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Legge gioco Veneto, sì a interruzione orari su tutto il territorio

10 gennaio 2020 - 11:31

La Giunta regionale del Veneto approva gli orari di interruzione del gioco omogenei su tutto il territorio.

Scritto da Redazione
Legge gioco Veneto, sì a interruzione orari su tutto il territorio

La Giunta regionale del Veneto approva, come previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 38 del 10 settembre 2019, che “gli orari di interruzione del gioco – come si legge nella delibera - da porre in essere in modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo, come del fenomeno della dipendenza grave tra la popolazione, siano definiti secondo alcuni criteri.

Sarà interrotto l'orario di gioco dalle ore 7 alle ore 9 (tale fascia espone maggiormente al rischio i minori ed i giovani, le donne, i lavoratori, le persone inoccupate); dalle ore 13 alle ore 15 (tale fascia espone maggiormente al rischio le persone anziane, i lavoratori, le persone inoccupate ed i giovani); dalle ore 18 alle ore 20 (tale fascia espone a rischio tutte le fasce di popolazione)”.
 
La Giunta regionale incarica “il direttore generale dell'area Sanità e sociale – si legge nel testo - di fornire e aggiornare le indicazioni operative alle istituzioni del territorio, anche alla luce degli ulteriori interventi normativi, amministrativi e giurisprudenziali e di effettuare il monitoraggio sugli effetti dell'applicazione della presente deliberazione ed in generale della normativa in materia con cadenza annuale, anche ai fini di eventuali integrazioni delle disposizioni.
 
Di disporre che il monitoraggio annuale sugli effetti dell'applicazione della presente deliberazione, e in generale della normativa in materia, venga posto in essere con il competente gruppo tecnico sul gioco d'azzardo di cui alla Ddr n.69 del 31.07.2019; di notificare il presente provvedimento alle istituzioni del territorio interessate; di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale”.
 
L'assessore alla Salute del Veneto Manuela Lanzarin riferisce che “con la legge regionale n. 38 del 10 settembre 2019 la Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione dei rischi da gioco d'azzardo e delle problematiche azzardo correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono dipendenti e al supporto delle loro famiglie.
 
L'articolo 8 'Limitazioni all'esercizio del gioco' della citata legge regionale n. 38 del 10 settembre 2019 dispone che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotti un provvedimento al fine di rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1'.
 
Data la complessità della materia nei suoi aspetti sanitari, socio-sanitari e sociali, in data 29 ottobre 2019, è stato convocato un apposito tavolo tecnico che ha definito tre fasce orarie diurne uniformi, per tutto il territorio regionale, di limitazione temporale all'esercizio del gioco, quali azioni finalizzate a disincentivare l'accesso al gioco.
 
Tale valutazione si basa sia su dati clinici e di letteratura scientifica presentati dai dipartimenti per le dipendenze del Veneto, sia dall'analisi quantitativa e qualitativa degli orari disciplinati con regolamenti e/o ordinanze dei Comuni veneti.
 
Le tre fasce orarie diurne di limitazione temporale all'esercizio del gioco, denominate fasce di "interruzione del gioco", sono state individuate in considerazione del fatto che nelle fasce stesse, anche per i numeri e la qualità delle persone coinvolte (minori, anziani) maggiore per quantità e gravità è il rischio di manifestazione della dipendenza.
 
Inoltre, l'uniformità dell'orario di interruzione consente altresì di precludere che tali soggetti, per soddisfare la loro inclinazione al gioco, possano essere indotti a giocare in un comune limitrofo privo di una disciplina analoga.
 
Nelle predette fasce i Comuni non potranno consentire in alcun modo l'utilizzo delle apparecchiature. I Comuni possono, invece, aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale”.

 

 

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