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Bertani: 'Regione Emilia, no a proroga mascherata legge gioco'

14 settembre 2018 - 11:24

Andrea Bertani (M5S) chiede alla Regione Emilia Romagna di specificare meglio le norme che regolano le concessioni per gli apparecchi da gioco.

Scritto da Redazione
Bertani: 'Regione Emilia, no a proroga mascherata legge gioco'

 

No a colpi di spugna sulla nuova legge regionale contro il Gap. A lanciare l’allarme è Andrea Bertani, consigliere regionale dell'Emilia Romagna nelle file del MoVimento 5 Stelle, che ha presentato un’interpellanza chiedendo che la Regione faccia chiarezza sul meccanismo che regola i rinnovi delle concessioni per le slot machine presenti all’interno dei bar e negli altri esercizi commerciali.

“Contrariamente a quanto fatto da altre Regioni, come per esempio la Lombardia, l’Emilia-Romagna non ha chiarito alcuni degli aspetti che riguardano i meccanismi di rinnovo delle licenze e dei contratti delle slot.  Nella nostra legge regionale, infatti, è previsto che le slot presenti all’interno di quegli esercizi commerciali posizionati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili vengano rimosse o spente alla fine del contratto di concessione, che non può essere in nessun caso oggetto di rinnovo. Ed è proprio su quest’ultimo punto che si sta innescando una confusione generale che potrebbe di fatto limitare, se non azzerare, l’efficacia della legge contro l’azzardopatia”.


Nella sua interpellanza, infatti, il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle ricorda come all’interno della nuova legge regionale nello specifico per quanto riguarda i rinnovi si fa riferimento ai concessionari per l’utilizzo degli apparecchi, ovvero i noleggiatori che forniscono materialmente le macchinette agli esercizi commerciali, e non ai concessionari di rete.
“Quella che sembra una differenza da poco in realtà produce un effetto sostanziale – aggiunge Andrea Bertani – Le concessioni di rete, infatti, hanno una scadenza naturale nel 2022 mentre quelle stipulate con i noleggiatori di solito si esauriscono annualmente o al massimo entro un biennio (comunque prima del 2022), e poi devono essere oggetto di rinnovo. Visto che la Regione non ha mai rimarcato questa differenza, il rischio è che tutti pensino di poter rimandare almeno fino al 2022 lo spegnimento degli apparecchi non in linea con le nuove e disposizioni sulle distanze dai luoghi sensibili, producendo così di fatto una elusione alla normativa. Un’interpretazione estensiva di questo tipo sarebbe essenzialmente una deroga mascherata: la Regione si dichiara pubblicamente contro l’azzardopatia, ma di fatto non tutela i cittadini, ma nel silenzio e non chiarendo questi termini di fatto difende le imprese dell’azzardo. Ecco perché – conclude Andrea Bertani – chiediamo che la Regione chiarisca immediatemente questo aspetto e chieda alle amministrazioni locali di avviare dei controlli specifici affinché non ci siano elusioni delle nuove norme contro l’azzardo a cui l’Emilia-Romagna è arrivata già in grave e colpevole ritardo”.
 
 
LE MISURE IN DISCUSSIONE - Le misure a cui fa riferimento Bertani son quelle che modificano la legge 5 del 2013 introdotte con legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”. In particolare gli articoli: "2 bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2 ter. Sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
2 quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica".
5. L'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 alle sale da gioco e alle sale scommesse è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative.
 

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