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Manovra: torna la 'tassa sulla fortuna' e spunta gara per slot e Vlt

30 ottobre 2019 - 08:34

Nuova bozza sulla manovra di Bilancio, spunta una super gara per slot e Vlt e torna la 'tassa sulla fortuna'. Possibili altre modifiche prima dell'invio al Senato il 31 ottobre.

Scritto da Redazione
Manovra: torna la 'tassa sulla fortuna' e spunta gara per slot e Vlt

Mentre la sesta commissione Finanze della Camera si appresta a esaminare il Dl fiscale, prevedendo un ciclo di audizioni, si è tornato a parlare di misure sul gioco nel vertice di maggioranza sulla manovra di Bilancio tenutosi a Palazzo Chigi ieri sera, 29 ottobre.

Con la stesura di una nuova bozza, che prevede l’anticipazione della gara per il rinnovo della concessione di Awp e Vlt entro il 31 dicembre 2020 e il rialzo dal 12 percento al 15 percento del prelievo su tutte le vincite al gioco oltre i 500 euro - la cosiddetta "tassa sulla fortuna" – presente nelle prime versioni del testo e poi sostituito dal nuovo aumento del Preu - per finanziare la stabilizzazione al 10 percento della cedolare secca sugli affitti sociali.

 

Ma la bozza potrebbe non essere definitiva, poiché si attende una nuova riunione dell'Esecutivo per limare il Ddl di Bilancio in vista dell'invio al Senato entro giovedì 31 ottobre. Il testo dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri fra stasera e, più probabilmente, domani.
 
Nel testo potrebbero rientrare anche la riduzione del payout per fare fronte all'aumento del Preu, tema già sollevato dal senatore Pd Franco Mirabelli, e misure sull'amusement, con l'attribuzione di una delega all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la gestione della materia.
 
Altro nodo importante, la definizione della dislocazione di apparecchi da gioco e punti vendita sul territorio, complicata dalle numerose leggi regionali e regolamenti comunali in vigore, con i ben noti distanziometri. Per risolvere una volta per tutte la questione, potrebbe arrivare un decreto del ministro dell’Economia, con il placet dei ministri dello Sviluppo economico e degli Interni, per stabilire regole uniformi su tutta la penisola per la distribuzione di apparecchi e punti gioco. 
 
GLI ARTICOLI SUL GIOCO - Questi, di seguito, gli articoli sul gioco, contenuti in una delle ultime bozze circolate.
Titolo V Ulteriori disposizioni in materia di entrate
Art. 87 (Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)
1. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni: a) 250.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 1.400 per ogni diritto, con un offerta minima di 10.000 diritti; b) 58.000 diritti (per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 15.500 per ogni diritto, con un offerta minima di 2.500 diritti; c) 35.000 diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un offerta minima di 100 diritti; d) 2.800 diritti per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore ad euro 30.000 per ogni punto di vendita, con un offerta minima di 100 diritti; e) 50 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d’asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ogni diritto. 2. Le concessioni di cui al comma 1 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d’asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. 3. Possono partecipare alle selezioni di cui al presente articolo i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. 4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle gare e la collocazione dei punti vendita di gioco, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’interno, sono fissate regole uniformi per tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione dei punti di gioco.
 
Art. 88 (Incremento del prelievo sulle vincite)
1. A decorrere dal 1 aprile 2020 il prelievo sulle vincite previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera a) e 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 15 percento. 2. All’articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale di cui al comma 1, alla lettera a) le parole “90 percento” sono sostituite dalle parole “95 percento”, conseguentemente, alla lettera b) le parole “10 per cento” sono sostituite dalle parole “5 percento”.

 

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