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Conte: '100 miliardi di euro per l'economia', nel Dl Agosto anche norme sul gioco

08 agosto 2020 - 08:44

Il consiglio dei ministri approva il Dl Agosto, nel testo anche misure su ticket redemption e lotta al gioco online non autorizzato.

Scritto da Anna Maria Rengo
Conte: '100 miliardi di euro per l'economia', nel Dl Agosto anche norme sul gioco

“Con queste misure arriviamo a interventi per l’economia per un totale di 100 miliardi di euro. Tuteliamo l’occupazione, sosteniamo i lavoratori, le imprese, alleggeriamo le scadenze fiscali, aiutiamo le Regioni e il Sud”.

Con queste parole il premier Giuseppe Conte commenta l'approvazione da parte del consiglio dei ministri, "salvo intese" tecniche, del decreto Agosto, con il quale si interviene ulteriormente a sostegno della ripresa dopo la difficilissima prova del Covid-19. Come noto, il testo contiene misure anche in materia di gioco e che sono rimaste immutate pure nell'ultima bozza del decreto, quella che è approdato in Cdm e che sarà poi pubblicato in Gazzetta ufficiale, prima di essere trasmesso in Parlamento.

I SITI DI GIOCO ILLEGALI - Secondo quanto si legge nella bozza che Gioconews.it ha potuto visionare, il governo punta a rafforzare i poteri dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli: essa potrà ordinare direttamente ai provider "la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi non conformi alle norme, anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini", e tale rimozione "può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche» che servano ad «eludere i provvedimenti disposti dall’Agenzia".

Ecco il testo integrale:

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’esercizio delle proprie funzioni di prevenzione e contrasto alle attività illecite nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme, anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite. L’ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall’Agenzia medesima.
2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilisce con apposite determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia le modalità degli adempimenti previsti dal presente articolo. L’inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche ivi previste comporta l’irrogazione, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. La pubblicazione sul sito istituzionale degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica. Decorsi 15 giorni dall’ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adotta ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.
3. Dall’entrata in vigore della presente norma sono abrogati i commi da 50 a 50-quater dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla norma abrogata sui procedimenti sanzionatori già avviati e non ancora conclusi.

LE TICKET REDEMPION - Quanto alle ticket redemption, spetterà a un decreto del Mef il compito di determinare "la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti", mentre saranno i Monopoli a emanare, entro nove mesi dall'entrata in in vigore della legge, un provvedimento che definirà le "regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi, la loro regolamentazione amministrativa e i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta", al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco.

Ecco il testo integrale:

1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 7-bis, dopo le parole “le sue regole fondamentali” sono aggiunte le seguenti parole: “nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita.”
2. il comma 7-ter è così sostituito: “7-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d’azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”;
3. al comma 7-quater dopo le parole “per l'acquisizione di premi” sono aggiunte le parole “di modico valore”;
4. il comma 7-quinquies è abrogato.

GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE - Nella bozza viene anche prevista la proroga degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall’aggiudicazione della gara per l'affidamento n gestione dei giochi numerici a totalizzatore, ossia del SuperEnalotto, a causa della "straordinarietà e imprevedibilità dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19".
La stipula e la decorrenza della convenzione è fissata al 1° dicembre 2021. Con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata una tantum dell’offerta economica, in modo tale da garantire il pagamento dell’intero importo entro la fine del 2020.

Ecco il testo integrale:

Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (“Superenalotto”, “Win for Life” e altri)


1. A causa della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi scaturenti dall’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono prorogati i termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall’aggiudicazione della gara indetta ai sensi dell’articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La stipula e la decorrenza della convenzione è fissata al 1° dicembre 2021.
2. Con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata una tantum dell’offerta economica, in modo tale da garantire il pagamento dell’intero importo entro il 3015 dicembre 2020.

 

 

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