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Registro unico, commissione Questioni regionali: 'Coinvolgere Conferenza unificata'

12 dicembre 2019 - 08:55

La commissione per le Questioni regionali evidenzia l'opportunità di coinvolgere la Conferenza unificata sul registro unico degli operatori di gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo
Registro unico, commissione Questioni regionali: 'Coinvolgere Conferenza unificata'

Parere favorevole, da parte della commissione parlamentare per le Questioni regionali, al decreto fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (e giunto ormai blindato in Senato) con un'osservazione che chiama in causa diretta il gioco.

La commissione chiede che quella di merito (la Bilancio del Senato) valuti "l’opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dall’articolo 27", relativo all'istituzione del registro unico degli operatori di gioco.

Nella discussione che ha preceduto l'approvazione del parere, la presidente Emanuela Corda (deputata del Movimento 5 Stelle) aveva ricordato che "l’articolo 27 prevede l’istituzione di un registro unico degli operatori del gioco pubblico; le modalità di iscrizione al registro e le altre disposizioni attuative relative alla tenuta dello stesso sono rimesse dal comma 7 a un decreto del Ministro dell’economia". A tale proposito, aveva segnalato "l’opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto provvedimento attuativo; in base al comma 1 dell’articolo 27 infatti l’istituzione del registro è finalizzata, tra le altre cose, al perseguimento di un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico, fattispecie che la Corte costituzionale – con la sentenza n. 108/2017 – ha ricondotto, in quanto collegata al contrasto della ludopatia, alla materia di legislazione concorrente 'tutela della salute'".
Il testo del decreto fiscale è all'esame della comissione Finanze del Senato ed è atteso in Aula lunedì 16 dicembre.

 

IL DIBATTITO IN COMMISSIONE GIUSTIZIA - Anche la commissione Giustizia ha esaminato in sede consultiva il disegno di conversione in legge del Dl fiscale e il relatore Francesco Urraro (M5S) si è soffermato sulle disposizioni sul gioco. "Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione è opportuno rilevare che, ai sensi del comma 8, l’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco – in assenza di iscrizione al Registro – determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di diecimila euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Sono previste sanzioni anche per i concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. Il comma 9 dispone inoltre il divieto per i concessionari di gioco pubblico di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione di tale divieto è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. Qualora la medesima violazione venga reiterata per tre volte, nell’arco di un biennio, è stabilita la revoca della concessione. L’articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. Le disposizioni in esame sono finalizzate esplicitamente a favorire la tracciabilità dei pagamenti e a contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale obbligo è compresa da trecentomila a un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata: essa è irrogata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo nel quale il trasgressore ha il suo domicilio fiscale.
L’articolo 31, in materia di omesso versamento dell’imposta unica, ha la finalità di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonchè di assicurare la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza. A tal fine, fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonchè i divieti e le sanzioni vigenti in materia di offerta al pubblico di gioco, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si dispone la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici: ciò avverrà qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504) in base a una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa; la chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l’attività è esercitata, che risultino debitori d’imposta unica, anche in via solidale, con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l’invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l’intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell’avvenuto pagamento.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all’esecuzione della chiusura.
In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da diecimila a trentamila euro, oltre alla chiusura dell’esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal deposito". La commissione deve ancora esprimere il suo parere sul testo.

IL DIBATTITO IN COMMISSIONE DIFESA - Quanto ai lavori della quarta commissione Difesa, il relatore Vito Vattuone del Pd rileva che "una prima disposizione di interesse della Commissione è l’articolo 29 del decreto-legge (su cui la Camera è intervenuta solo con modifiche formali), che autorizza la costituzione di un fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali. A tale fondo può infatti attingere il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, previo concerto con le competenti strutture dell’Agenzia delle dogane".  Anche la commissione Difesa deve esprimere il suo parere.

 

IL DIBATTITO IN COMMISSIONE SANITA' - In dodicesima commissione Sanità, che anch'essa deve esprimere il suo parere, la relatrice Maria Domenica Castellone (M5S) segnala che "l’articolo 29 autorizza la costituzione di un fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco da parte di agenti sotto copertura, al fine di prevenire il gioco da parte di minori, impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali".

IL DIBATTITO IN COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA - Anche la quattordicesima commissione Politiche dell'Unione europea ha avviato l'esame del provvedimento. La relatrice Valeria Fedeli (Pd) illustra: "Con riferimento alla materia dei giochi, il Capo II del decreto-legge (articoli 24-31) mira, tra l’altro, a contrastare fenomeni illegali: si prorogano al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, alle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo (articolo 24); si aumenta, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da intrattenimento (articolo 26); si istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 27) e si vieta agli operatori finanziari di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale (articolo 28)".

 

 

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