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Consiglio Sardegna, l'8 gennaio il voto sulla legge sul gioco

04 gennaio 2019 - 09:37

È fissata per martedì 8 gennaio la discussione da parte del consiglio regionale della Sardegna del testo unificato sul contrasto al gioco patologico.

Scritto da Fm
Consiglio Sardegna, l'8 gennaio il voto sulla legge sul gioco

Sul filo di lana della scadenza della legislatura, la Sardegna potrebbe veder approvata la sua legge per il contrasto al gioco patologico.

Se la data delle  elezioni regionali è stata fissata per il prossimo 24 febbraio, con decreto del presidente Francesco Pigliaru, per martedì 8 gennaio al consiglio regionale è in calendario la discussione del testo unificato “Disposizioni in materia di disturbo da gioco d’azzardo”, approvato all’unanimità dalla commissione Sanità il 27 novembre 2018.

 

La normativa all'esame dei consiglieri regionali nasce dalla sintesi di tre proposte di legge depositate sul tema nel corso della legislatura: le prime due nel 2014, da parte di Francesco Agus (Gruppo Misto) e Salvatore Demontis (Pd) e l'ultima nel giugno 2018, a firma di Daniela Forma e Lorenzo Cozzolino (Pd), con il sostegno del presidente della commissione Sanità, Raimondo Perra.

Daniela Forma quindi è stata incaricata dalla commissione Sanità di proporre un testo unificato che tenesse conto delle varie misure possibili.
Su di esse poi sono state chiamate a fornire un parere anche i rappresentanti del settore del gioco lecito, auditi in commissione alla fine di ottobre
 
IL TESTO UNIFICATO – Il testo in particolare dispone che “l'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche e integrazioni sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente. 2. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori". Secondo l'articolo 11, i comuni, "nel rispetto della normativa statale e degli strumenti di pianificazione regionale, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica possono individuare altri luoghi sensibili cui applicare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10. 2. I comuni, inoltre, possono prevedere per i titolari di esercizi che rimuovono o che rinunciano all'istallazione di apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, agevolazioni (perenni o una tantum) sui tributi comunali (Imu, Tasi, Cosap e altri eventuali), secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali”.
Inoltre ogni comune, “tramite la polizia locale, esercita i controlli dei locali in cui è esercitato il gioco e riscuote le sanzioni amministrative previste dalla presente legge. 2. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze determinate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 8.000 euro. 3. Con i proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, i comuni istituiscono un apposito Fondo denominato "Proventi da controlli di conformità alla legislazione nazionale e regionale sul gioco d'azzardo patologico" destinato a: a) concessione delle agevolazioni previste dal comma 2 dell'articolo 11; b) campagne comunali di sensibilizzazione sul Gap; c) finalità di carattere sociale e assistenziale”.
La legge poi riconosce il ruolo dell'istituzione scolastica: “1. Nel riconoscere il ruolo di supporto che l'istituzione scolastica può esercitare per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, la Regione può stipulare accordi e protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale al fine di introdurre nelle scuole primarie e secondarie le campagne previste dell'articolo 5 e predisporre ulteriori iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti i potenziali rischi connessi al gioco. 2. Nel predisporre tali iniziative didattiche, la Regione tiene conto, tra le altre, anche della metodologia "Peer education" (altrimenti definita "Prevenzione tra pari"), stimolando gli stessi coetanei-studenti a partecipare a concorsi di idee per realizzare progetti di comunicazione e prevenzione da divulgare nelle scuole”.
Quanto agli enti e alle associazioni di mutuo aiuto “la Regione sostiene le attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e alla sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro. 2. La Regione può avvalersi, direttamente o per il tramite dell'Azienda per la tutela della salute (Ats), della collaborazione di enti e associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1”.
Sul fronte della prevenzione, il testo della legge prevede la deliberazione del Piano regionale del Gioco d'azzardo patologico da parte dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, previo parere della competente Commissione consiliare, rivisto ed implementato ogni due anni, l'istituzione dell'Osservatorio regionale del disturbo da gioco d'azzardo presso l'assessorato regionale alla Sanità, della Giornata regionale contro il disturbo da gioco d'azzardo e del logo regionale "Slot freeRegione Sardegna", la predisposizione di campagne di informazione e sensibilizzazione.
Infine, la Regione “per rafforzare gli interventi previsti dal Piano regionale del gioco d'azzardo patologico può concedere il proprio patrocinio gratuito o accompagnato dall'erogazione di un contributo per le iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive che favoriscano la sensibilizzazione verso l'utilizzo responsabile del denaro e il contrasto al gioco d'azzardo.
In coerenza con i principi della presente legge, la Regione non concede il proprio patrocinio per le iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive che contengono e pubblicizzano attività che, benché lecite, favoriscono o inducono alla dipendenza da gioco d'azzardo”.

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