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Dl Agosto e gioco, sì a emendamento su nuove società Adm

04 ottobre 2020 - 06:39

Approvato in commissione Bilancio un emendamento al decreto Agosto sulle nuove società che l'Adm può costituire.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dl Agosto e gioco, sì a emendamento su nuove società Adm

Poche modifiche alle norme sui giochi, sul testo del decreto Agosto che approda lunedì 5 ottobre in Aula e sul quale il Governo porrà la questione di fiducia.

La commissione Bilancio del Senato ha infatti ultimato il suo esame degli emendamenti segnalati (gli altri si considerano "respinti tecnicamente") e tra quelli riferiti al gioco solo uno è stato approvato approvato, in un "testo 2" che non è ancora disponibile, ma che riguarda l'articolo 103, recante disposizioni sui "Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli").

La proposta di modifica approvata è quella dei senatori del Movimento 5 Stelle Bottici, Puglia e Gallicchio ed ecco il testo originario, tenendo presente che quello approvato è un "testo 2", presumibilmente lievemente modificato, e che non è ancora disponibile:

103.3

Bottici, Puglia, Gallicchio

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 103. - (Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli). - 1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere, anche con criteri imprenditoriali, i servizi e le attività strumentali alla propria missione istituzionale e quelli di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere costituite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, società di capitali regolate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, o enti di cui la predetta Agenzia è unico partecipante.

2. Ove la società di cui al comma i sia costituita, il relativo statuto prevede che l'organo amministrativo sia costituito da un amministratore unico e che la società medesima operi sulla base di un piano industriale che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione. Le somme necessarie all'avviamento della società sono conferite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la società:

a) ha sede presso le strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) si avvale, tramite apposita convenzione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'attività svolta dal personale in regime di pubblico impiego e dei servizi di laboratorio dell'Agenzia stessa;

c) individua il personale necessario al suo avviamento, che sarà costituito oltre che dall'amministratore unico, da un responsabile della funzione marketing, da altre figure amministrative necessarie all'avviamento delle attività.

3. Dall'anno successivo a quello di operatività della società di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adegua ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale di lavoro, il Fondo risorse decentrate del personale non dirigente ed il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato del personale Dirigente dell'Agenzia stessa, in base alla propria capacità di bilancio e all'andamento degli utili ottenuti dalla società suddetta. Le risorse che confluiscono nei fondi del personale dirigente e non dirigente, sono destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 nº 75.

4. La società di cui al comma i può essere costituita per:

a) la valorizzazione e la commercializzazione dei servizi di certificazione di qualità dei prodotti realizzata attraverso l'analisi tecnico - scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati prevalentemente e in via prioritaria dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attraverso il proprio personale e presso i propri laboratori;

b) l'uso a fini commerciali del certificato del bollino di qualità, qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo riconoscimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una royalty per l'utilizzo del bollino di qualità, e sino a quando i controlli previsti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standard qualitativi.

5. Ogniqualvolta si fa riferimento a: Agenzia delle dogane, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Direzione generale dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle dogane, Ministero delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, compartimenti doganali, circoscrizioni doganali, dogane, sezioni doganali, posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, dogane di seconda e terza categoria, ricevitori doganali, posti doganali, Uffici Tecnici di Finanza, ispettorato compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di Stato, monopoli di Stato, si intende l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i rispettivi Uffici di competenza».

GLI ALTRI EMENDAMENTI - Per quanto riguarda gli altri emendamenti segnalati, in via generale tutti quelli che non erano stati ritirati, votati o trasformati in ordini del giorno, si considerano "tecnicamente respinti" se presentati dalle opposizioni, "tecnicamente ritirati" se presentati dalla maggioranza.

Tra quelli che più interessavano il settore del gioco c'era quello a prima firma del senatore del Pd Gianni Pittella, sul riallineamento temporale delle concessioni, ma che non figura tra quelli approvati, come neanche quelli relativi ai pagamenti ippici.

IL TESTO IN AULA - Quello che approda in Aula aPalazzo Madama mantiene dunque inalterato l'impianto delle norme sul gioco, peraltro abbastanza corpose.

Esse si riferiscono alla riforma delle ticket redemption, ma anche al potenziamento della lotta ai siti di gioco online non autorizzati. Tra le misure, come noto, anche l'introduzione della lotteria degli scontrini cashless, alcune novità sui servizi dell'Adm e la proroga dei termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

 

 

Esso prevedeva che "1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esigenza di preservare la capacità distributiva necessaria all'offerta legale a tutela degli utenti e del flusso di entrate erariali, i termini previsti dall'articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lettere da a) ad), dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito nella legge l9 dicembre 2019, n. 157, e la durata della concessione in essere per la gestione telematica del gioco lecito di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono prorogati di 18 mesi oltre i termini disposti dall'articolo 69 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 24 aprile 2020, senza oneri aggiuntivi.

2. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l'avvio delle nuove concessioni ai sensi dell'articolo 1, comma 727, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022 le concessioni per la raccolta del gioco a distanza aventi scadenze antecedenti a fronte della corresponsione di una somma di euro 2.800 per ciascun mese intero intercorrente tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022. Il termine di cui alla richiamata lettera e) è prorogato al 30 giugno 2022.

3. Per gli affidamenti già in proroga restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; a detti obblighi sono tenuti tutti gli affidatari dalla scadenza originaria delle concessioni interessate da quanto previsto ai precedenti commi».

Ecco, per completezza d'informazioni, le norme del decreto Agosto che interessano direttamente il gioco, con l'unica eccezione dell'articolo 103, visto che è stato emendato.

 

Art. 101.

(Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale)

1. A causa della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono prorogati i termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della gara indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula e la decorrenza della convenzione è fissata al 1° dicembre 2021.

2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata una tantum dell'offerta economica, in modo tale da garantire il pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020.

 

Art. 102.

(Siti oscuramento)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. L'ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.

2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilisce con apposite determinazioni del direttore generale le modalità degli adempimenti previsti dal presente articolo. L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche ivi previste comporta l'irrogazione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. La pubblicazione sul sito istituzionale degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica. Decorsi quindici giorni dall'ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 50 a 50-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla norma abrogata sui procedimenti sanzionatori già avviati e non ancora conclusi.

Art. 104.

(Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro)

1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo le parole « le sue regole fondamentali » sono inserite le seguenti: « nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita. »;

b) il comma 7-ter è sostituito dal seguente:

« 7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente »;

c) al comma 7-quater dopo le parole « per l'acquisizione di premi » sono inserite le seguenti: « di modico valore »;

d) il comma 7-quinquies è abrogato.

 

Art. 105.

(Lotteria degli scontrini cashless)

1. All'articolo 141, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020, sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini.

1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze il quale, nell'ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, può avvalersi con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato fino a sei unità, con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico. ».

 

 

 

 

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