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Dl Agosto alla Camera: emendamenti sul gioco, ma testo blindato

12 ottobre 2020 - 09:04

La Camera discute il disegno di conversione in legge del decreto Agosto: testo blindato e nessuna chance per gli emendamenti sul gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dl Agosto alla Camera: emendamenti sul gioco, ma testo blindato

Riprendono alle 12 di oggi, lunedì 12 ottobre, i lavori della Camera dei deputati, impegnata nella discussione alla fiducia posta dal Governo all'approvazione del disegno di conversione in legge del cosiddetto decreto Agosto.

L'apposizione delle questione di fiducia fa di fatto decadere (o precludere, per usare una terminologia tecnica) gli emendamenti presentati in Aula, alcuni dei quali relativi al gioco e che ripropongono temi affrontati, senza successo, anche in Senato, dove è stato approvato un solo ordine del giorno in materia, quello sul riallineamento delle concessioni di gioco presentato dal senatore del Pd Gianni Pittella.

GLI EMENDAMENTI PRESENTATI IN AULA ALLA CAMERA

 Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

  1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

   a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento della somma accertata nelle predette pronunce;

   b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro (64,5 milioni vedi relazione tecnica) per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.
100. 02. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

ART. 101.

  Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

Art. 101-bis.
(Proroga delle concessioni dei giochi)

  1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l'avvio delle nuove concessioni ai sensi dell'articolo 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza sono prorogate sino al 31 dicembre 2022, a fronte della presentazione di adeguata garanzia e della corresponsione per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022.
  2. I termini della scadenza delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del Bingo, nonché la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, sono prorogati al 31 dicembre 2022.

   Pertanto, i termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificato dall'articolo 69 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27 del 29 aprile 2020 e dall'articolo 1, comma 727, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono allineati al 30 giugno 2021.

   Con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli adempimenti tecnici e le modalità di adeguamento alla normativa vigente fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni.

  3. In ragione della sospensione della raccolta e delle restrizioni applicate nei pubblici esercizi durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono altresì prorogati di 18 mesi i termini della scadenza delle concessioni dei giochi numerici a quota fissa e delle lotterie istantanee.
101. 01. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

  1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

   a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

   b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

  2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.
101. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 103.

  Sopprimerlo.
103. 1. Colletti, Siragusa.

ART. 104.

   Alla lettera a), anteporre la seguente:

   0a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Ai fini di un maggiore controllo per il divieto di accesso ai minori agli apparecchi di intrattenimento indicati al comma 6, lettere a) e b) è da intendersi che gli accessi potranno avvenire, oltre che con la tessera sanitaria come previsto dall'articolo 9-quater della legge 9 agosto 2018, n. 96, anche mediante l'esibizione e la verifica di documenti personali di riconoscimento che siano in corso di validità. Le violazioni delle prescrizioni qui contenute sono punite con la sanzione amministrazione di euro 15 mila per ciascun apparecchio utilizzato in difformità delle prescrizioni.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e misure a tutela dei minori).
104. 1. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la parola: «esclusivamente»;

   b) dopo le parole: «tessera sanitaria» inserire le seguenti: «o di qualunque altro tipo di documento di riconoscimento».
104. 2. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1 sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».
104. 3. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1, dopo le parole: «tessera sanitaria» inserire le seguenti: «e dalla tessera temporanea di abilitazione al gioco rilasciata dal gestore della sala».
104. 4. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

I LAVORI DELL'AULA - Dopo il voto di fiducia, la Camera esaminerà gli ordini del giorno (nessuno dei quali riferito direttamente al gioco) e poi ci sarà il voto finale sul provvedimento, che diventerà legge.

LE NORME SUI GIOCHI - Immutate, come detto, le norme sul gioco. Esse riguardano il potenziamento della lotta ai siti di gioco illegali da parte di Adm, norme sui giochi numerici a totalizzatore nazionale, la riforma delle ticket redemption, la lotteria degli scontrini cashless e la possibilità per Adm di costituire società.

Articolo 101. (Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale)

1. A causa della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono prorogati i termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della gara indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula e la decorrenza della convenzione è fissata al 1° dicembre 2021.

2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata una tantum dell'offerta economica, in modo tale da garantire il pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020.

Articolo 102. (Siti oscuramento)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. L'ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.

2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilisce con apposite determinazioni del direttore generale le modalità degli adempimenti previsti dal presente articolo. L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche ivi previste comporta l'irrogazione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. La pubblicazione sul sito istituzionale degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica. Decorsi quindici giorni dall'ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.


3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 50 a 50-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla norma abrogata sui procedimenti sanzionatori già avviati e non ancora conclusi.

Articolo 103. (Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una apposita società, di cui la predetta Agenzia è socio unico, regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Lo svolgimento dell'attività della società è assicurato esclusivamente dal personale dell'Agenzia ed è disciplinato nell'ambito della convenzione triennale prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Ove la società di cui al comma 1 sia costituita, il relativo statuto prevede che l'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico e che la società medesima opera sulla base di un piano industriale che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

3. La società di cui al comma 1 può essere costituita per lo svolgimento dei servizi di:

a) certificazione di qualità dei prodotti realizzata attraverso l'analisi tecnico - scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati presso i laboratori dell'Agenzia;

b) uso del certificato del bollino di qualità, qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo riconoscimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una royalty per l'utilizzo del bollino di qualità, e sino a quando i controlli previsti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standard qualitativi.


4. Ogniqualvolta si fa riferimento a: Agenzia delle dogane, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Direzione generale dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle dogane, Ministero delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, compartimenti doganali, circoscrizioni doganali, dogane, sezioni doganali, posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, dogane di seconda e terza categoria, ricevitori doganali, posti doganali, Uffici Tecnici di Finanza, ispettorato compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di stato, monopoli di Stato, si intende l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i rispettivi Uffici di competenza.

Articolo 104. (Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro)


1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo le parole «le sue regole fondamentali» sono inserite le seguenti: «nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita.»;

b) il comma 7-ter è sostituito dal seguente:

«7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente»;


c) al comma 7-quater dopo le parole «per l'acquisizione di premi» sono inserite le seguenti: «di modico valore»;


d) il comma 7-quinquies è abrogato.

Articolo 105. (Lotteria degli scontrini cashless)


1. All'articolo 141, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020, sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini.

1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze il quale, nell'ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, può avvalersi con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato fino a sei unità, con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico.».

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