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Camera: 'Riordino su gioco e interventi su scommesse clandestine'

18 luglio 2019 - 08:05

Il dossier 'Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale', pubblicato alla Camera, spiega la necessità di un riordino su gioco e interventi su scommesse clandestine.

Scritto da Redazione
Camera: 'Riordino su gioco e interventi su scommesse clandestine'

Il disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive", dopo le modifiche approvate dalla commissione Giustizia alla Camera, si compone di un solo articolo, con il quale delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi, un testo unico di riordino della disciplina sulla prevenzione e il contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive, dettando alcuni principi e criteri direttivi.

Nel dossier "Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale" sul contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, pubblicato alla Camera si legge: "i primi criteri di delega prevedono la ricognizione, il Riordino anche della materia penale e processuale coordinamento (lettera a), e l'armonizzazione della normativa (lettera b), anche penale e processuale, non disciplinata dai codici in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive.
 
Il coordinamento e l'armonizzazione della suddetta normativa con le disposizioni vigenti. Al riguardo andrebbe approfondito se il principio di cui alla lettera b) non si sovrapponga con quanto già previsto dalla lettera a) in materia di coordinamento e armonizzazione delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive.
 
In relazione a tali principi di delega - si legge ancora nel testo - il riordino ed adeguamento interesserà, in particolare, le disposizioni della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), più volte nel tempo oggetto di interventi d'urgenza da parte del legislatore (da ultimo, appunto, con il decreto-legge n. 53 del 2019).
 
Oltre a profili penali sostanziali (con la previsione di numerosi reati commessi in ambito sportivo: dalla frode, alle scommesse clandestine, alla violenza su persone o cose, al possesso di armi e strumenti atti a offendere, al lancio di oggetti e artifizi pirotecnici, allo scavalcamento e invasione di campo, all'esposizione di striscioni razzisti), la legge del 1989 concerne specifici aspetti processuali, con particolare riferimento ai ricorsi amministrativi avverso l'irrogazione del Daspo da parte del questore; al giudizio di convalida dell'obbligo di comparizione presso gli uffici di PS nel corso della giornata di svolgimento della manifestazione sportiva; alle ipotesi di arresto in flagranza differita; alla possibilità, in relazione a determinati reati, di ricorso al giudizio direttissimo; al "giudizio" del questore sulla riabilitazione del soggetto sottoposto al Daspo.
 
Ulteriori disposizioni sono contenute nella cosiddetta legge Mancino (L. 205 del 1993) - che ha previsto, tra l'altro (art. 2): la pena della reclusione fino a tre anni e della multa da 103 a 258 euro per chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive alle persone che vi si recano con i citati emblemi o simboli di (la pena per il contravventore è l'arresto da tre mesi ad un anno).
 
Va poi ricordato - continua il testo del dossier - il Dl n. 8 del 2007 (art. 2-bis) che vieta striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce (arresto da tre mesi a un anno) e inibisce alle società sportive, di agevolare con contributi, sovvenzioni, facilitazioni (ad es. per la fornitura di biglietti) persone condannate per violenza nelle manifestazioni sportive o colpite da Daspo (art. 8).
 
Ulteriori principi e criteri per l'attuazione della delega attengono agli Obblighi delle società sportiveobblighi in capo alle società sportive (comma 3); il testo unico deve infatti prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute a istituire figure di raccordo con le associazioni di sostenitori delle medesime società, i relativi compiti, nonché gli obblighi di collaborazione con le Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia.
 
Con un ultimo criterio il Governo è vincolato a prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute ad adottare codici di autoregolamentazione finalizzati a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possono rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo.
 
In proposito si ricorda che l' art. 8, comma 1, del D.L. 8/2007, da ultimo modificato dal decreto-legge n. 53 del 2019, vieta alle società sportive di corrispondere determinati benefici (sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio) ai soggetti destinatari di Daspo, di misure di prevenzione, ai condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi nonché ai pregiudicati per specifici reati, finché non intervenga la riabilitazione.
 
Il procedimento per l'emanazione del testo unico - si legge ancora - è adottato su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia. Il parere del Consiglio di Stato deve essere reso entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorsi i quali il Governo può comunque procedere (comma 4).
 
Le Commissioni parlamentari competenti sono tenute ad esprimere il parere entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato (comma 5). 
 
Viene prevista la consueta formula dello scorrimento del termine della delega nel caso di trasmissione tardiva dello schema: qualora il termine del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega o successivamente, il termine della delega stessa (dodici mesi) è prorogata di 90 giorni.
 
Si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa.
 
Nel caso in cui il Governo non intenda uniformarsi al parere parlamentare, deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere corredato con le osservazioni ed eventuali modificazioni. In tal caso solo le commissioni competenti per materia hanno 10 giorni ulteriori per esprimersi sulle osservazioni del Governo, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
 
Al riguardo si osserva che tale formulazione non appare coerente con la natura dei pareri delle commissioni parlamentari nei procedimenti di delega legislativa che hanno sempre ad oggetto gli schemi di decreto.
 
È prevista la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive del testo unico, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo (comma 6).
 
Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico, è adottato, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro dell'Interno, di concerto con i ministri interessati, anche un testo unico delle norme regolamentari in materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina la potestà regolamentare del Governo. Tale testo unico – sul quale deve esprimere il proprio parere il Garante per la protezione dei dati personali - dovrebbe raccogliere le disposizioni di grado regolamentare vigenti e adeguarle anche alla nuova disciplina introdotta dal testo unico legislativo".

 

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