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Divieto di pubblicità: le nuove regole Agcom per il gaming retail

26 aprile 2019 - 14:02

Dalle linee guida di Agcom sul divieto di pubblicità emergono indicazioni chiare (anche) per gli operatori del gioco terrestre.

Scritto da Ac
Divieto di pubblicità: le nuove regole Agcom per il gaming retail

 

Divieto confermato ma, finalmente, disciplinato. Con le linee guida appena pubblicate da Agcom viene fatta chiarezza rispetto all'applicazione delle nuove norme restrittive in riferimento non solo all'online ma anche ai punti vendita fisici presenti sul territorio. Facendo salve insegne, vetrofanie e altre specifiche fattispecie.

Rimane invece vietata, ai sensi dell’art. 9 del decreto, “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di sponsorizzazione, o di comunicazione con contenuto promozionale del gioco con vincita in denaro”. Oltre alle tradizionali forme di pubblicità, vanno considerate comunicazioni commerciali vietate: il cosiddetto “product placement”; la distribuzione di gadget brandizzati dei prodotti di gioco; l’organizzazione di eventi con premi costituiti da prodotti brandizzati; le manifestazioni a premio come definite e qualificate dal d.p.r. 26 ottobre 2001, n. 430; la pubblicità redazionale; la pubblicità, diretta e indiretta, effettuata dagli “influencer”. Senza eccezioni di sorta, secondo l'Autorità. Non ci si può quindi appellare neppure all'esplicito consenso eventualmente fornito dall'utente a ricevere comunicazioni commerciali, come stabilito espressamente nelle Linee guida:

“Stante la ratio della norma e la natura imperativa del divieto, non possono avere alcuna efficacia scriminante né il consenso preventivo rilasciato dal giocatore/utente all’invio di comunicazioni commerciali riguardanti il gioco a pagamento né un comportamento concludente nel senso della determinazione al gioco”.
 
SALVE INSEGNE E INFO TECNICHE - Non rientrano tuttavia nel divieto i segni distintivi del gioco legale “solo ove strettamente identificativi del luogo di svolgimento della relativa attività (a titolo esemplificativo: mere insegne di esercizio o domini di siti online)”. Non rientrano nell’ambito di applicazione della norma le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale. In particolare, non sono da considerarsi pubblicità “le informazioni limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto, laddove rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento”. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, le informazioni che sono rese disponibili nei siti di gioco o nei punti fisici di gioco, riguardanti le quote, il jackpot, le probabilità di vincita, le puntate minime, gli eventuali bonus offerti, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale. Non configurano pubblicità le informazioni, rilasciate su richiesta del cliente - se strettamente pertinenti a quanto richiesto dal cliente e funzionali a consentire scelte di gioco consapevoli - in ordine al funzionamento e alle caratteristiche del servizio di gioco, ovvero sull’esistenza di nuovi prodotti o servizi. 
Il logo o il riferimento a servizi di gioco presenti sulle vetrofanie degli esercizi che offrono gioco a pagamento, nonché la mera esposizione delle vincite realizzate presso un punto vendita che offre servizi di gioco sono consentiti solo se effettuati con modalità, anche grafiche e dimensionali, tali da non configurare una forma di induzione al gioco a pagamento. 
Più in generale, come indicato nella Delibera istitutiva delle linee guida di Agcom, "l’utilizzo del marchio che identifichi, oltre ai servizi giochi con vincite in denaro o d’azzardo, ulteriori attività, aventi carattere autonomo, è consentito solo nella misura in cui non sussistano ambiguità circa l’oggetto della promozione e non compaia in essa alcun elemento evocativo del gioco, fatta eccezione per la mera denominazione del fornitore.
 
REGOLE PER I CASINO' - Regole a parte meritano le case da gioco. Secondo Agcom, la pubblicità ed ogni altra forma di comunicazione commerciale relativa ad eventi diversi dall’offerta di gioco a pagamento che si svolgano all’interno di Casinò o di sale da gioco è consentita solo qualora non realizzi una promozione, neanche indiretta, del gioco a pagamento. Al fine di valutare la natura promozionale dell’offerta di gioco a pagamento si tengono in considerazione, a titolo esemplificativo, i seguenti elementi: la natura gratuita dell’evento, la presenza, nel luogo in cui si svolge l’evento, di servizi, gadget, loghi riguardanti il gioco a pagamento, il risalto che viene dato nella pubblicità dell’evento ad elementi evocativi del gioco a pagamento. Sono altresì consentite tutte le forme di comunicazione imposte dalla legge o dal provvedimento amministrativo di concessione.

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