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Legge gioco Sicilia, nel testo finale doppio distanziometro e codice per i gestori

14 ottobre 2020 - 09:14

Ecco il testo integrale della legge per il contrasto del gioco patologico approvata la scorsa settimana dall'Ars, con doppio distanziometro e codice etico per i gestori.

Scritto da Redazione
Legge gioco Sicilia, nel testo finale doppio distanziometro e codice per i gestori

Verrà firmato dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana nelle prossime ore il testo della legge per il contrasto del gioco patologico approvata  la scorsa settimana.

La legge completa il vuoto normativo in materia della Sicilia - ultima regione d'Italia a dotarsene - ed ha incassato il voto favorevole di tutte le parti politiche.

Si attende ora la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale regionale per la sua entrata in vigore, attesa fra venerdì e mercoledì prossimo.

Intanto, anticipiamo il testo integrale della legge, che Gioconews.it ha potuto visionare in anteprima.

Cominciamo dal doppio distanziometro, per cui è vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco all’interno dei centri e degli spazi situati ad una distanza dai luoghi sensibili misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione inferiore a 50mila abitanti e a 500 metri per quelli più grandi.
 
I LUOGHI SENSIBILI - Ai sensi e per gli effetti della legge, si legge nel testo, per luoghi sensibili si intendono: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, incluse le università ed ogni altra struttura formativa; i luoghi di culto; le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, all’assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette; i luoghi di aggregazione giovanile, inclusi gli impianti sportivi; le caserme; i centri di aggregazione di anziani; i cimiteri e le camere mortuarie. I comuni con apposito regolamento possono indicare ulteriori siti oltre quelli di cui al comma 3 sulla base delle caratteristiche del territorio comunale. I centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili, ai sensi dell’articolo 1, qualora "risultino facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità; siano sedi operative e non solo amministrative o legali".
 
I LIMITI ORARI - La normativa in parallelo riconosce ai comuni la previsione, "nella fascia notturna nonché nella fascia oraria di ingresso e di uscita scolastiche, di sospensioni orarie nell’attività di gioco con vincita in denaro praticata con gli apparecchi".
 
UN CODICE ETICO PER I GESTORI - Altro punto importante della legge siciliana è il ruolo della Regione nel promuovere e monitorare "le iniziative delle associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto n. 773/1931 e successive modificazioni tese allo sviluppo di un codice etico di autoregolamentazione che le vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della criminalità organizzata".
 
OSSERVATORIO E REGISTRO DEI SOGGETTI INIBITI - La normativa inoltre istituisce un numero verde regionale dedicato per le segnalazioni e le richieste di aiuto e l’Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d’azzardo "al fine di conoscere e di monitorare il fenomeno e di valutare l’efficacia delle politiche messe in atto per contrastarlo".
La Regione, sentite l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, inoltre istituisce l’elenco regionale dei soggetti che intendono essere inibiti dal gioco con vincite in denaro. "L’iscrizione all’elenco si realizza su base volontaria e può essere effettuata per un periodo definito, almeno semestrale, o a tempo indeterminato".
 
LE SANZIONI - La violazione del divieto di attività pubblicitarie relative all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco con vincita in denaro comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da mille a 5mila euro, mentre l’apertura di locali da destinare a sala da gioco o l’installazione nei locali di apparecchi per il gioco in violazione delle distanze previste è punita con una sanzione amministrativa da 2mila a 10mila euro e in caso di reiterazione con una sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro.
All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il comune competente per territorio. "I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative al sostegno di iniziative promosse dalle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, dalle associazioni di familiari vittime del gioco d’azzardo volte al recupero dei soggetti patologici o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale".
 
 
 

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