
NOVITA' ANCHE PER IL BINGO - Le novità riguarderanno anche le sale Bingo: gli “alert” per avviare verifiche e controlli prevedono situazioni specifiche come l’uso di banconote di grosso taglio da parte dei giocatori per l'acquisto delle cartelle, le richieste di pagamento di vincite inferiori ai duemila euro o in maniera frammentata, e altre misure potenzialmente anomale. Ma a questi profili di rischio indicati come fattori “soggettivi” si aggiungono anche altri profili “oggettivi” come la presenza di clienti che non acquistano cartelle, assegnazione di premi in orari vicini a quelli di apertura o la “scarsa affluenza” in occasione di partite con premi aggiuntivi: tutti casi che dovranno richiamare l'attenzione dei titolari delle sale. Inoltre diventa necessario valutare la raccolta e la vendita delle cartelle in relazione alla media di sala, alla media dei giocatori, a quella delle vincite e registrando il numero delle vincite con richiesta di pagamento in contanti. Con una raccomandazione specifica sulla necessità di adeguata formazione e aggiornamento del personale di sala sulle direttive e le linee guida per l’antiriciclaggio.
 
PREOCCUPAZIONE NELL'ONLINE – Musica diversa per il settore del gaming online, dove le linee guida sull'antiriciclaggio riportano indietro il settore di qualche anno. Sì, perché nel documento predisposto dai Monopoli viene esclusa la cosiddetta “registrazione semplificata” dei giocatori, che era stata introdotta qualche fa specificatamente per agevolare le aperture di conti di gioco in risposta alle nuove esigenze dei giocatori, scaturite in particolare dalla massiccia diffusione del mobile e dei giocatori che utilizzano questo canale di gioco. Le nuove procedure di antiriciclaggio, tuttavia, prevedono di tornare alla registrazione “completa” che veniva eseguita fino a qualche anno fa. Con ben dodici campi “in più” da compilare dai giocatori, che rendono complessa la registrazione dei nuovi utenti, in particolare attraverso gli smartphone. E, soprattutto, molto più lunga rispetto ai siti di gioco illegali o border online che sono diffusissimi sul web e anche per questo si era ricorsi al format più snello di registrazione. Il giocatore, fino a poco tempo fa, poteva accedere indicando nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale (sufficiente all'Amministrazione per acquisire gli altri dati personali sul giocatore) mentre gli estremi del documento personale con tanto di foto che consentisse il riconoscimento del giocatore, potevano essere inviati anche in un secondo momento ma comunque "prima di consentire il prelievo del denaro”. Tutta la procedura di registrazione torna ad essere ora molto più lunga e articolata, tornando obbligatorie le indicazioni sul numero di documento, sul luogo e l'autorità che lo concede, sulla data di concessione e di scadenza, sui recapiti del cliente.
"Il concessionario - si legge nelle disposizioni - deve procedere all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente ai fini dell'apertura e della modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell'articolo. Tale obbligo impone l’esclusione di qualsiasi forma di utilizzo di modalità di registrazione sul sito del concessionario che richieda al giocatore, al momento dell’iscrizione, un set di informazioni diverse o inferiori rispetto a quelle elencate nel contratto di conto di gioco (nome e cognome, codice fiscale, luogo di nascita, residenza, estremi di un valido documento di riconoscimento, indirizzo e-mail, recapiti telefonici). Non è ammessa la registrazione semplificata. Alla scadenza del documento e, prima di consentire il prelievo, occorre procedere all’aggiornamento degli estremi del documento. È opportuno che il concessionario acquisisca sempre, per ciascun conto, il nickname del giocatore e il suo indirizzo di posta elettronica".
I concessionari devono inoltre “sviluppare appositi indicatori per intercettare operazioni con movimentazione rilevante”, che permettano di “selezionare un primo insieme di giocatori, che potrà essere successivamente soggetto ad ulteriori verifiche sulla base di indicatori successivi, che tengano anche conto del comportamento del giocatore”.
 
DISPOSIZIONI SU RICARICHE CONTI DI GIOCO - Con riferimento a tutti gli strumenti di ricarica, va preliminarmente verificato da parte dei concessionari, che gli stessi siano emessi da soggetti sottoposti alle direttive europee in materia di antiriciclaggio, ovvero, se residenti al di fuori dell’Unione europea, sottoposti a normative di contenuto analogo e in grado di assicurare forme di garanzia non inferiori a quelle previste dalla IV direttiva UE n.2015/849.
Tutti gli strumenti di ricarica sono oggetto di un’analisi di rischio da parte del concessionario, che elabora appositi indicatori relativi a tali strumenti o all’uso combinato degli stessi. Di seguito si riportano dei possibili esempi di operatività che possono suggerire l’esistenza di comportamenti sospetti: utilizzo di carte di credito contemporaneamente ad un e-wallet, che potrebbe comportare la possibilità di trasferimento di denaro da una tipologia di strumento (carta) verso un'altra meno tracciabile (e-wallet); ricarica effettuata con un elevato numero di carte in un intervallo di tempo ridotto; utilizzo di strumento di deposito non intestato al giocatore, laddove il concessionario ne è a conoscenza.
Le ricariche e i prelievi vanno comunicati in tempo reale al sistema centrale dell’Anagrafe dei Conti di Gioco o al massimo entro le 24 ore successive all’operazione. Il concessionario deve prestare particolare attenzione ai metodi di pagamento anonimi, in particolare alla carta di ricarica o scratch card. L’utilizzo di tale ultimo strumento di pagamento, al fine di garantirne la tracciabilità, è consentito solo dopo che, con la ricezione di un valido documento di riconoscimento, si è completata l’adeguata verifica del cliente, operazione che costituisce il presupposto per l’autorizzazione, al medesimo, a qualsiasi attività di gioco, indipendentemente dall’importo.
Al fine di monitorarne l’utilizzo, inoltre, il concessionario deve avere cura di elaborare degli indicatori appositamente dedicati alle carte di ricarica.
 
SPECIFICHE ULTERIORI PER BETTING EXCHANGE - Attenzione maggiore, inoltre, viene dedicata al segmento del betting exchange: anche in questo caso, scrive il regolatore, il concessionario deve "costruire appositi indicatori per l’individuazione di concentrazioni anomale di vincite e perdite, soprattutto con riferimento al gioco del betting exchange e ai giochi di carte con interazione tra giocatori".
Per tali giochi vanno innanzitutto vagliate, a titolo indicativo, circostanze specifiche, come: la frequenza delle partecipazioni allo stesso tavolo; la partecipazione allo stesso tavolo con altri utenti che sembrano collegati (MAC adddress, device linked, stesso IP); l’uso illecito di software di gioco. Al verificarsi delle circostanze descritte, il successivo approfondimento deve indagare sull'eventuale presenza di casi con importi di vincite o perdite particolarmente elevati e valutare se le stesse siano riconducibili a una perdita volontaria di uno dei giocatori coinvolti.
 
TEMPI DI ATTUAZIONE - Dalla pubblicazione dell'avviso dei Monopoli, i concessionari possono presentare eventuali osservazioni e richieste di chiarimento entro il 1° giugno. In seguito, l'Agenzia procederà alla presentazione del testo definitivo al Comitato di sicurezza finanziaria e alla successiva emanazione. A quel punto, le aziende avranno trenta giorni di tempo per adeguarsi alle linee guida. Per gli operatori dell'online, quindi, si dovrà ricorrere all'attuazione delle nuove misure nelle prossime settimane e proprio in coincidenza dell'avvio dei Mondiali di calcio: evento che, come noto, è in grado di attirare il popolo degli scommettitori consentendo ai concessionari di reclutare nuovi giocatori (o comunque, di conquistare un giocatore “sottraendolo” a un competitor attraverso una particolare campagna promozionale). Attività che, secondo gli operatori, verrà seriamente compromessa da queste nuove procedure di registrazione che rendono tutto più macchinoso, soprattutto dopo aver abituato i giocatori a procedure più snelle: le stesse che verranno mantenute dai siti di gioco illegali. E su questo ci si può senz'altro scommettere.
 
LE SANZIONI - L’Agenzia delle dogane e dei monopoli controllerà l’effettiva adozione delle procedure e dei sistemi di controllo, attraverso apposite attività di verifica presso i concessionari. La mancata o insufficiente adozione di procedure e di sistemi di controllo previsti dal provvedimento (come pure l’utilizzo non adeguato) porterà all’irrogazione di specifiche sanzioni. Mentre l’omessa o parziale comunicazione dei dati al Servizio Telematico Antiriciclaggio è valutata sotto il profilo dell’adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo preposti a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

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