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Camera, approvato decreto Coronavirus: fondo emergenze incrementato da lotteria scontrini

27 febbraio 2020 - 09:08

È stato approvato alla Camera il decreto Coronavirus: incremento del fondo per le emergenze mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento di risorse per la lotteria degli scontrini.

Scritto da Rf
Camera, approvato decreto Coronavirus: fondo emergenze incrementato da lotteria scontrini

Il decreto legge 6/2020 sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato approvato nella giornata di ieri mercoledì 26 febbraio alla Camera con 462 voti favorevoli e 2 contrari. 

Esso prevede che il Fondo per le emergenze nazionali, pari ad euro 20 milioni per l’anno 2020 sarà incrementato mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento di risorse (pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020) per la lotteria degli scontrini.
 
Adesso il provvedimento passa all’esame del Senato.  
 
I RILIEVI DEL SERVIZIO BILANCIO - Le misure previste dal disegno di conversione in legge sono ovviamente oggetto di analisi dei tecnici del Servizio bilancio, e contenute nel dossier sulla verifica delle quantificazioni in merito alle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
 
“Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria – si legge nel dossier - dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera 1 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, che a tal fine è corrispondentemente incrementato. Ai conseguenti oneri, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della legge n. 232/2016 (articolo 4). Si rammenta che l'articolo 19, comma 1, lettera b), del DL 124/2019 ha modificato il predetto comma 542 incrementando di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 il Fondo (istituito nello stato di previsione del Mef) finalizzato a garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria degli scontrini. Ciò al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi speciali istituiti dal medesimo art. 19 e per le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria degli scontrini. La relazione tecnica a corredo del DL 124/2019 specifica che di detto importo 45 milioni sono destinati ai premi (sia verso i consumatori finali che verso gli operatori Iva che effettuano la cessione di beni ovvero la prestazione di servizio) e 5 milioni sono destinati alle spese di gestione amministrativa e di comunicazione”.
 
"La relazione tecnica afferma – continua il testo - con riferimento agli articoli da 1 a 3, che gli stessi hanno sostanzialmente natura ordinamentale in quanto chiariscono, in via esemplificativa, le misure adottabili con riferimento alla diffusione del Covid-19, prevedendo una procedura ad hoc per l’adozione delle suddette misure proprie di ciascuna autorità competente. La relazione tecnica  precisa altresì che dai decreti non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed essi sono attuati con le risorse disponibili a legislazione vigente. In merito all’articolo 4, la relazione tecnica afferma altresì che, per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, corrispondentemente integrato di pari importo. I relativi interventi da effettuare potranno essere individuati e quantificati in apposite e successive ordinanze di protezione civile. Agli oneri derivanti dell'incremento del Fondo, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del DL 124/2019, relativa allo stanziamento di risorse - complessivamente pari a 50 milioni di curo per l'anno 2020 - per la lotteria degli scontrini la cui decorrenza è stata posticipata al 1° luglio 2020, ad invarianza di risorse stanziate, a seguito dell'articolo 20, comma l, lettera a), del DL 124/2019”.
 
PROFILI DI QUANTIFICAZIONE - “Si evidenzia inoltre che l’art. 3 del decreto legge dispone che le misure di cui agli articoli 1 e 2 siano adottate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre l’articolo 4, comma 1, prevede che per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria lo - 9 - stanziamento di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 sia incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, che a tal fine è corrispondentemente incrementato. Pur evidenziando che il predetto onere è configurato come limite di spesa, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo ai criteri in base ai quali lo stesso sia stato determinato in relazione alle specifiche esigenze da finanziare, non specificate né dal testo nè dalla relazione tecnica, in base alla quale gli interventi da effettuare potranno essere individuati e quantificati con apposite e successive ordinanze di successive ordinanze di protezione civile. Infine, con riferimento alle modalità di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 4, comma 2, dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della legge n. 232/2016 (incrementata dal Dl 124/2019 in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020) relativa allo stanziamento di risorse per la lotteria degli scontrini. Si prende atto in proposito che tale stanziamento costituisce un limite di spesa e che la lotteria troverà attuazione solo a partire dalla seconda metà dell’anno corrente. Tenuto conto peraltro che l’autorizzazione di spesa sulla quale si interviene era destinata alla compensazione degli oneri riferiti sia all’attribuzione di premi sia alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, andrebbe acquisita conferma che le risorse in questione possano essere ridotte per finanziare gli interventi in esame, senza incidere negativamente sulle originarie finalità di spesa”.
 
PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA - “Si segnala che il comma 1 dell’articolo 4 reca l’incremento, in misura pari a 20 milioni di euro per il 2020, dello stanziamento volto a fronteggiare gli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, all’uopo avvalendosi delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, che a tal fine viene corrispondentemente reintegrato dal medesimo comma 1. In proposito, si rammenta che la predetta delibera ha stanziato, per l'attuazione dei primi interventi e nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento di emergenza sanitaria, 5 milioni di euro a valere sul citato Fondo. Al fine di assicurare la copertura finanziaria di tale ultima previsione, il successivo comma 2 dispone la riduzione, per un pari importo, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016 , che ha stanziato 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per il finanziamento del Fondo per l’attribuzione dei premi in favore dei consumatori finali che effettuano transazioni attraverso strumenti di pagamento elettronici nonché degli esercenti che certificano in modalità telematiche le operazioni di cessione di beni o di prestazioni di servizi, nell’ambito della cosiddetta lotteria dei corrispettivi, la cui decorrenza è stata differita al 1° luglio 2020. Si rileva che il Fondo da ultimo citato risulta iscritto sul capitolo 3919 dello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze e reca, per effetto della richiamata autorizzazione di spesa, una dotazione complessiva pari a 53 milioni di euro per l’anno 2020 e a 56 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Si rileva altresì che dette risorse, in base ad una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, risultano allo stato, in relazione all’anno 2020, integralmente disponibili e libere da impegni giuridicamente perfezionati o in via di perfezionamento. Tanto premesso, non si hanno pertanto osservazioni da formulare, ciò anche in considerazione del fatto che, da un lato, l’importo stanziato dalla menzionata autorizzazione legislativa oggetto di riduzione si configura come un mero limite di spesa, dall’altro, la misura alla cui realizzazione l’importo medesimo risulta preordinato troverà attuazione solo a partire dalla seconda metà dell’anno corrente. Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, onde assicurare l’immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento”.
 
I LAVORI IN COMMISSIONE  - Il voto dell'Aula è stato ovviamente preceduto dall'esame in commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole sul testo.
 
Giuseppe Buompane, deputato del M5S fa presente che il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
 
“Con riferimento alle modalità di copertura finanziaria – spiega Buompane - evidenzio che l’articolo 4, comma 2, dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016, incrementata dal decreto-legge n. 124 del 2019 in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, relativa allo stanziamento di risorse per la lotteria degli scontrini.
 
Prendo atto in proposito che tale stanziamento costituisce un limite di spesa e che la lotteria troverà attuazione solo a partire dalla seconda metà dell’anno corrente. Tenuto conto peraltro che l’autorizzazione di spesa sulla quale si interviene era destinata alla compensazione degli oneri riferiti sia all’attribuzione di premi sia alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, andrebbe acquisita conferma che le risorse in questione possano essere ridotte per finanziare gli interventi in esame, senza incidere negativamente sulle originarie finalità di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnalo che il comma 1 dell’articolo 4 reca l’incremento, in misura pari a 20 milioni di euro per il 2020, dello stanziamento volto a fronteggiare gli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, all’uopo avvalendosi delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, che a tal fine viene corrispondentemente reintegrato dal medesimo comma 1. In proposito, rammento che la predetta delibera ha stanziato, per l’attuazione dei primi interventi e nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento di emergenza sanitaria, 5 milioni di euro a valere sul citato Fondo. Al fine di assicurare la copertura finanziaria di tale ultima previsione, il successivo comma 2 dispone la riduzione, per un pari importo, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016 , che ha stanziato 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per il finanziamento del Fondo per l’attribuzione dei premi in favore dei consumatori finali che effettuano transazioni attraverso strumenti di pagamento elettronici nonché degli esercenti che certificano in modalità telematiche le operazioni di cessione di beni o di prestazioni di servizi, nell’ambito della cosiddetta lotteria dei corrispettivi, la cui decorrenza è stata differita al 1o luglio 2020. Rilevo che il Fondo da ultimo citato risulta iscritto sul capitolo 3919 dello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze e reca, per effetto della richiamata autorizzazione di spesa, una dotazione complessiva pari a 53 milioni di euro per l’anno 2020 e a 56 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Rilevo che dette risorse, in base ad una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, risultano allo stato, in relazione all’anno 2020, integralmente disponibili e libere da impegni giuridicamente perfezionati o in via di perfezionamento. Tanto premesso, non ho pertanto osservazioni da formulare, ciò anche in considerazione del fatto che, da un lato, l’importo stanziato dalla menzionata autorizzazione legislativa oggetto di riduzione si configura come un mero limite di spesa, dall’altro, la misura alla cui realizzazione l’importo medesimo risulta preordinato troverà attuazione solo a partire dalla seconda metà dell’anno corrente. Il comma 3, infine, autorizza il ministro dell’Economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, onde assicurare l’immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento”.
 
Massimo Garavaglia, deputato della Lega, assicurando la collaborazione del proprio gruppo, si dichiara poi favorevole “alla modalità di copertura del provvedimento – si legge nel testo - effettuata mediante riduzione delle risorse destinate alla cosiddetta lotteria degli scontrini, osservando come l’eventuale abolizione di tale lotteria, oltre a garantire la disponibilità di ulteriori risorse per la finanza pubblica, eviterebbe ai commercianti la spesa di 400 euro per l’acquisto di ciascun nuovo Pos. Critica, infine, la decisione adottata dal Governo di limitare la sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali, recentemente disposta con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, esclusivamente alle zone maggiormente colpite dal contagio, in considerazione della circostanza che tutto il territorio nazionale risente delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica”.
 
Silvana Andreina Comaroli (Lega) invita infine “a rinviare l’avvio della lotteria degli scontrini e ad impiegare tutte le risorse a ciò destinate per far fronte all’emergenza epidemiologica in atto”. 
 
EMENDAMENTO RAMPELLI- Si è poi andati in Aula, dove, è stato respinto l'emendamento (4.4) presentato dal deputato Fabio Rampelli di Fratelli D'Italia al decreto Coronavirus. 
 
Il deputato Rampelli chiedeva di destinare parte della copertura finanziara a "un proporzionato aumento dei posti letto dei reparti di terapia intensiva e malattie infettive delle strutture sanitarie delle Regioni".
 
Ecco il testo: articolo 4 "Dopo il comma 1 - si legge nel testo - aggiungere il seguente: 1-bis. 'Al fine di garantire una gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, una quota parte degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata ad un proporzionato aumento dei posti letto dei reparti di terapia intensiva e malattie infettive delle strutture sanitarie delle Regioni in cui sono adottate le misure di cui all’articolo 1 o, comunque, individuate dal Ministero della Salute".
 
 

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