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Regole tecniche su slot, Bruxelles chiede chiarimenti

16 aprile 2019 - 08:02

Il ministro per i rapporti con il Parlamento Fraccaro trasmette la richiesta di informazioni della Commissione europea a Finanze e Politiche Ue.

Scritto da Redazione
Regole tecniche su slot, Bruxelles chiede chiarimenti

Il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro, con lettera in data 10 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, numero 317, concernente la procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica recante modifica alle regole tecniche in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Questa comunicazione è trasmessa alla sesta commissione (Finanze) e alla quattordicesima commissione (Politiche dell’Unione europea) ma si tratta di un atto che non è pubblico.
 
Il progetto di regola tecnica era stato trasmesso a Bruxelles lo scorso 13 febbraio e scadrà il 14 maggio lo stand still.
 
Il ministero dello Sviluppo economico aveva inviato il Progetto di regola tecnica recante modifica alle regole tecniche in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a) del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (le cosiddette Awp da remoto, Ndr) e successive modificazioni alla Commissione europea, per il consueto periodo trimestrale di stand still che scade il 14 maggio, durante il quale gli Stati membri della commissione potranno esprimere pareri e osservazioni. Nel caso di parere circostanziato la permanenza a Bruxelles sarà prorogata di ulteriori 30 giorni. 
 
Come si evidenzia nella notifica a Bruxelles, “il progetto di decreto (anticipato da Gioconews.it, Ndr), costituito da quattro articoli ed un allegato, aggiorna le regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 lettera a) del Tulps, approvate con decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con il capo della Polizia, e successive modifiche e integrazioni. 
 
I primi tre articoli modificano l'articolo 1 - Finalità e definizioni, l'articolo 2 - Requisiti obbligatori degli apparecchi e l'allegato A - Specifiche funzionali e requisiti per la codifica del software del protocollo di comunicazione, del vigente decreto interdirettoriale, al fine di prevedere: l’applicazione sugli apparecchi di un dispositivo di lettura bidirezionale della banda magnetica della tessera sanitaria per l’accertamento della maggiore età del giocatore, avendo cura di non memorizzare le informazioni estratte; l’attivazione dell’apparecchio solo previa verifica della maggior età del giocatore; l’adozione di soluzioni tecniche in grado di visualizzare su video o display la presenza/assenza della tessera sanitaria nell’apposito dispositivo di lettura e l’esito della verifica della maggiore età del giocatore; l’obbligo di nuova verifica della maggiore età del giocatore per consentire l’accesso al gioco e, per i soli apparecchi Awp, trascorsi 15 minuti dall’accertamento della maggiore età del giocatore e comunque ogni volta che la tessera sanitaria viene estratta dall’apposito dispositivo di lettura.
 
L'articolo 4 rinvia all'allegato, in cui è riportato il testo coordinato del decreto interdirettoriale vigente a seguito delle modifiche di cui agli articoli 1, 2 e 3, e dispone che esso faccia parte integrante del progetto”. 
 
LE MOTIVAZIONI IN BREVE - L'adozione del provvedimento notificato, che aggiorna le regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento è necessaria per dare attuazione all’art. 9 quater del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, che recita: "L’accesso agli apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6 lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio".
 

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