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Manovra, gara apparecchi: meno diritti e più costi

12 dicembre 2019 - 09:43

Approvato dalla commissione Bilancio del Senato l'emendamento di Endrizzi (M5S) sulla gara per le concessioni sugli apparecchi, in un testo riformulato. Stop a riordino affidato a decreto Mef.

Scritto da Anna Maria Rengo
Manovra, gara apparecchi: meno diritti e più costi

Nella notte tra mercoledì e giovedì 12 dicembre, la commissione Bilancio del Senato, impegnata nell'esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio 2020-2022, ha approvato quello a prima firma del senatore Giovanni Endrizzi (M5S) relativo all'articolo 92, quello sulla gara per gli apparecchi. Il testo approvato è uno riformulato, mentre quello che segue è quello originario e prevede che sia cancellata la norma del testo originario che affidava a un decreto del Mef il compito di riordinare l'offerta di gioco. Viene inoltre ridotto il numero dei diritti e aumentato il loro costo.

92.2

Endrizzi, Moronese, Matrisciano, Guidolin, Dell'Olio, Puglia, Pirro, Bottici, Botto, Campagna, Mantero


Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza», con le seguenti: «apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b) dell'articolo 110 del regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e gioco con vincita in denaro a distanza»;

b) al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la parola: «250.000» con la seguente: «200.000»; (si tratta del numero di diritti slot disponibili Ndr)

2) sostituire la parola: «1.400» con la seguente: «2.800»; (si tratta della base d'asta, in euro, minima Ndr)

3) aggiungere infine le seguenti parole: «per tali diritti non sarà possibile il rilascio di ulteriori nullaosta in conseguenza di guasto o in caso di modifiche dell'aspetto esterno, delle grafiche e dei suoni degli apparecchi inerenti le fasi di gioco, con eccezione degli avvisi a tutela del consumatore imposti dalla legge;»;

c) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la parola: «58.000» con la seguente: «50.000»; (si tratta dei diritti per le Vlt Ndr)

2) sopprimere le parole: «, nonché nelle sale scommesse e sale bingo»;

3) sostituire la parola: «15.500» con la seguente: «20.000»; (si tratta della base d'asta minima, in euro, Ndr)

4) aggiungere infine le seguenti parole: «per tali diritti non sarà consentita la sostituzione degli apparecchi in caso di guasto o le modifiche delle dell'aspetto esterno, delle grafiche e dei suoni degli apparecchi inerenti le fasi di gioco, con eccezione degli avvisi a tutela del consumatore imposti dalla legge;»;

d) al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «35.000» con la seguente: «25.000» (si tratta dei diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare le slot Ndre la parola: «11.000» con la seguente: «18.000» (si tratta della base d'asta minima in euro Ndr);

e) al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «2.800» con la seguente: «2.400» (si tratta dei diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare apparecchi comma 6 Ndr) e la parola: «30.000» con la seguente: «40.000» (si tratta della base d'asta minima in euro Ndr);

f) al comma 1 lettera e), sostituire la parola: «50» (si tratta dei diritti per offrire gioco a distanza Ndr), con la seguente: «40» e la parola: «2.000.000» con la seguente: «3.000.000» (si tratta della base d'asta minima in euro Ndr);

g) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo è riservato: al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto della Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le sole finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la cessione a terzi dei dati di cui al presente comma è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 50.000 a 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.»;

h) al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: «ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa», con le seguenti: «ai soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo»;

2) aggiungere, infine, le seguenti parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e finanza, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono definiti i criteri per rapportare il prelievo applicato ai concessionari aventi sede legale in Paesi esteri al fine di mantenere invariato il gettito fiscale, rispetto ai concessionari aventi sede legale e fiscale sul territorio italiano».

i) sopprimere il comma 4. (si tratta delle disposizioni sul riordino dell'offerta di gioco affidato a un decreto del Mef Ndr)

Il testo della Manovra è atteso in Aula oggi, 12 dicembre, alle 15,30 e i lavori della commissione si sono conclusi. 

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