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Piemonte, Lega su distanziometro: 'Eliminare la retroattività'

20 novembre 2019 - 10:13

Proposta di legge avanzata dalla Lega per modificare la legge regionale sul gioco in Piemonte sulla prevenzione e sul contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico.

Scritto da Redazione
Piemonte, Lega su distanziometro: 'Eliminare la retroattività'

Sono tre gli articoli del disegno di legge presentati dalla Lega per modificare la legge regionale sul gioco in Piemonte sulla prevenzione e sul contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico.

In Piemonte si torna quindi a parlare di gioco e di Gap. Claudio Leone (primo firmatario) e Andrea Cane, Andrea Cerutti, Mauro Fava, Matteo Gagliasso, Gianluca Gavazza e Valter Marin (altri firmatari) chiedono di modificare la legge regionale del 2 maggio 2016, numero 9 in particolare, in merito all'eliminazione della retroattività dell'applicazione del distanziometro per tutti gli esercizi commerciali.
 
"L'articolo 13 della legge regionale 2 maggio 2016, numero 9 'Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico' - si legge nel testo - è sostituito dall'art. 13 (norma finale): agli esercizi pubblici e commerciali, ai circoli privati, a tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, nonché alle sale da gioco e alle sale scommesse presso cui, alla data del 19 maggio 2016, erano collocati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5".
 
L'articolo 5 della Legge regionale in Piemonte disciplina la collocazione degli apparecchi. "Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili - si legge nel testo della legge - e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da: istituti scolastici di ogni ordine e grado; centri di formazione per giovani e adulti; luoghi di culto; impianti sportivi; ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario; strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; istituti di credito e sportelli bancomat; esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; movicentro e stazioni ferroviarie. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 , tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica".
 
"Le disposizioni di cui al comma 1 - continua la proposta di legge presentata da Leone - si applicano anche in caso di mutamento di titolarità, a seguito di cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, dei locali in cui sono installati gli apparecchi per il gioco o di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 , esistenti alla data del 19 maggio 2016".
 
Per quanto riguarda l'articolo 2 (clausola di neutralità finanziaria) "dalla presente norma - spiega ancora la proposta di legge - non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale" e l'articolo 3 (dichiarazione di urgenza) spiega che "la presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

ARTICOLO 13 (Norme transitorie)
1. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall' articolo 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data.
 
2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.
 
2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai titolari di licenza per l'esercizio delle scommesse, di cui all' articolo 88 del regio decreto 773/1931 , concessa tra il 1° gennaio 2015 e il 27 ottobre 2016.
 
2 ter. Gli esercenti di cui al comma 1, in regola con le disposizioni di cui all'articolo 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro i quattro anni successivi al verificarsi di tale situazione.
 
2 quater. I titolari di cui al comma 2, in regola con le disposizioni di cui all'articolo 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.
 
2 quinquies. I titolari di cui al comma 2 bis, in regola con le disposizioni di cui all'articolo 5, che successivamente alla data del 27 ottobre 2016, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.
 
3. I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 qualora gli stessi siano collocati all'interno dell'unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell'unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.

 

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