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Registro unico operatori gioco, As.Tro: 'Dubbi sulla fase transitoria'

12 novembre 2019 - 11:31

In merito all'istituzione del Registro unico degli operatori di gioco, l'associazione As.Tro intende chiarire alcuni punti della fase transitoria.

Scritto da Redazione
Registro unico operatori gioco, As.Tro: 'Dubbi sulla fase transitoria'

"In merito all’applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto decreto Fiscale), che ha istituito, a decorrere dall’esercizio 2020, il Registro Unico degli operatori di gioco, che andrà integralmente a sostituire l’attuale elenco Ries, sono emersi dubbi soprattutto con riguardo alla fase transitoria".

Lo spiega in una nota l'associazione As.Tro la quale contunua: "le modalità applicative relative alla tenuta del nuovo Registro unico degli operatori di gioco sono state demandate, dal comma 7 della stessa disposizione, ad un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), in cui dovranno essere stabilite tutte le disposizioni, anche di natura transitoria, relative alla tenuta del registro, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi ed alle modalità di effettuazione del versamento delle quote d’iscrizione.
 
Con comunicato dell’11 novembre 2019 (prot. RU 182054) - continua la nota - l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiarito che l’istituzione del nuovo Registro avverrà proprio con l’emanazione del suddetto decreto attuativo da parte del Mef.
 
Fino all’emanazione del decreto attuativo del Mef resterà quindi vigente l’attuale Ries, la cui iscrizione dovrà essere effettuata tassativamente, entro e non oltre il 20 gennaio 2020, con le attuali vigenti modalità e termini di pagamento.
 
Quando entrerà in vigore il nuovo Registro, gli operatori del gioco dovranno provvedere ad iscriversi allo stesso anche per l’anno 2020, indipendentemente dalla già avvenuta iscrizione, per lo stesso anno, secondo le vecchie modalità.
 
Sarà il decreto che emanerà il Mef a dover auspicabilmente chiarire (nelle disposizioni di natura transitoria) se le nuove quote di iscrizione relative all’anno 2020, stabilite dal decreto Fiscale, andranno a sommarsi a quelle nel frattempo pagate per l’iscrizione all’attuale Ries per l’anno 2020 o se queste ultime verranno defalcate dai nuovi importi introdotti con il decreto fiscale (art. 27, comma 4).
 
L’associazione resta, comunque, a disposizione dei propri associati per eventuali ulteriori chiarimenti, da inviarsi all’indirizzo mail avvmassimopiozzi.csastro@gmail.com".

 

 

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