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Manovra 2020, negli stati di previsione disposizioni su giochi e vincite

17 dicembre 2019 - 08:57

Oltre al Ddl di bilancio, approvati anche gli stati di previsione, con disposizioni in materia di giochi e vincite. Ora focus sul Dl fiscale.

Scritto da Anna Maria Rengo
Manovra 2020, negli stati di previsione disposizioni su giochi e vincite

Sì dell'Aula del Senato al disegno di legge di bilancio 2020-2022 e alle sue disposizioni sul gioco, che passa dunque all'esame della Camera. Sul testo, come noto, il Governo ha chiesto e ottenuto la fiducia, cosicchè sono stati preclusi tutti gli emendamenti sul gioco. 

Nella discussione che ha preceduto i voti (prima quello alla fiducia, poi, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri della variazione di bilanciio, quello finale al provvedimento) è intervenuto il senatore del Gruppo Autonomie Dieter Steger, che ha affermato: "ene anche la stretta sul gioco, a condizione, anche in questo caso, che si mettano in campo strumenti più forti contro la ludopatia e per un gioco responsabile. Gli italiani spendono nel gioco quanto lo Stato spende per il servizio sanitario nazionale. C'è un problema sociale che deve essere aggredito da tutti i punti di vista".

GLI STATI DI PREVISIONE - Da segnalare che, oltre alla disposizioni sul gioco contenute nella prima sezione del disegno di legge, sono stati approvati anche gli stati di previsione, nel testo proposto dalla commissione, e anche in essi si fa riferimento al gioco. In particolare, l'articolo 103 dispone che "il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2020, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni", mentre l'articolo 118 che "Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate per il finanziamento dello sport al ConiI e alla società Sport e Salute Spa, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

All'articolo 113 si parla di ippica: "il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma 'Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione', nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale".

LE DISPOSIZIONI SUL GIOCO - Come noto, le disposizioni contenute all'articolo 92 e 93 prevedono l'ulteriore tassazione delle vincite alle Vlt (dai 200 euro in su si pagherà un'aliquota del 20 percento, a partire dal 15 gennaio 2020), ma anche di quelle alle lotterie, Win for Life, Win for Life Gold e SiVinceTutto (il 20 percento di quelle dai 500 euro in su, a partire dal 1° marzo 2020) , oltre che la gara per le concessioni degli apparecchi. A modifica (e abrogazione) delle disposizioni contenute nel Dl fiscale, viene aumentato il Preu di slot (23,85 percento fino a fine 2020, 24 dal 2021 in poi) e Vlt (8,5 percento fino a fine 2020, 8,6 percento dal 2021), ma ridotto il payout minimo per le slot (65 percento) e le Vlt (83 percento).

Ecco il testo integrale:

796.
In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b) dell'articolo 110 del testo Unico di cui al regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e gioco con vincita in denaro a distanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:
a) 200.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d) del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 1.800 per ogni diritto, con un offerta minima di 10.000 diritti;
b) 50.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d) del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 18.000 per ogni diritto, con un offerta minima di 2.500 diritti;
c) 35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;
d) 2.500 diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;
e) 40 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d'asta non inferiore ad euro 2.500.000 per ogni diritto.

797.
Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 796, lettere a) e b), sono riservati: a) al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto della Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; b) all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle forze dell’Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.»;

798.
Le concessioni di cui al comma 796 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al 50 per cento della base d'asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.

799.
Possono partecipare alle selezioni di cui ai commi 796, 797 e 798, i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.

800.
A decorrere dal 1 gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente comma sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

801.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e in misura non inferiore all’83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

802.
A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di Euro 200.

803.
A decorrere dal 1 marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale Dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

 

FOCUS SUL DECRETO FISCALE - Archiviata la Manovra (il testo passa blindato alla Camera ed è da escludere che torni a Palazzo Madama in terza lettura), l'Aula del Senato è oggi alle prese con il provedimento a essa collegato, il Dl fiscale. All'ordine del giorno di martedì 17 dicembre c'è infatti la discussione del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, già approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1638). La Commissione Finanze, che ha esaminato il provvedimento in sede referente, ne ha terminato l'esame senza conferire il mandato al relatore, Emiliano Fenu (M5S), a riferirne in Aula. Anche questo testo è blindato e il Governo chiederà la fiducia, già oggi. Inoltre, come noto, contiene disposizioni in materia di gioco. In dettaglio, prevede la proroga delle gare per le concessioni scommesse e bingo, il rinvio della partenza delle slot da remoto, l'istituzione del Registro unico degli operatori del gioco (a cui dovranno iscriversi anche i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza ma non gli operatori che offrono gioco senza vincita in denaro) e dell'agente "sotto copertura", il blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione e il contrasto all'evasione nel settore scommesse. C'è in realtà anche un articolo sull'aumento del Preu per slot e Vlt, ma la Manovra ne dispone l'abrogazione, avendo fissato nuove soglie di prelievo, contestualmente alla riduzione del payout. La richiesta di fiducia potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.

 

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