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Legge gioco Toscana, Regione: 'Esclusi spazi già aperti il 15 febbraio'

14 settembre 2018 - 15:17

La Regione Toscana, con una circolare esplicativa, chiarisce gli ambiti di applicazione della legge sul gioco del 23 gennaio 2018.

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Legge gioco Toscana, Regione: 'Esclusi spazi già aperti il 15 febbraio'


La Regione Toscana ha emesso una circolare esplicativa intervenendo in riferimento alla legge regionale n. 4 del 23 gennaio 2018 in materia di prevenzione del Gap.

Alcuni passaggi di tale legge, infatti, avevano destato ambiguità interpretative che rischiavano di introdurre nel settore incertezze e preoccupazione negli operatori.

Una di queste riguardava l’art. 16 e la eventuale retroattività delle disposizioni introdotte dalla legge: la Regione nella circolare chiarisce che il divieto di aprire spazi per il gioco e centri scommesse in prossimità dei nuovi luoghi sensibili non si applica agli spazi già aperti alla data del 15 febbraio 2018.

In merito invece ai dubbi sollevati dall’articolo 4 riguardo al concetto di nuova installazione e se il subentro nel contratto in caso di cessione della attività venga considerato un nuovo contratto ai sensi del comma 5 lettera a) è stato chiarito che nel caso di mero rinnovo o mero subentro che non modifichino le condizioni contrattuali precedenti non si è in presenza di un nuovo contratto ma dello stesso contatto che prosegue con una parte diversa e pertanto l’apparecchio può continuare ad essere legittimamente usato dal subentrante.
 
 
LA CIRCOLARE - La Regione Toscana precisa che "il legislatore si voleva riferire agli apparecchi nuovi, nel senso di aggiuntivi a quelli già detenuti alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 del 23 gennaio 2018. Questa interpretazione, che trova riscontro anche nei lavori preparatori, è confermata indirettamente anche dalla lettera b del comma 5, che non considera nuova installazione lo spostamento dell'apparecchio all'interno dello stesso locale.
L'intenzione del legislatore, in altre parole, è stata quella di 'congelare' il numero degli apparecchi esistenti alla data del 15 febbraio 2018, non quella di smantellare gli apparecchi già esistenti", si legge nella circolare.
"L'altra questione, quella che viene percepita in assoluta come la più 'problematica', è quella relativa al subentro nel contratto con il concessionario (nel caso di video-lotterie) o con il distributore (nel caso di Awp), allorché il centro scommesse o l'esercizio all'interno del quale sono installati gli apparecchi passino da un proprietario/gestore all'altro.
In questo caso la soluzione va ricercata nella formulazione della lettera a del comma 5 secondo cui viene considerata nuova installazione 'la stipulazione di un nuovo contratto'. Nel caso di mero rinnovo o mero subentro che non modifichino in alcun modo le condizioni contrattuali precedenti, non siamo in presenza di un nuovo contratto, ma dello stesso contratto che prosegue con una parte contrattuale diversa (novazione soggettiva ex articolo 1235 Cc) e pertanto l'apparecchio può continuare ad essere legittimamente usato anche dal subentrante".
L'ultimo problema affrontato dalla circolare "è quello relativo al divieto di pubblicità introdotto dal nuovo comma 1 bis dell'articolo 5 secondo cui nell'ambito dei divieti posti dall'articolo 7 dal Dl 13 settembre 2012 n° 158 (il cosiddetto 'Balduzzi', Ndr) 'è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse'. L'interpretazione più corretta, a nostro avviso, è quella che intende l'espressione 'nell'ambito' come un rinvio in toto alla disciplina contenuta nel decreto, che abbraccia sia le caratteristiche del messaggio che i mezzi di comunicazione utilizzati per veicolarlo (televisione, stampa, internet, etc). Questo significa che il legislatore regionale, con il silenzio della disposizione regionale sul punto, non ha inteso estendere i divieti a mezzi a mezzi di comunicazione diversi da quelli contemplati dalla normativa statale (ad esempio la cartellonistica, come da taluni era stato prospettato) ma ha voluto solo precisare che i divieti dell'articolo 7 del Dl  Balduzzi si applicano anche ai singoli esercizi in cui i giochi o le scommesse si svolgono".
 

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